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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28693/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a due ordinanze-ingiunzione irrogate per violazioni in materia di rapporti di lavoro. Nei gradi di merito il Tribunale prima e la Corte d’appello poi hanno confermato solo in parte le sanzioni: per una ordinanza hanno rideterminato l’importo dovuto, per l’altra hanno respinto l’opposizione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con cinque motivi: (1) prescrizione delle violazioni, sostenendo che la Corte territoriale non avesse verificato per ciascuna infrazione il decorso del termine quinquennale e l’esistenza di validi atti interruttivi; (2) omesso esame di fatti decisivi per non avere valorizzato tutte le deposizioni testimoniali raccolte; (3) carenza di legittimazione passiva, poiché le violazioni si sarebbero collocate in un periodo in cui egli non era responsabile o legale rappresentante della società; (4) erronea affermazione dell’esistenza di rapporti di lavoro continuativi, deducendo che la prova fosse stata tratta da dichiarazioni rese in sede ispettiva poi non confermate in giudizio; (5) erronea condanna alle spese, poiché la controparte non avrebbe svolto attività processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla presenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo richiamando sia la doppia conforme sia il principio per cui il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva accertato in fatto che il ricorrente gestiva di fatto i rapporti con i dipendenti e che, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981, sussiste responsabilità solidale dell’autore materiale dell’infrazione. Ha respinto il quarto motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, precisando che le dichiarazioni rese in sede ispettiva erano state semplicemente valutate nel complesso del materiale probatorio. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, rilevando che la condanna alle spese segue il principio di soccombenza e causalità, non la quantità di attività difensiva svolta dalla controparte. Quanto alle spese del giudizio di cassazione, non ha disposto nulla; ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    utilizzabile solo per denunciare errori di sussunzione o interpretazione della norma, non per ottenere una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso fatto decisivo per il giudizio

    il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in ipotesi di cd. doppia conforme

    nelle ipotesi di doppia conforme sono inammissibili le censure di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. su questioni di fatto.

  • art. 6 l. n. 689 del 1981

    prevede la responsabilità solidale dell’autore materiale dell’infrazione.

  • art. 175 c.p.c.

    impone al giudice di evitare attività processuali inutili e formalità superflue, in funzione della ragionevole durata del processo.

  • art. 127 c.p.c.

    consente la gestione del processo in modo da evitare rinvii e adempimenti superflui incompatibili con la ragionevole durata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ricorrendone i presupposti, comporta il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a prospettare una diversa lettura dei fatti.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di specifici elementi di prova o la critica alla valutazione delle risultanze istruttorie.
  • In presenza di doppia conforme, le censure di merito ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono precluse nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c..
  • La qualificazione della posizione del soggetto che gestisce di fatto i rapporti con i dipendenti può fondare la sua responsabilità solidale per le violazioni amministrative contestate.
  • La valutazione delle prove, la scelta di quelle ritenute più attendibili e il giudizio sull’attendibilità dei testimoni appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • La condanna alle spese segue il principio di soccombenza e causalità, non dipende dall’ampiezza dell’attività processuale svolta dalla controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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