Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28673/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, ai sensi dell'art. 66 l. fall., nei confronti della compravendita di due unità immobiliari. La corte d'appello aveva rigettato l'appello proposto dall'acquirente contro la decisione di primo grado che aveva accolto la revocatoria. In Cassazione la ricorrente propone un unico motivo, ma il testo non consente di ricostruirne nel dettaglio il contenuto sostanziale; la Corte rileva tuttavia che il ricorso omette integralmente l'esposizione sommaria dei fatti di causa, non indica le posizioni delle parti, le ragioni della decisione di primo grado, le questioni dedotte in appello e la motivazione della sentenza impugnata, e si risolve nella riproposizione di tesi difensive già svolte nel merito. La doglianza si fonda inoltre su documenti e contabilità della società fallita senza specifica indicazione degli stessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto violato il requisito di contenuto-forma di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per totale omissione della sommaria esposizione dei fatti, e ha anche rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, configurandosi come un "non motivo" inidoneo alla funzione critica dell'impugnazione, con ulteriore profilo di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.; ha inoltre richiamato l'inosservanza dell'onere di specifica indicazione dei documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 66 l. fall.

    individua il fondamento dell'azione revocatoria esercitata dal fallimento nei confronti della compravendita immobiliare

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito semplificato

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiede la sommaria esposizione dei fatti; la sua totale omissione comporta inammissibilità del ricorso per cassazione

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo che non si confronta con la decisione impugnata è un "non motivo" e determina inammissibilità

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    impone la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per affermare che l'appello era stato dichiarato inammissibile perché non specificamente critico rispetto alla decisione di primo grado

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa è requisito essenziale di ammissibilità: deve consentire alla Corte una chiara ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti.
  • Il motivo di ricorso deve essere una critica specifica e pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a ripetere le difese di merito o non si confronta con la motivazione della decisione, è inidoneo e si traduce in un "non motivo".
  • Quando il ricorso si fonda su documenti o atti processuali, è necessario indicarli specificamente in modo da renderne immediata verificabilità; la mera evocazione generica di documentazione o contabilità non soddisfa l'onere di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoriaCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.