Cassazione Civile, Ordinanza n. 28694/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente)
La controversia
La controversia nasce dal recesso intimato dalla società preponente nell'ambito di un rapporto di agenzia a tempo indeterminato. L'agente ha agito per ottenere, previo accertamento dell'inesistenza della giusta causa di recesso, il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendola tardiva per intervenuta decadenza ex art. 32 della l. n. 183/2010. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del c.d. Collegato Lavoro, sostenendo che la norma non si applichi al rapporto di agenzia, perché il comma 3, lett. b), riguarda solo l'impugnazione del recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 2) omesso esame di un fatto decisivo, poiché la Corte di appello non avrebbe considerato che il rapporto era di agenzia a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, accolti congiuntamente per connessione logico-giuridica. Ha affermato che l'impugnativa del recesso del preponente da parte dell'agente non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 3, lett. b), l. n. 183/2010, norma di stretta interpretazione riferita ai soli rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Ha inoltre valorizzato il dato sistematico secondo cui il rapporto di agenzia può avere assetti organizzativi incompatibili con la natura personale delle co.co.co. e che l'art. 1751 c.c. prevede già una specifica ipotesi di decadenza a carico dell'agente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Disposizione di stretta interpretazione, applicabile ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non estensibile al rapporto di agenzia.
Usato per dedurre la violazione di legge in relazione all'art. 32 l. n. 183/2010.
Usato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla natura a tempo indeterminato del rapporto.
Richiamato come norma che prevede già, a carico dell'agente, una specifica ipotesi di decadenza.
art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per evidenziare che il rapporto di agenzia non coincide con le sole co.co.co. menzionate dall'art. 32.
Norma sul procedimento camerale non partecipato richiamata nel contesto processuale.
Massime di principio
- L'art. 32, comma 3, lett. b), l. n. 183/2010, in quanto norma eccezionale e di stretta interpretazione, non si estende oltre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai quali espressamente si riferisce.
- Nel rapporto di agenzia, l'impugnazione del recesso del preponente da parte dell'agente non è soggetta al termine di decadenza previsto per le co.co.co., dovendosi applicare il regime proprio del contratto di agenzia.
- Ai fini dell'applicazione di una decadenza, occorre verificare in modo rigoroso la riconducibilità del rapporto alla fattispecie normativa indicata, senza ricorrere a interpretazioni estensive o analogiche.
- La presenza nell'ordinamento di una specifica decadenza prevista dall'art. 1751 c.c. per l'agente impedisce di sovrapporre a tale rapporto il diverso termine decadenziale dettato per altre figure parasubordinate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28673/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28674/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28684/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28688/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28693/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28695/2022 del 04/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →