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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22683/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una giudice di pace che aveva chiesto, davanti al TAR, il riconoscimento dello status di pubblico dipendente a tempo pieno o part-time nell'ambito della magistratura o, in subordine, del personale del Ministero della giustizia, con ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e previdenziale e risarcimento dei danni da reiterazione illegittima di incarichi a termine; ulteriormente, in subordine, aveva chiesto il risarcimento per il preteso comportamento illecito del legislatore in violazione della Carta sociale europea e di direttive UE. Il TAR ha rigettato e il Consiglio di Stato ha respinto l'appello con motivazione per relationem. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi inerenti alla giurisdizione: con il primo ha denunciato il diniego di giurisdizione per non avere il Consiglio di Stato dichiarato nel dispositivo il difetto di giurisdizione sulle domande subordinate, pur avendone parlato in motivazione, sostenendo che ciò le avrebbe precluso l'accesso al giudice ordinario e il doppio grado di giudizio; con il secondo ha lamentato la violazione degli artt. 267 TFUE e 4 TUE per il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia su questioni relative alla disciplina dei magistrati onorari e alla compatibilità con il diritto UE, oltre a richiamare il contrasto con la giurisprudenza europea e la teoria dei controlimiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, sul primo motivo, che non vi fosse alcuna omissione rilevante perché il Consiglio di Stato era stato investito solo di censure di merito e il difetto di giurisdizione sulle domande subordinate non era stato specificamente devoluto come capo impugnato; inoltre ha escluso che si potesse censurare il mero richiamo motivazionale a un precedente contenente anche un passaggio non pertinente. Sul secondo motivo ha affermato che il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione in senso stretto e non per errores in iudicando o in procedendo; pertanto non è sindacabile in sede di legittimità la mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia né, in questa sede, il preteso contrasto con il diritto UE. La complessità della vicenda e i precedenti non uniformi hanno giustificato la compensazione delle spese, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    il ricorso è esperibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione e non per contestare errores in iudicando o in procedendo.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso ricorso per cassazione solo per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 360 c.p.c.

    le decisioni del giudice speciale di appello o unico grado sono impugnabili in cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

  • art. 110 c.p.a.

    il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 9 c.p.a.

    nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevabile solo se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia che abbia statuito, anche implicitamente, sulla giurisdizione.

  • art. 267 TFUE

    la mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte del Consiglio di Stato non è sindacabile in cassazione come motivo inerente alla giurisdizione.

  • art. 4 TUE

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto ai limiti del sindacato di giurisdizione della Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la lesione del diritto al doppio grado, ma non ritenuto idoneo a trasformare il vizio denunciato in motivo di giurisdizione.

  • artt. 3, 36, 38 Cost.

    evocati nel giudizio di merito per contestare il trattamento dei giudici di pace; non incidono sui limiti del controllo di giurisdizione.

  • art. 117 Cost.

    invocato in relazione alla pretesa incompatibilità tra legge nazionale, Carta sociale europea e diritto UE, ma non rilevante ai fini del motivo di giurisdizione.

  • L. 30/1999

    richiamata quale legge di ratifica della Carta sociale europea riveduta.

  • D.Lgs. 116/2017

    richiamato in memoria per la disciplina dei magistrati onorari; la questione è stata ritenuta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.

  • L. 234/2021, art. 1, comma 629

    citata in memoria in relazione alla stabilizzazione dei magistrati onorari; questione assorbita.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione in senso stretto; non è ammissibile per denunciare errori di diritto sostanziale o processuale, neppure se collegati a norme dell'Unione europea o a omesso rinvio pregiudiziale.
  • Il difetto di giurisdizione non può essere dedotto in modo astratto o come mera critica alla motivazione: nei giudizi di impugnazione deve essere specificamente censurato il capo della pronuncia che abbia statuito, espressamente o implicitamente, sulla giurisdizione.
  • Una volta che il giudice di primo grado abbia deciso nel merito senza che la giurisdizione sia stata tempestivamente contestata, la relativa questione può risultare coperta da giudicato implicito e non può essere riesaminata come vizio di giurisdizione nella fase successiva.
  • La mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte del giudice amministrativo non integra, di per sé, un vizio di giurisdizione denunciabile in cassazione, perché attiene ai limiti interni del potere decisorio e non all'attribuzione della giurisdizione.
  • Il regolamento o il ricorso per motivi di giurisdizione non possono essere utilizzati per ottenere una pronuncia preventiva sulla fondatezza delle domande sostanziali o sulla compatibilità del diritto interno con il diritto dell'Unione; tali questioni attengono al merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

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