Cassazione Civile, Ordinanza n. 28684/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto che, nel paragrafo 1 della motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza n. 633/2022, l'indicazione "Corte di appello di Napoli" debba essere sostituita con "Corte di Appello di Messina". La decisione non incide sul merito della controversia principale, ma solo sulla correzione formale dell'ordinanza di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla società convenuta in sede di legittimità. Nell'ordinanza n. 633/2022, la Corte di cassazione aveva indicato per errore quale giudice del rinvio la Corte di appello di Napoli, mentre la sentenza impugnata nel ricorso per cassazione era stata emessa dalla Corte di appello di Messina. L'istante ha chiesto quindi la rettifica dell'indicazione contenuta sia nella motivazione sia nel dispositivo dell'ordinanza di legittimità. La Corte ha rilevato che dalla propria motivazione emergeva chiaramente la volontà di rinviare la causa al medesimo giudice che aveva pronunciato la decisione cassata, in diversa composizione, sicché l'indicazione di Napoli era frutto di mero errore materiale.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale può essere utilizzato quando dal testo della decisione emerga in modo univoco un lapsus materiale nel nominare il giudice del rinvio o altro elemento formale della pronuncia.
- La correzione è ammissibile quando la volontà decisoria della Corte risulti chiaramente dal contesto motivazionale e il dispositivo contenga una indicazione incoerente con tale volontà.
- In presenza di errore materiale evidente, la rettifica deve limitarsi a sostituire il dato erroneo con quello corretto, senza riaprire il merito della controversia definita con la decisione originaria.
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