Cassazione Civile, Ordinanza n. 28674/2022 del 04/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dal fornitore di energia per ottenere la risoluzione del contratto di somministrazione e il pagamento dei corrispettivi relativi a consumi presunti, a seguito del rinvenimento di una manomissione del contatore installato presso l'utenza domestica intestata al ricorrente. I giudici di merito hanno ritenuto che l'utente non fosse necessariamente l'autore materiale della manomissione, ma fosse comunque responsabile per omessa custodia e vigilanza del contatore, di proprietà del somministrante, applicando la clausola contrattuale di risoluzione automatica per prelievo fraudolento e determinando i consumi con criteri presuntivi. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe dovuto decidere senza acquisire il fascicolo di primo grado e senza valutare una perizia e alcune testimonianze che, a suo dire, avrebbero dimostrato il crollo del solaio per evento naturale, l'inabitabilità del manufatto e l'inutilizzabilità degli elettrodomestici, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società attrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non integra di per sé un vizio del giudizio di appello, salvo specifica deduzione di elementi decisivi desumibili da quel fascicolo; che le doglianze svolte erano generiche, meramente oppositive e volte in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito; che non era rispettato l'onere di specifica indicazione degli atti richiamati ex art. 366 n. 6 c.p.c.; e che la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., così come quella degli artt. 115 e 116 c.p.c., non era articolata nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre precisato che il richiamo alla giurisprudenza sulla mera presunzione di veridicità delle misurazioni del contatore era inconferente, perché il caso riguardava una manomissione imputata all'utente, quanto meno per mancata custodia o tempestiva denuncia, situazione che legittima il calcolo presuntivo dei consumi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione del principio di non contestazione è deducibile solo se il ricorso indica specificamente gli atti difensivi e il contenuto della mancata contestazione; non basta una censura generica o meramente fattuale.
La violazione della regola di valutazione della prova non può essere prospettata come semplice dissenso rispetto all'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
La violazione dell'onere della prova ricorre solo quando il giudice attribuisce l'onus probandi alla parte sbagliata; non quando si contesta, in sostanza, la valutazione dell'adempimento dell'onere probatorio.
L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado in appello non è condizione essenziale di validità del giudizio, ma la sua omissione può al più rilevare come vizio motivazionale se siano indicati elementi decisivi non altrimenti ricavabili.
Il ricorso è inammissibile quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi e si risolve in una critica generica o meramente oppositiva, cioè in un 'non motivo'.
Il ricorrente deve indicare in modo specifico e riprodurre, per la parte rilevante, gli atti e i documenti su cui fonda la censura.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La denuncia di violazione di legge non può essere usata per chiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non comprende l'omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.
La clausola contrattuale di risoluzione automatica è richiamata per il prelievo fraudolento di energia, con conseguente risoluzione del contratto e addebito dei corrispettivi e degli eventuali danni.
La liquidazione dei consumi presunti, in caso di manomissione del contatore, può essere effettuata secondo criteri oggettivi e predeterminati, richiamando i parametri UTIF.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze generiche, oppositive o volte a chiedere una nuova valutazione del merito sono inammissibili.
- La mancata acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado in appello non determina automaticamente nullità del giudizio, ma può rilevare solo se la parte indichi puntualmente elementi decisivi che il giudice avrebbe potuto trarne e che non siano acquisibili aliunde.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o l'attendibilità delle risultanze istruttorie.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiede una specifica allegazione delle regole processuali asseritamente violate e non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
- In tema di somministrazione di energia elettrica, la manomissione del contatore imputabile all'utente, anche solo per omessa custodia o mancata tempestiva denuncia, legittima la risoluzione del contratto secondo la clausola risolutiva espressa e consente la determinazione presuntiva dei consumi dovuti.
- Nel giudizio di legittimità l'omesso esame di singoli elementi di prova non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico controverso è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
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