DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 347
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto legislativo approva il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale. Disciplina presupposti, basi imponibili, aliquote e tasse per i servizi ipotecari e catastali, soggetti obbligati, competenza degli uffici, termini per formalità e volture, sanzioni, riscossione, decadenza e regimi speciali. Il testo unico è entrato in vigore il 1° gennaio 1991 ed è tuttora rilevante, come modificato, anche per gli atti soggetti alle disposizioni con efficacia dal 1° gennaio 2025.
Imposte ipotecaria e catastale
Testo unico delle imposte ipotecaria e catastale
Il provvedimento raccoglie la disciplina delle imposte ipotecaria e catastale applicabili alle formalità immobiliari e alle volture catastali, stabilendo presupposti impositivi, basi imponibili, obblighi procedurali, termini, sanzioni e modalità di riscossione. Il testo unico è entrato in vigore il 1° gennaio 1991 ed è stato successivamente modificato; le disposizioni del D.Lgs. n. 139/2024 richiamate nel testo producono effetti dal 1° gennaio 2025 per gli atti e le successioni indicati.
Presupposto e oggetto delle imposte
Sono soggette all’imposta ipotecaria le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari. Sono escluse le formalità eseguite nell’interesse dello Stato e quelle relative ai trasferimenti indicati dalla disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, salvo le specifiche eccezioni previste da tale disciplina.
L’imposta catastale grava sulle volture catastali relative a trasferimenti di beni immobili o di diritti reali immobiliari. Sono previste esclusioni per le volture eseguite nell’interesse dello Stato e per determinati trasferimenti soggetti alla disciplina delle successioni e donazioni.
Basi imponibili
Per le trascrizioni, l’imposta proporzionale è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni. Quando l’atto è esente o soggetto a imposta fissa, la base imponibile è determinata secondo le regole proprie di tali imposte. La trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile è soggetta a imposta fissa.
Per iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni, la base imponibile corrisponde all’ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto mediante il saggio, si considerano le annualità per le quali la legge estende l’iscrizione o la rinnovazione.
Per le ipoteche a garanzia di rendite o pensioni si applicano le regole dell’imposta di registro. Per l’annotazione di restrizione di ipoteca, l’imposta è calcolata sul minore tra il valore del credito garantito e quello degli immobili o delle porzioni liberate.
Volture catastali
Le volture catastali sono soggette all’imposta prevista per il valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari, determinato secondo le regole richiamate dal testo unico. La disciplina comprende anche gli immobili strumentali, compresi quelli assoggettati a IVA.
È prevista l’applicazione dell’imposta fissa per volture dipendenti, tra l’altro, da:
- atti che non trasferiscono beni immobili né costituiscono o trasferiscono diritti reali immobiliari;
- atti soggetti a IVA;
- fusioni e scissioni societarie;
- conferimenti di aziende o rami d’azienda;
- regolarizzazioni di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda, se registrate entro un anno dall’apertura della successione;
- ulteriori atti individuati dalla tariffa dell’imposta di registro.
Pluralità di formalità
Quando, per lo stesso credito e in forza dello stesso atto, devono essere eseguite più iscrizioni o rinnovazioni, una sola formalità è soggetta all’imposta proporzionale; per le altre si applica l’imposta fissa. La medesima regola vale per le annotazioni soggette a imposta proporzionale.
Se le formalità devono essere eseguite presso più uffici, il richiedente deve presentare le copie necessarie delle note. L’ufficio presso il quale è pagata l’imposta proporzionale appone il visto di conformità e la certificazione di eseguita formalità. È possibile presentare agli altri uffici una copia autenticata dal notaio della nota recante tale certificazione.
Successioni e certificato di successione
In caso di successione comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, l’ufficio del registro redige il certificato di successione sulla base della dichiarazione di successione o dell’accertamento d’ufficio e ne richiede la trascrizione, a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di successione.
La trascrizione del certificato produce gli effetti previsti dal testo unico e non equivale alla trascrizione degli acquisti mortis causa degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.
Termini per trascrizioni e annotazioni
I notai e gli altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l’atto, o presso i quali è stato depositato un atto ricevuto o autenticato all’estero, devono richiedere la trascrizione entro 30 giorni dalla data dell’atto o del deposito.
I cancellieri devono richiedere la trascrizione degli atti e provvedimenti di loro competenza entro 120 giorni dalla data dell’atto o del provvedimento, oppure dalla pubblicazione quando questa sia prescritta.
La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, indicando gli estremi del pagamento dell’imposta ipotecaria.
Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste entro 30 giorni dalla data dell’atto, dalla pubblicazione della sentenza o dalla pronuncia del decreto.
Soggetti obbligati e responsabilità solidale
Sono obbligati al pagamento coloro che richiedono le formalità o le volture, nonché i pubblici ufficiali tenuti al pagamento dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni relativamente agli atti cui la formalità o la voltura si riferisce.
Sono inoltre solidalmente obbligati:
- tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura;
- nelle iscrizioni e rinnovazioni, i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l’ipoteca;
- l’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria.
Uffici competenti e riscossione
Gli uffici del registro sono competenti per le imposte relative agli atti che trasferiscono beni immobili o costituiscono o trasferiscono diritti reali immobiliari di godimento, nonché per le trascrizioni dei certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l’imposta ipotecaria sulle altre formalità.
Per accertamento, liquidazione, sanzioni, riscossione e prescrizione si applicano, per quanto non disciplinato dal testo unico, le disposizioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.
L’imposta ipotecaria di competenza degli uffici dei registri immobiliari è riscossa al momento della richiesta della formalità, salvo le ipotesi previste dalla disciplina delle successioni. Il pagamento non può essere dilazionato.
Pagamento senza previo versamento e prenotazione a debito
Possono essere eseguite senza pagamento anticipato le iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni richieste dal pubblico ministero nell’interesse di privati, da pubblici ufficiali o da privati in forza di un obbligo di legge, nonché le formalità e volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando la spesa deve gravare su altri soggetti. L’ufficio indica l’imposta dovuta e procede successivamente alla riscossione.
Sono eseguite con prenotazione a debito, salvo recupero secondo le rispettive discipline, le formalità relative, tra l’altro, a:
- sequestri conservativi penali;
- iscrizioni e trascrizioni previste dalla disciplina delle misure cautelari a garanzia del credito tributario;
- determinati atti e provvedimenti soggetti a trascrizione;
- procedimenti civili nell’interesse dello Stato o di soggetti ammessi al gratuito patrocinio;
- fallimenti e altre procedure concorsuali.
Per alcune ipotesi l’imposta prenotata è riscossa in base alla somma definitivamente dovuta. Per le formalità relative agli atti indicati nella disciplina dei cancellieri, l’ufficio notifica un avviso di liquidazione e assegna 60 giorni per il pagamento.
Sanzioni
L’omessa richiesta di trascrizione o di annotazione obbligatoria comporta una sanzione amministrativa pari all’80% dell’imposta. Se la formalità è eseguita con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione è pari al 45% dell’imposta dovuta, secondo il testo vigente richiamato.
Quando l’omissione riguarda formalità soggette a imposta fissa, non soggette a imposta, eseguite a debito o per le quali l’imposta è stata già pagata nei termini, si applica una sanzione da 100 a 2.000 euro, ridotta a 50 euro se la richiesta è effettuata entro 30 giorni di ritardo.
Decadenza, privilegi e rimborsi
Il credito dello Stato per l’imposta ipotecaria sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni è assistito da privilegio sull’immobile e sul credito garantito, con preferenza rispetto alle ragioni spettanti ai terzi.
Le imposte dovute agli uffici del registro devono essere richieste entro i termini di decadenza previsti per l’imposta di registro o per l’imposta sulle successioni e donazioni. Per le imposte dovute agli uffici dei registri immobiliari, il termine di decadenza è di:
- 3 anni dal giorno dell’esecuzione della formalità;
- 5 anni dalla scadenza del termine entro il quale la formalità avrebbe dovuto essere richiesta.
Le sanzioni devono essere applicate entro il termine previsto per l’accertamento dell’imposta cui si riferiscono oppure, se l’imposta non è dovuta, entro 5 anni dalla violazione.
I privilegi dello Stato si estinguono dopo 5 anni dalla registrazione dell’atto o dalla data in cui la formalità o la voltura è stata, o avrebbe dovuto essere, eseguita. La restituzione di imposte e sanzioni indebitamente pagate deve essere richiesta entro 3 anni dal pagamento o, se successivo, dalla nascita del diritto alla restituzione.
Tariffe delle imposte
La tariffa allegata disciplina le principali formalità. Il testo riportato indica, tra l’altro:
- trascrizioni di trasferimenti immobiliari e di diritti reali: aliquota proporzionale, modificata al 2% dalla legge n. 549/1995;
- trascrizioni di immobili strumentali e di immobili compresi in determinati piani urbanistici: aliquota indicata nella tariffa;
- trascrizioni di contratti preliminari, atti di fusione o scissione, conferimenti aziendali e altre formalità: imposta fissa;
- iscrizioni e rinnovazioni: aliquota proporzionale, con riduzione alla metà per le rinnovazioni;
- annotazioni per trasferimento o surrogazione di crediti, postergazione, restrizione, cancellazione o riduzione di ipoteca: aliquote proporzionali specificamente indicate;
- altre annotazioni non espressamente contemplate: imposta fissa.
Le imposte proporzionali non possono essere inferiori alla misura fissa. Gli importi sono arrotondati secondo le regole previste, in lire per gli importi storici e all’unità per i valori espressi in euro.
Tasse per i servizi ipotecari e catastali
Per le operazioni relative ai servizi ipotecari e catastali sono dovute le tasse previste dalla tabella allegata, salvo le operazioni eseguite nell’interesse dello Stato o delle altre pubbliche amministrazioni indicate dalla norma.
La tabella riportata prevede, tra gli altri, importi per:
- esecuzione di trascrizioni, iscrizioni e annotazioni;
- formalità con efficacia anche di voltura;
- ispezioni ipotecarie e consultazione di note e titoli;
- certificati ipotecari e copie di note o titoli;
- consultazioni e attestazioni dell’Anagrafe Immobiliare Integrata;
- consultazione di documenti e banche dati catastali;
- certificati, attestazioni, copie ed estratti catastali;
- domande di voltura e aggiornamenti della banca dati catastale;
- nuovi censimenti e tipi di aggiornamento.
Gli importi delle ispezioni ipotecarie sono ridotti del 20% per le richieste effettuate per via telematica. La disciplina richiamata prevede inoltre specifiche riduzioni per la consultazione telematica delle banche dati, con efficacia indicata dal 1° ottobre 2012.
Disciplina dei libri fondiari
Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, per le formalità relative agli immobili situati nei territori soggetti al sistema tavolare o dei libri fondiari.
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