Cassazione Civile, Ordinanza n. 28764/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP relative all'anno 2012 nei confronti di una società operante nel settore degli appalti. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente; entrambe le parti avevano appellato la decisione. La CTR del Molise aveva rigettato l'appello principale della società e accolto quello incidentale dell'Ufficio. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme su deducibilità/detraibilità dei costi carburante e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato la deduzione del costo per assenza di documentazione idonea a collegare il carburante ai mezzi speciali impiegati; 2) violazione di norme tributarie e processuali, oltre a nullità della sentenza, per avere la CTR qualificato come retribuzioni e non come elargizioni liberali alcune somme corrisposte ai dipendenti; 3) violazione delle norme sulla motivazione e sull'atto impositivo, per avere ritenuto legittima la rideterminazione del ROL sulla base di soli dati riepilogativi; 4) violazione delle norme sul reddito d'impresa e sulle prove, nonché nullità della sentenza, per avere la CTR confermato il disconoscimento della deduzione integrale dei beni minuti e di facile usura, applicando il limite del 5% del costo complessivo, senza adeguata motivazione e con asserito travisamento delle prove.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione di merito, affermando che la deduzione/detraibilità del carburante richiede schede carburanti conformi ai requisiti di legge e complete in ogni parte; nel caso concreto, essendo contestata l'assenza della targa per mezzi speciali, il contribuente avrebbe potuto indicare un diverso elemento identificativo, come il numero di telaio, per assolvere l'onere di provare l'inerenza del costo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva accertato in fatto che i pagamenti ai dipendenti erano retribuzioni e tale accertamento di merito non è sindacabile in Cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si risolveva in una censura di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava in modo eterogeneo doglianze riconducibili a diversi numeri dell'art. 360 c.p.c., senza consentire una separata e chiara trattazione. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deducibilità dei costi, nel caso del carburante, è subordinata alla dimostrazione dell'inerenza e al rispetto degli specifici requisiti documentali previsti dalla normativa.
d.P.R. n. 446 del 1997
Richiamato in relazione alla disciplina fiscale applicabile al costo del carburante e alla prova dell'inerenza.
Richiamati per le presunzioni semplici e per la prova dell'inerenza del costo.
art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma sulla rettifica e sull'accertamento del reddito in ambito tributario.
art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato con riferimento all'accertamento IVA.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, posto a carico del contribuente per dimostrare l'inerenza dei costi contestati.
art. 3 della L. n. 241 del 1990
Richiamato nel motivo relativo alla motivazione dell'atto e/o della rideterminazione del ROL.
art. 7 della L. n. 212 del 2000
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari.
art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per la motivazione dell'avviso di accertamento.
artt. 16 e 17 del d. Lgs. n. 472 del 1997
Richiamati nel motivo concernente la rideterminazione del ROL e la motivazione dell'atto.
Richiamato in relazione alla deduzione dei beni minuti e di facile usura e al relativo limite di deducibilità.
Richiamati nel motivo con cui si lamentava il travisamento/erronea valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Norma di riferimento dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.
art. 111 Cost.
Richiamato per la dedotta mancanza di motivazione; la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.
art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 del d. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel contesto delle doglianze sulla motivazione della decisione tributaria.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per carenza di motivazione.
Richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente soccombente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di imposte dirette e IVA, la deducibilità/detraibilità del carburante utilizzato per l'attività d'impresa richiede documentazione conforme ai requisiti di legge; le schede carburanti devono essere complete in ogni parte e non sono ammessi equipollenti se la legge prescrive uno specifico adempimento documentale.
- Quando la documentazione fiscale non consente di identificare con certezza il mezzo rifornito, il contribuente può assolvere l'onere probatorio dell'inerenza anche mediante altri elementi identificativi idonei, purché consentano una riferibilità univoca del costo al bene aziendale.
- In sede di legittimità non è censurabile l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura di determinate somme corrisposte ai dipendenti, se la doglianza mira solo a una diversa ricostruzione del contenuto probatorio.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito, senza denunciare un effettivo errore di diritto o una specifica nullità processuale.
- È inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo doglianze eterogenee, riferibili a diversi paradigmi dell'art. 360 c.p.c., senza renderle chiaramente separabili e autonomamente esaminabili.
- L'onere di dimostrare l'inerenza e la deducibilità di costi fiscalmente contestati grava sul contribuente quando l'Ufficio ne contesti specificamente la riferibilità all'attività d'impresa.
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