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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32895/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un sollecito di pagamento relativo a varie cartelle concernenti canone RAI, TARSU, IRAP, IRPEF e diritto annuale camerale, deducendone la nullità formale e l'intervenuta decadenza e prescrizione dei crediti. In cassazione ha limitato l'impugnazione alle cartelle riguardanti canone RAI e TARSU, lamentando: 1) violazione degli artt. 2946, 2948 n. 4 e 2953 c.c. e dell'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, perché la sentenza d'appello avrebbe applicato in modo indistinto il termine decennale di prescrizione, equiparando le cartelle non impugnate a un titolo giudiziale definitivo, mentre per le cartelle RAI sarebbe comunque maturato il decennale e per le cartelle TARSU il quinquennale; 2) violazione delle norme sulle spese di lite, perché non sarebbero liquidabili diritti e onorari in favore di amministrazioni che stanno in giudizio tramite propri funzionari.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità formulate dal controricorrente, ritenendo depositata la copia autentica della sentenza impugnata e sufficientemente chiaro il primo motivo, pur articolato in più profili. Ha poi accolto il primo motivo, affermando che la sentenza impugnata aveva erroneamente applicato un termine prescrizionale decennale indistinto a crediti soggetti a regimi diversi: la TARSU è tributo locale periodico soggetto a prescrizione quinquennale, mentre il canone RAI è soggetto all'ordinario termine decennale. Ha quindi cassato la decisione impugnata limitatamente alle quattro cartelle oggetto di ricorso e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per verificare in concreto se la prescrizione fosse maturata, tenendo conto delle eventuali sospensioni e del corretto termine. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    È il termine ordinario decennale di prescrizione, applicabile ai crediti per i quali non sia previsto un termine più breve; non va però applicato indiscriminatamente a tutti i crediti tributari.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Si applica alle obbligazioni periodiche o di durata; la Corte lo ritiene applicabile alla TARSU in quanto tributo locale periodico.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea equiparazione delle cartelle a titolo giudiziale definitivo; nel caso non viene accolto l'assunto di applicazione generalizzata del termine decennale per effetto di giudicato.

  • art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato dal ricorrente nel censurare la disciplina applicata dalla sentenza impugnata, ma non è oggetto di autonoma affermazione decisoria nella motivazione accolta.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di spese di lite; il motivo è assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la liquidazione delle spese in favore delle amministrazioni; motivo assorbito.

  • art. 41 d.m. n. 140 del 2012

    Richiamato nel secondo motivo in tema di liquidazione dei compensi professionali; motivo assorbito.

  • L. n. 247 del 2012

    Richiamata nel secondo motivo in relazione alla liquidazione delle spese; motivo assorbito.

  • art. 140-bis disp. att. c.p.c.

    Indicato come base per la trattazione dell'adunanza camerale da remoto.

  • art. 1, comma 623, della legge n. 147 del 2013

    Richiamato dal controricorrente per sostenere la sospensione del decorso della prescrizione in un determinato periodo; la Corte rinvia al giudice di merito la verifica delle sospensioni rilevanti.

Massime di principio

  • I tributi locali aventi natura periodica, come la TARSU, si prescrivono nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., perché l'obbligazione si rinnova per periodi autonomi e non richiede ogni volta un nuovo accertamento dei presupposti impositivi.
  • Per i crediti tributari che non abbiano una specifica disciplina più breve, come il canone RAI, opera il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.
  • In sede di ricorso per cassazione, un motivo che contenga più profili di doglianza non è inammissibile per il solo fatto di essere articolato in modo composito, purché la censura sia chiara e consenta l'esame separato delle questioni.
  • Quando una sentenza applichi un unico termine di prescrizione a crediti eterogenei senza distinguerne la natura, incorre in violazione di legge e va cassata con rinvio per il corretto esame della prescrizione in concreto, comprese le eventuali cause di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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