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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28764/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP relative all'anno 2012 nei confronti di una società operante nel settore degli appalti. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente; entrambe le parti avevano appellato la decisione. La CTR del Molise aveva rigettato l'appello principale della società e accolto quello incidentale dell'Ufficio. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme su deducibilità/detraibilità dei costi carburante e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato la deduzione del costo per assenza di documentazione idonea a collegare il carburante ai mezzi speciali impiegati; 2) violazione di norme tributarie e processuali, oltre a nullità della sentenza, per avere la CTR qualificato come retribuzioni e non come elargizioni liberali alcune somme corrisposte ai dipendenti; 3) violazione delle norme sulla motivazione e sull'atto impositivo, per avere ritenuto legittima la rideterminazione del ROL sulla base di soli dati riepilogativi; 4) violazione delle norme sul reddito d'impresa e sulle prove, nonché nullità della sentenza, per avere la CTR confermato il disconoscimento della deduzione integrale dei beni minuti e di facile usura, applicando il limite del 5% del costo complessivo, senza adeguata motivazione e con asserito travisamento delle prove.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione di merito, affermando che la deduzione/detraibilità del carburante richiede schede carburanti conformi ai requisiti di legge e complete in ogni parte; nel caso concreto, essendo contestata l'assenza della targa per mezzi speciali, il contribuente avrebbe potuto indicare un diverso elemento identificativo, come il numero di telaio, per assolvere l'onere di provare l'inerenza del costo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva accertato in fatto che i pagamenti ai dipendenti erano retribuzioni e tale accertamento di merito non è sindacabile in Cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si risolveva in una censura di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava in modo eterogeneo doglianze riconducibili a diversi numeri dell'art. 360 c.p.c., senza consentire una separata e chiara trattazione. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di imposte dirette e IVA, la deducibilità/detraibilità del carburante utilizzato per l'attività d'impresa richiede documentazione conforme ai requisiti di legge; le schede carburanti devono essere complete in ogni parte e non sono ammessi equipollenti se la legge prescrive uno specifico adempimento documentale.
  • Quando la documentazione fiscale non consente di identificare con certezza il mezzo rifornito, il contribuente può assolvere l'onere probatorio dell'inerenza anche mediante altri elementi identificativi idonei, purché consentano una riferibilità univoca del costo al bene aziendale.
  • In sede di legittimità non è censurabile l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura di determinate somme corrisposte ai dipendenti, se la doglianza mira solo a una diversa ricostruzione del contenuto probatorio.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito, senza denunciare un effettivo errore di diritto o una specifica nullità processuale.
  • È inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo doglianze eterogenee, riferibili a diversi paradigmi dell'art. 360 c.p.c., senza renderle chiaramente separabili e autonomamente esaminabili.
  • L'onere di dimostrare l'inerenza e la deducibilità di costi fiscalmente contestati grava sul contribuente quando l'Ufficio ne contesti specificamente la riferibilità all'attività d'impresa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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