Cassazione Civile, Ordinanza n. 32897/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano impugnato l’avviso di liquidazione e la cartella di pagamento relativi all’imposta ipotecaria dovuta per l’annotazione del reclamo proposto avverso la riserva apposta dal conservatore sulla trascrizione di una domanda giudiziale. Sostenevano che l’annotazione del provvedimento della Corte d’appello fosse stata eseguita su impulso del conservatore, e non su iniziativa loro; che la riserva fosse illegittima per errore del conservatore; che, quindi, l’onere fiscale non potesse gravare su di loro né potesse derivare un vantaggio erariale da un comportamento illegittimo dell’ufficio. Domandavano inoltre il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., lamentando la pluralità di provvedimenti impositivi in relazione alla medesima vicenda e un asserito frazionamento del credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi, affermando che le annotazioni del reclamo avverso la riserva del conservatore e dei relativi provvedimenti sono eseguite per realizzare l’interesse privato di chi ha chiesto la trascrizione con riserva e che, pertanto, l’imposta ipotecaria è dovuta dal richiedente ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 347 del 1990. Ha escluso anche la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., sia perché la parte pubblica è risultata vittoriosa, sia perché gli atti impugnati riguardavano formalità diverse e quindi crediti tributari distinti. Le spese di legittimità sono state compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La trascrizione o iscrizione con riserva è eseguita dal conservatore su istanza di parte quando sussistano gravi e fondati motivi sulla trascrivibilità o iscrivibilità; la parte deve proporre reclamo per mantenere gli effetti della formalità.
Regola il reclamo avverso la formalità con riserva, i termini, la notifica al conservatore e le annotazioni a margine della formalità; il reclamo è necessario per conservare l’efficacia della trascrizione con riserva.
Sottopone a imposta ipotecaria le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari.
art. 11 d.lgs. n. 347 del 1990
Obbliga al pagamento dell’imposta ipotecaria e catastale chi richiede le formalità e, solidalmente, tutti coloro nel cui interesse la formalità è richiesta; l’annotazione del reclamo è stata ritenuta riconducibile all’interesse del richiedente la trascrizione.
artt. 2652 c.c., 2653 c.c. e 2690 c.c.
Richiamati per affermare che la pubblicità immobiliare delle domande giudiziali è tassativa e opera solo nei casi previsti dalla legge.
La domanda risarcitoria è stata esclusa perché la controparte pubblica è risultata vittoriosa e non vi era stato frazionamento illegittimo del credito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono i vizi denunciati dai ricorrenti in cassazione, ma i motivi sono stati ritenuti infondati.
art. 24 Cost.
Invocato dai ricorrenti nel tentativo di contestare la legittimità dell’onere tributario e della disciplina applicata.
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze sulla motivazione e sul corretto svolgimento del procedimento.
art. 53 Cost.
Invocato dai ricorrenti per sostenere l’illegittimità di un prelievo fiscale derivante da errore dell’amministrazione.
art. 97 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione al buon andamento e alla correttezza dell’azione amministrativa.
Invocato dai ricorrenti come base della pretesa di non far gravare su di loro le conseguenze economiche dell’asserito errore del conservatore.
Richiamata dai ricorrenti in chiave di legalità e correttezza dell’azione amministrativa.
Richiamata dai ricorrenti per sostenere la violazione dei principi dello statuto del contribuente.
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 19
Richiamati dai ricorrenti nel contesto della contestazione degli atti impugnati nel processo tributario.
art. 140-bis disp. att. c.p.c.
Citato solo per la trattazione dell’adunanza camerale da remoto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di imposta ipotecaria, l’annotazione del reclamo contro la riserva del conservatore va ricondotta all’interesse di chi ha chiesto la trascrizione con riserva, poiché serve a conservare gli effetti della formalità e la relativa tutela pubblicitaria.
- Ai fini dell’art. 11 del d.lgs. n. 347 del 1990, sono tenuti al pagamento dell’imposta non solo i soggetti che richiedono la formalità, ma anche quelli nel cui interesse la formalità stessa è richiesta; la rilevanza fiscale dipende quindi dalla funzione dell’annotazione nel sistema di pubblicità immobiliare.
- La circostanza che la riserva o l’annotazione siano state originate da un errore del conservatore non esclude, di per sé, l’obbligazione tributaria del richiedente, restando eventualmente distinta l’eventuale responsabilità risarcitoria dell’amministrazione.
- La domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta quando la parte resistente risulti vittoriosa e non sia dimostrato un illegittimo frazionamento di crediti distinti derivanti da formalità diverse.
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