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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32906/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2006 emesso nei confronti di una socia, per trasparenza rispetto all'accertamento riguardante la società di persone di cui era socia. In appello la contribuente aveva lamentato: (1) la nullità dell'intero giudizio per mancata riunione del proprio processo con quello relativo alla società e agli altri soci, sostenendo la sussistenza di litisconsorzio necessario tra società e soci; (2) l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento, assumendo che la CTR avesse erroneamente degradato la mancanza della relata di notifica a mera irregolarità; (3) l'omessa pronuncia sulle questioni già dedotte con l'atto introduttivo, per il fatto che la CTR aveva ritenuto non esaminabili i nuovi motivi dedotti in appello e non validamente riproposti in primo grado. La ricorrente ha quindi chiesto la cassazione della sentenza regionale per violazione di norme sostanziali e processuali, tra cui il regime del reddito dei soci di società di persone, le norme sulla notificazione degli atti impositivi e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha escluso la nullità del giudizio osservando che il giudizio relativo alla società e agli altri soci era già stato definito con condono e che tale definizione agevolata aveva fatto venir meno l'esigenza di riunione e di integrazione del contraddittorio, oltre a non estendersi automaticamente alla posizione della socia ricorrente. Sul secondo motivo ha dichiarato la censura inammissibile per genericità e comunque infondata, rilevando che il ricorso non descriveva in modo autosufficiente la concreta modalità di notificazione e che, in ogni caso, la mancata apposizione della relata sull'atto notificato a mezzo posta integra una mera irregolarità quando sia presente l'avviso di ricevimento. Sul terzo motivo ha ritenuto insussistente l'omessa pronuncia perché la CTR aveva espressamente deciso le doglianze dichiarandole inammissibili in quanto non validamente proposte in primo grado. Nessuna condanna alle spese è stata disposta per mancata attività difensiva dell'Agenzia, ma è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 T.U.I.R.

    richiamato per il regime di imputazione per trasparenza del reddito della società di persone ai soci.

  • art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'accertamento e alla posizione dei soci di società di persone.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per sostenere la tesi del litisconsorzio necessario nel processo tributario.

  • art. 101 c.p.c.

    invocato insieme al principio del contraddittorio per lamentare la nullità del giudizio per mancata partecipazione dei litisconsorti.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno delle doglianze sul giusto processo e sul contraddittorio.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento.

  • artt. 137 e ss. c.p.c.

    richiamati come norme generali sulla notificazione degli atti processuali, invocate per contestare la validità della notifica dell'avviso.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato per il principio di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione all'onere di deposito e di identificazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 372 c.p.c.

    menzionato per il deposito di documenti in prossimità dell'udienza camerale.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    richiamato per affermare che il principio di specificità del ricorso non deve tradursi in eccessivo formalismo.

  • art. 3 l. 20 novembre 1982, n. 890

    richiamato per la disciplina della notificazione a mezzo posta e della relata dell'ufficiale giudiziario.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sull'omessa pronuncia, esclusa dalla Corte perché la CTR aveva comunque deciso le questioni come inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2019

    richiamato per la definizione agevolata del contenzioso della società, da cui è derivata l'estinzione del relativo giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario relativo ai redditi imputati per trasparenza ai soci di società di persone, l'esigenza di unitarietà dell'accertamento e il correlato litisconsorzio necessario vengono meno quando la posizione della società e degli altri soci sia già stata definita con condono o altra definizione agevolata, perché manca un interesse processuale attuale alla partecipazione di quei soggetti al giudizio residuo.
  • La definizione agevolata del contenzioso della società non si estende automaticamente alla posizione del singolo socio, sicché la chiusura agevolata del giudizio societario non determina di per sé l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio relativo al reddito di partecipazione del socio.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura sulla notificazione dell'atto impugnato deve essere autosufficiente: occorre indicare in modo specifico le modalità della notificazione e il contenuto degli atti rilevanti; una doglianza generica o riferita ad atti diversi da quello oggetto del giudizio è inammissibile.
  • Quando la notificazione dell'avviso di accertamento avvenga a mezzo posta e sia presente l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancanza della relata prevista dalla disciplina postale non determina l'inesistenza della notifica ma una mera irregolarità.
  • Non ricorre omessa pronuncia se il giudice di merito ha espressamente deciso la questione, anche qualificandola come inammissibile per tardiva o non valida proposizione in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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