Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22682/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un giudice di pace in servizio dal 2002 aveva agito davanti al TAR chiedendo, in via principale, l’accertamento del proprio diritto allo status di pubblico dipendente a tempo pieno o part-time nell’ambito della magistratura o, in subordine, del Ministero della giustizia, con ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e previdenziale e risarcimento del danno da reiterazione di contratti a termine; in ulteriore subordine domandava il risarcimento per asserito illecito del legislatore in contrasto con Carta sociale europea e direttive UE. Il TAR aveva respinto e il Consiglio di Stato aveva rigettato l’appello, motivando per relationem su una precedente decisione. Con ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, come motivi inerenti alla giurisdizione, che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto dichiarare nel dispositivo il difetto di giurisdizione sulle domande subordinate, pur avendolo affrontato in motivazione, per evitare un giudicato preclusivo del successivo accesso al giudice ordinario; inoltre censurava l’omesso rinvio pregiudiziale alla CGUE e l’erronea lettura del diritto UE, sostenendo che tali errori integrassero un vizio di giurisdizione. In memoria chiedeva anche un nuovo rinvio pregiudiziale e sollevava questioni di legittimità costituzionale sulle sopravvenute norme di stabilizzazione dei magistrati onorari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché il difetto di giurisdizione non poteva essere dedotto: il giudice di primo grado aveva deciso nel merito, affermando implicitamente la propria giurisdizione, e in appello erano stati devoluti solo motivi di merito; nel processo amministrativo l’art. 9 c.p.a. consente la rilevazione del difetto di giurisdizione in impugnazione solo se specificamente dedotto contro il capo della sentenza che abbia statuito, espressamente o implicitamente, sulla giurisdizione. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché volto a censurare errores in iudicando e in procedendo, cioè il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e l’interpretazione del diritto UE, profili estranei ai "motivi inerenti alla giurisdizione". La Corte ha ribadito che il controllo ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c. è limitato ai casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende alle violazioni del diritto dell’Unione o alla mancata rimessione pregiudiziale. Le questioni sollevate in memoria sulla disciplina di stabilizzazione dei magistrati onorari e sulla compatibilità costituzionale/unionale delle nuove norme sono state assorbite. Spese compensate per la complessità della vicenda; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    motivi inerenti alla giurisdizione

    il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è esperibile solo per questioni di giurisdizione, non per errores in iudicando o in procedendo.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

    la Corte ribadisce una lettura rigorosa e tradizionale del limite del sindacato, esclusa ogni estensione a violazioni di legge, UE o CEDU.

  • art. 9 c.p.a.

    il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione

    in appello il difetto di giurisdizione è scrutinabile solo se specificamente devoluto contro il capo che abbia deciso, anche implicitamente, sulla giurisdizione.

  • art. 11, comma 1, c.p.a.

    è richiamato nel motivo del ricorrente, ma la Corte non ne ricava un autonomo principio decisorio.

  • art. 267 TFUE

    la mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia non integra, di per sé, un motivo inerente alla giurisdizione sindacabile ex art. 111, comma 8, Cost.

  • art. 4 TUE

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul diritto UE; la Corte esclude che ciò ampli il perimetro del controllo di giurisdizione.

  • art. 6 CEDU

    il ricorrente lo invocava per lamentare la perdita del doppio grado su parte della domanda, ma la Corte non accoglie tale prospettazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 29 d.lgs. 116/2017

    richiamato nella memoria come disciplina sopravvenuta sulla stabilizzazione dei magistrati onorari; la relativa questione è assorbita per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 629, L. 234/2021

    richiamato in memoria insieme all’art. 29 d.lgs. 116/2017; la Corte non esamina il merito della questione.

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente per sostenere l’omessa pronuncia/il trattamento discriminatorio; non muta il limite del sindacato di giurisdizione.

  • art. 24 Cost.

    richiamato in memoria; la Corte non lo utilizza per ampliare il perimetro del ricorso per motivi di giurisdizione.

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente e in memoria; la Corte non lo considera idoneo a trasformare in motivo di giurisdizione una censura di merito.

  • art. 38 Cost.

    richiamato dal ricorrente e in memoria; resta estraneo al sindacato di giurisdizione.

  • art. 117 Cost.

    richiamato per il contrasto con Carta sociale europea e diritto UE; la Corte lo ritiene profilo di merito, non di giurisdizione.

  • art. 2126 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere il diritto alle differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva; la Corte non entra nel merito per inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo se denuncia un vero difetto di giurisdizione, assoluto o relativo; non consente il controllo su errori di diritto sostanziale o processuale.
  • Nel processo amministrativo, il difetto di giurisdizione in appello può essere dedotto solo con specifico motivo contro il capo della sentenza che abbia statuito, anche implicitamente, sulla giurisdizione; se l’appello investe solo il merito, il tema resta coperto da giudicato implicito.
  • La mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia e l’erronea interpretazione o applicazione del diritto dell’Unione non integrano, di per sé, un motivo inerente alla giurisdizione sindacabile in cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost.
  • Il controllo della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato non può essere ampliato invocando CEDU, diritto UE o questioni costituzionali, quando la censura mira in realtà a contestare il merito della decisione o la corretta applicazione della legge sostanziale.
  • Questioni nuove o sopravvenute che attengono al merito della pretesa azionata, anche se connesse alla giurisdizione in senso lato, non possono essere trattate nel giudizio di regolamento o nel ricorso per motivi di giurisdizione se non incidono sull’individuazione del giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.