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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32904/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento con cui venivano recuperate alla società somme dovute a titolo di Ires, Iva e Irap per l’anno 2007. La contribuente aveva dedotto, tra l’altro, la mancata notifica dell’avviso di accertamento presupposto, l’omessa/insufficiente motivazione della cartella, la mancata sottoscrizione dell’atto, nonché varie doglianze processuali e probatorie. La CTR del Lazio aveva respinto l’appello della società contro la decisione di primo grado; in cassazione venivano proposti nove motivi: 1) nullità per mancata trattazione dell’istanza cautelare; 2) vizio di motivazione per omesso esame della documentazione prodotta; 3) violazione delle norme sulla motivazione della cartella, assumendo che non fosse stata preceduta da avviso notificato; 4) violazione dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 sulla notifica dell’avviso; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 167 c.p.c. e art. 23 d.lgs. 546/1992 per omesso esame di prove e mancata contestazione specifica dell’Ufficio; 6) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserito mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’ente impositore; 7) violazione di L. 241/1990 e L. 212/2000 per mancata allegazione degli atti richiamati in cartella; 8) violazione delle stesse norme per mancata sottoscrizione della cartella; 9) nullità della sentenza per asserita ultrapetizione e omessa pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla sospensione cautelare, alla motivazione della cartella, all’allegazione dell’atto presupposto e alla sottoscrizione della cartella, richiamando il principio per cui la cartella è valida se consente l’individuazione dell’atto presupposto e se è inequivocabilmente riferibile all’organo emittente, senza necessità di firma. Ha dichiarato inammissibili i motivi che miravano, sotto le spoglie del vizio di legge o di motivazione, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, ribadendo che l’apprezzamento del materiale istruttorio spetta al giudice di merito. Ha inoltre reputato inammissibile il motivo di nullità della sentenza per difetto di specificità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La mancata decisione sull’istanza cautelare non determina violazione del diritto di difesa, perché gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della sentenza di primo grado.

  • art. 52 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme all’art. 47 per la censura sulla mancata trattazione dell’istanza di sospensione.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi che sollecitano una rivalutazione del merito o delle prove non sono ammissibili in cassazione; il vizio va dedotto nei limiti propri dei singoli numeri invocati.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Per la validità del ruolo e della cartella non è indispensabile l’indicazione della data o degli estremi identificativi dell’avviso di accertamento, essendo sufficiente un’indicazione univoca che consenta di individuare l’atto presupposto.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per la doglianza sulla notifica dell’avviso di accertamento; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare un accertamento di fatto della CTR.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, riservata al giudice di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato per contestare la mancata contestazione specifica dell’Ufficio, ma il motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché volto al riesame del merito.

  • art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato in relazione alla mancata contestazione dei fatti e delle prove, senza che la doglianza superasse il divieto di rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull’onere della prova è stata respinta perché, in realtà, mirava a contestare l’accertamento fattuale della CTR e a ottenere una diversa ricostruzione della controversia.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamata per le censure sulla motivazione/allegazione della cartella e sulla sottoscrizione, ritenute infondate alla luce della disciplina speciale della riscossione.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocata a sostegno della pretesa insufficienza motivazionale e formale della cartella, ma non idonea a infirmare l’atto nei termini dedotti.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel motivo relativo alla mancata allegazione degli atti richiamati in cartella, senza che la censura abbia trovato accoglimento.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato per la pretesa nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia/ultrapetizione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per la dedotta carenza di motivazione/corrispondenza della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove: la scelta delle risultanze istruttorie più attendibili resta riservata al giudice di merito.
  • In tema di contenzioso tributario, la mancata decisione sull’istanza cautelare non determina di per sé nullità o lesione del diritto di difesa quando il giudice definisce il merito, poiché l’eventuale sospensione perderebbe comunque efficacia con la sentenza di primo grado.
  • La cartella di pagamento è valida se consente l’individuazione univoca dell’atto presupposto; non è necessario, in assoluto, che rechi la data o gli estremi identificativi dell’avviso di accertamento, né che vi sia allegato il provvedimento presupposto.
  • L’omessa sottoscrizione della cartella esattoriale non ne comporta l’invalidità quando l’atto è inequivocabilmente riferibile all’ufficio titolare del potere di emetterlo e risulta conforme al modello legale previsto per la riscossione.
  • Le censure di omessa pronuncia o ultrapetizione devono essere specifiche e puntualmente riferite ai capi di domanda o ai motivi di appello asseritamente trascurati; una doglianza generica è inammissibile.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira soltanto a contestare l’apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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