Cassazione Civile, Ordinanza n. 28673/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, ai sensi dell'art. 66 l. fall., nei confronti della compravendita di due unità immobiliari. La corte d'appello aveva rigettato l'appello proposto dall'acquirente contro la decisione di primo grado che aveva accolto la revocatoria. In Cassazione la ricorrente propone un unico motivo, ma il testo non consente di ricostruirne nel dettaglio il contenuto sostanziale; la Corte rileva tuttavia che il ricorso omette integralmente l'esposizione sommaria dei fatti di causa, non indica le posizioni delle parti, le ragioni della decisione di primo grado, le questioni dedotte in appello e la motivazione della sentenza impugnata, e si risolve nella riproposizione di tesi difensive già svolte nel merito. La doglianza si fonda inoltre su documenti e contabilità della società fallita senza specifica indicazione degli stessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto violato il requisito di contenuto-forma di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per totale omissione della sommaria esposizione dei fatti, e ha anche rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, configurandosi come un "non motivo" inidoneo alla funzione critica dell'impugnazione, con ulteriore profilo di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.; ha inoltre richiamato l'inosservanza dell'onere di specifica indicazione dei documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 66 l. fall.
individua il fondamento dell'azione revocatoria esercitata dal fallimento nei confronti della compravendita immobiliare
art. 380-bis c.p.c.
consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito semplificato
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiede la sommaria esposizione dei fatti; la sua totale omissione comporta inammissibilità del ricorso per cassazione
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo che non si confronta con la decisione impugnata è un "non motivo" e determina inammissibilità
art. 366, n. 6, c.p.c.
impone la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità
art. 342 c.p.c.
richiamato per affermare che l'appello era stato dichiarato inammissibile perché non specificamente critico rispetto alla decisione di primo grado
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa è requisito essenziale di ammissibilità: deve consentire alla Corte una chiara ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti.
- Il motivo di ricorso deve essere una critica specifica e pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a ripetere le difese di merito o non si confronta con la motivazione della decisione, è inidoneo e si traduce in un "non motivo".
- Quando il ricorso si fonda su documenti o atti processuali, è necessario indicarli specificamente in modo da renderne immediata verificabilità; la mera evocazione generica di documentazione o contabilità non soddisfa l'onere di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c.
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