Cassazione Civile, Ordinanza n. 32900/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso in dipendenza di numerose cartelle di pagamento relative a diversi tributi e entrate locali/erariali. Il contribuente ha contestato innanzitutto la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle, sostenendo che per alcune pretese dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale e che, per una cartella relativa alla tassa automobilistica regionale 2002, il credito fosse già prescritto al momento della notifica del preavviso. Con ulteriori motivi ha denunciato vizi di notifica di alcune cartelle, deducendo la violazione delle regole sulle notificazioni ex artt. 140 e 143 c.p.c. e delle norme speciali del d.P.R. n. 602/1973. In corso di causa ha anche chiesto di tener conto dell'annullamento automatico ex art. 4 del d.l. n. 119/2018 per i carichi inferiori a 1.000 euro. La CTR aveva invece ritenuto validamente firmato il preavviso, regolarmente notificate e non impugnate le cartelle, e non prescritti i crediti.
La decisione
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per le cartelle e i carichi rientranti nello stralcio automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro affidati alla riscossione nel periodo previsto dalla legge. Accoglie per quanto di ragione il primo e il secondo motivo, censurando la CTR per non avere verificato in concreto la natura dei crediti e i diversi termini di prescrizione applicabili, con particolare riguardo ai crediti erariali, locali e alla tassa automobilistica regionale. Dichiara inammissibili il terzo e il quarto motivo perché il ricorrente non ha trascritto né allegato le relate di notifica delle cartelle, impedendo il controllo di legittimità sulla dedotta irregolarità. Cassa quindi la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La prescrizione quinquennale non si applica automaticamente ai tributi erariali; occorre verificare la natura del credito e il termine prescrizionale specificamente previsto.
La definitività della cartella non comporta la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, salvo titolo giudiziale definitivo.
Per i tributi erariali, in assenza di una diversa previsione legale, opera il termine ordinario decennale.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Richiamato come parametro per la dedotta nullità/irregolarità delle notifiche, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Richiamato per la notificazione a soggetto irreperibile/sconosciuto; censura inammissibile per mancata produzione delle relate.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma sulle notificazioni delle cartelle di pagamento invocata dal ricorrente nei motivi di censura sulle notifiche.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma speciale sulle notificazioni tributarie richiamata per contestare la ritualità delle notifiche.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
Indica la competenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado in sede di rinvio.
art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro
Lo stralcio opera automaticamente ipso iure per i carichi rientranti nei presupposti di legge e determina cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti.
art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
La scadenza del termine per impugnare la cartella produce decadenza dall'impugnazione, ma non la conversione del termine di prescrizione.
Massime di principio
- Lo stralcio automatico dei carichi di importo residuo non superiore a 1.000 euro, affidati alla riscossione nel periodo previsto dalla legge, opera di diritto e, nei giudizi pendenti, comporta la cessazione della materia del contendere senza necessità di un formale sgravio.
- La scadenza del termine per opporsi o impugnare una cartella di pagamento determina solo l'irretrattabilità del credito nei limiti dell'atto non impugnato, ma non trasforma la prescrizione breve in quella ordinaria decennale ex art. 2953 c.c., salvo che esista un titolo giudiziale definitivo.
- Per stabilire se il credito iscritto a ruolo sia prescritto, il giudice deve verificare in concreto la natura del credito e il relativo termine prescrizionale: non può presumersi automaticamente il termine decennale per tutte le entrate né può applicarsi in modo indifferenziato il quinquennale.
- Per i tributi erariali, in mancanza di una norma speciale, il termine di prescrizione è decennale; per la tassa automobilistica regionale la prescrizione è triennale e decorre dalla scadenza del termine di definitività dell'atto presupposto.
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla nullità o irregolarità della notifica richiede l'integrale trascrizione della relata e degli elementi necessari al controllo di legittimità; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
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