Cassazione Civile, Ordinanza n. 32895/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un sollecito di pagamento relativo a varie cartelle concernenti canone RAI, TARSU, IRAP, IRPEF e diritto annuale camerale, deducendone la nullità formale e l'intervenuta decadenza e prescrizione dei crediti. In cassazione ha limitato l'impugnazione alle cartelle riguardanti canone RAI e TARSU, lamentando: 1) violazione degli artt. 2946, 2948 n. 4 e 2953 c.c. e dell'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, perché la sentenza d'appello avrebbe applicato in modo indistinto il termine decennale di prescrizione, equiparando le cartelle non impugnate a un titolo giudiziale definitivo, mentre per le cartelle RAI sarebbe comunque maturato il decennale e per le cartelle TARSU il quinquennale; 2) violazione delle norme sulle spese di lite, perché non sarebbero liquidabili diritti e onorari in favore di amministrazioni che stanno in giudizio tramite propri funzionari.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità formulate dal controricorrente, ritenendo depositata la copia autentica della sentenza impugnata e sufficientemente chiaro il primo motivo, pur articolato in più profili. Ha poi accolto il primo motivo, affermando che la sentenza impugnata aveva erroneamente applicato un termine prescrizionale decennale indistinto a crediti soggetti a regimi diversi: la TARSU è tributo locale periodico soggetto a prescrizione quinquennale, mentre il canone RAI è soggetto all'ordinario termine decennale. Ha quindi cassato la decisione impugnata limitatamente alle quattro cartelle oggetto di ricorso e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per verificare in concreto se la prescrizione fosse maturata, tenendo conto delle eventuali sospensioni e del corretto termine. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
È il termine ordinario decennale di prescrizione, applicabile ai crediti per i quali non sia previsto un termine più breve; non va però applicato indiscriminatamente a tutti i crediti tributari.
art. 2948, n. 4, c.c.
Si applica alle obbligazioni periodiche o di durata; la Corte lo ritiene applicabile alla TARSU in quanto tributo locale periodico.
art. 2953 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea equiparazione delle cartelle a titolo giudiziale definitivo; nel caso non viene accolto l'assunto di applicazione generalizzata del termine decennale per effetto di giudicato.
art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dal ricorrente nel censurare la disciplina applicata dalla sentenza impugnata, ma non è oggetto di autonoma affermazione decisoria nella motivazione accolta.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di spese di lite; il motivo è assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel secondo motivo per contestare la liquidazione delle spese in favore delle amministrazioni; motivo assorbito.
art. 41 d.m. n. 140 del 2012
Richiamato nel secondo motivo in tema di liquidazione dei compensi professionali; motivo assorbito.
L. n. 247 del 2012
Richiamata nel secondo motivo in relazione alla liquidazione delle spese; motivo assorbito.
art. 140-bis disp. att. c.p.c.
Indicato come base per la trattazione dell'adunanza camerale da remoto.
art. 1, comma 623, della legge n. 147 del 2013
Richiamato dal controricorrente per sostenere la sospensione del decorso della prescrizione in un determinato periodo; la Corte rinvia al giudice di merito la verifica delle sospensioni rilevanti.
Massime di principio
- I tributi locali aventi natura periodica, come la TARSU, si prescrivono nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., perché l'obbligazione si rinnova per periodi autonomi e non richiede ogni volta un nuovo accertamento dei presupposti impositivi.
- Per i crediti tributari che non abbiano una specifica disciplina più breve, come il canone RAI, opera il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.
- In sede di ricorso per cassazione, un motivo che contenga più profili di doglianza non è inammissibile per il solo fatto di essere articolato in modo composito, purché la censura sia chiara e consenta l'esame separato delle questioni.
- Quando una sentenza applichi un unico termine di prescrizione a crediti eterogenei senza distinguerne la natura, incorre in violazione di legge e va cassata con rinvio per il corretto esame della prescrizione in concreto, comprese le eventuali cause di sospensione.
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