Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22684/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente, già giudice di pace dal 2002, aveva agito davanti al TAR chiedendo anzitutto l'accertamento del proprio diritto allo status di pubblico dipendente a tempo pieno o part-time nell'ambito della magistratura, o in subordine nell'ambito del personale del Ministero della giustizia, con conseguente ricostruzione della posizione giuridica ed economica e risarcimento del danno da asserita illegittima reiterazione di contratti a termine; ulteriormente in subordine aveva chiesto il risarcimento dei danni per il comportamento illecito del legislatore, ritenuto contrario alla Carta Sociale Europea e a direttive UE. Il TAR aveva rigettato, il Consiglio di Stato aveva respinto l'appello con motivazione per relationem. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi inerenti alla giurisdizione, da un lato il diniego di giurisdizione per non avere il Consiglio di Stato dichiarato nel dispositivo il difetto di giurisdizione sulle domande subordinate, pur avendone parlato in motivazione; dall'altro l'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e, più in generale, l'erronea gestione del rapporto tra diritto UE e controllo di giurisdizione. In memoria ha chiesto anche un nuovo rinvio pregiudiziale e ha sollevato ulteriori questioni di costituzionalità e di compatibilità europea della disciplina sui magistrati onorari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione di giurisdizione era coperta da giudicato implicito: il giudice di primo grado aveva deciso nel merito e in appello erano state devolute solo censure di merito, sicché il Consiglio di Stato non era tenuto a pronunciarsi nel dispositivo su un difetto di giurisdizione non specificamente impugnato. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione e non anche per errores in iudicando o in procedendo; in tale ambito non è sindacabile la decisione del Consiglio di Stato che escluda il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le ulteriori questioni proposte in memoria sono state assorbite. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda e la presenza di precedenti non uniformi, ed è stato disposto il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

    delimita in modo rigoroso il perimetro del controllo della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato ai soli motivi di giurisdizione, escludendo il sindacato su errori di merito o procedurali

  • art. 362 c.p.c.

    motivi inerenti alla giurisdizione

    consente il ricorso solo per vizi che attengono ai limiti esterni della giurisdizione, non per errores in iudicando o in procedendo

  • art. 110 c.p.a.

    Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

    conferma la tassatività del rimedio straordinario avverso le decisioni del Consiglio di Stato

  • art. 9 c.p.a.

    il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione

    nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevabile solo se specificamente devoluto contro un capo che abbia statuito, anche implicitamente, sulla giurisdizione

  • art. 267 TFUE

    il mancato rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato non è sindacabile in cassazione quando il ricorso è privo di un vero motivo inerente alla giurisdizione

  • art. 4 TUE

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione al rapporto tra giudice nazionale e diritto dell'Unione, ma ritenuto non idoneo ad ampliare il sindacato della Cassazione

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla parte ricorrente per il preteso diritto al doppio grado di giudizio su una parte della domanda, ma non ritenuto decisivo

  • art. 3 Cost.

    richiamato tra le censure di merito già proposte davanti al giudice amministrativo

  • art. 36 Cost.

    richiamato tra le censure di merito relative al trattamento economico e alla qualificazione del rapporto

  • art. 38 Cost.

    richiamato tra le censure di merito relative alla posizione previdenziale e assistenziale

  • art. 117 Cost.

    richiamato per il dedotto contrasto con la Carta Sociale Europea e con il diritto UE, ma la Corte afferma che tali profili non trasformano il ricorso in un mezzo per contestare il merito

  • art. 2126 c.c.

    invocato in appello tra le norme asseritamente violate per il riconoscimento del rapporto di lavoro di fatto e delle conseguenze retributive e contributive

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo quando deduce un vero difetto di giurisdizione, ossia invasione, arretramento o sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione; non può essere utilizzato per censurare errori di interpretazione, violazioni di legge sostanziale o vizi processuali.
  • Quando il giudice di primo grado ha deciso nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e la parte non ha impugnato specificamente quel capo, la questione di giurisdizione si copre di giudicato implicito e non può essere rilevata d'ufficio nei gradi successivi.
  • Nel processo amministrativo il difetto di giurisdizione in appello è rilevabile solo se dedotto con uno specifico motivo contro il capo della sentenza che abbia statuito, espressamente o implicitamente, sulla giurisdizione.
  • L'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non integra, di per sé, un motivo inerente alla giurisdizione deducibile con ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., perché attiene al corretto esercizio della giurisdizione e non ai suoi limiti esterni.
  • Le questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea o con la Costituzione, ove non incidano sull'attribuzione della giurisdizione, non possono essere veicolate mediante il ricorso straordinario per motivi di giurisdizione.
  • La Corte di cassazione, nel controllo ex art. 111, comma 8, Cost., non può riesaminare il merito della controversia né sostituirsi al giudice amministrativo nella valutazione delle norme applicabili o della necessità di attivare il rinvio pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.