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Regio decreto

Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie

Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.

Normativa italiana042U0318Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina soprattutto procedure e competenze di attuazione del codice civile: atti relativi a persone giuridiche, liquidazione, registri, tutela e curatela, successioni, famiglia, adozione e condominio. Molti articoli sono abrogati; restano regole operative con vari termini di 10, 15 e 30 giorni e alcune competenze oggi riferite ai procedimenti introdotti dopo specifiche date di riforma.

Disposizioni attuative e transitorie del codice civile su persone giuridiche, tutela, successioni, famiglia e condominio

Disposizioni di attuazione e coordinamento del codice civile

Il provvedimento contiene norme di attuazione, competenza e pubblicità per numerosi istituti del codice civile, oltre a disposizioni transitorie. Una parte rilevante degli articoli risulta però abrogata o superata da riforme successive.

Persone giuridiche: liberalità, acquisti e comunicazioni

Il notaio che interviene in atti tra vivi o nella pubblicazione di testamenti con cui si dispongono fondazioni, donazioni o lasciti a favore di enti da istituire deve denunciare l’atto al prefetto entro trenta giorni. La denuncia deve riportare gli estremi essenziali dell’atto, il testo della liberalità e l’indicazione degli eredi con la loro residenza. Il prefetto può promuovere atti conservativi e, in caso di urgenza o necessità, chiedere al tribunale la nomina di un amministratore provvisorio.

Per gli acquisti soggetti ad autorizzazione a favore di persona giuridica, la domanda va presentata al prefetto della provincia in cui ha sede l’ente, con i documenti idonei a provare entità, condizioni, opportunità dell’acquisto e destinazione dei beni. Il prefetto raccoglie informazioni e, se non competente a concedere l’autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente.

L’acquisto di immobili in seguito a subastazione a carico di un debitore della persona giuridica non richiede autorizzazione, ma deve essere comunicato al prefetto entro trenta giorni.

Il notaio deve altresì dare notizia, entro trenta giorni, al rappresentante della persona giuridica e al prefetto di ogni donazione o lascito disposto a favore della persona giuridica.

Convocazione delle associazioni e rappresentanza in assemblea

La convocazione dell’assemblea delle associazioni deve avvenire secondo lo statuto; in mancanza, mediante avviso personale contenente l’ordine del giorno. Se non vietato dall’atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare da altri associati con delega scritta, anche apposta in calce all’avviso di convocazione.

Liquidazione delle persone giuridiche

Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o l’associazione è sciolta, il presidente del tribunale nomina uno o più commissari liquidatori, salvo diversa forma di nomina prevista nell’atto costitutivo o nello statuto, purché la nomina intervenga entro un mese dal provvedimento. Se lo scioglimento è deliberato dall’assemblea, la nomina può essere fatta dall’assemblea con la maggioranza prevista dal codice civile. Possono essere nominati anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori operano sotto la sorveglianza del presidente del tribunale e hanno la qualità di pubblici ufficiali; possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo, anche d’ufficio. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina devono annotarla nel registro e chiedere agli amministratori la consegna di beni e scritture, con redazione di inventario.

Entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario, verificata la consistenza di attivo e passivo, i liquidatori devono avviare la liquidazione generale del patrimonio se l’attivo non basta a coprire le passività; la stessa procedura di avviso si applica anche se non intendono procedere alla liquidazione generale perché l’attivo eccede il passivo. I creditori possono opporsi entro trenta giorni dall’annotazione; sulle opposizioni provvede il presidente del tribunale, con reclamo al presidente della corte nel termine di quindici giorni.

Se non vi sono opposizioni o se esse sono respinte, i liquidatori riscuotono i crediti, convertono in denaro i beni necessari e pagano i creditori, potendo soddisfare anche crediti non ancora esigibili e adottando cautele per i creditori condizionali. Esaurito il passivo, formano l’inventario dei residui e rendono conto al presidente del tribunale; copia dell’inventario e del rendiconto è trasmessa all’autorità governativa. I beni residui sono distribuiti secondo il codice civile.

Per la liquidazione generale del patrimonio si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice della crisi e dell’insolvenza richiamate dalla disposizione, con un regime di decorrenza oggetto di successive proroghe normative. I termini che nel sistema richiamato decorrono dal provvedimento di liquidazione o dalla sua pubblicazione decorrono invece dall’annotazione nel registro del provvedimento che dispone la liquidazione generale. La pubblicità del provvedimento di liquidazione e del bilancio finale avviene mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche.

La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona giuridica è registrata. Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell’ente dal registro.

Registri delle persone giuridiche

Sono previsti il registro delle persone giuridiche, con annotazioni a cura del cancelliere, e regole sulla numerazione, vidimazione e consultabilità dei registri. Il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri, che devono essere numerati e vidimati prima dell’uso; il registro può essere esaminato da chiunque e sono rilasciabili estratti e certificati.

Residenza, tutela e amministrazione di sostegno

Il trasferimento di residenza si prova con doppia dichiarazione al comune di partenza e a quello di nuova dimora; nella dichiarazione al comune che si abbandona deve risultare il nuovo indirizzo.

Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale. Il tribunale provvede in camera di consiglio, su istanza dell’altro coniuge, nei casi previsti dal codice civile in tema di fondo patrimoniale.

I provvedimenti in materia di tutela e le sentenze di revoca devono essere trasmessi al giudice tutelare entro dieci giorni dalla pubblicazione. Il giudice tutelare emette i propri provvedimenti con decreto e, nei casi urgenti, la richiesta può essere formulata verbalmente. Egli può convocare in ogni momento tutore, protutore, curatore e amministratore di sostegno per informazioni, chiarimenti e istruzioni sull’interesse morale e patrimoniale del minore o beneficiario.

Gli atti della tutela, compresi inventario, conti annuali e conto finale, sono esenti da bollo e registro; analoga esenzione è prevista per gli atti del titolo XI del libro I del codice e, per i procedimenti del titolo XII del libro I, anche dall’obbligo di registrazione e dal contributo unificato.

Sono istituiti i registri delle tutele, delle curatele e delle amministrazioni di sostegno, con dettagliate annotazioni su apertura, provvedimenti, nomine, inventari, rendiconti, revoche e chiusure.

Successioni e pubblicità degli atti successori

Il registro delle successioni è tenuto presso la cancelleria di ogni tribunale, con inserzione d’ufficio o su istanza della parte. Esso è articolato in tre sezioni: accettazioni con beneficio d’inventario e relativi atti, rinunce all’eredità, e provvedimenti e atti relativi alle eredità giacenti e agli esecutori testamentari. Il registro è corredato da rubrica alfabetica.

Le copie dei verbali e dei testamenti trasmesse al tribunale sono raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica generale; le copie sono consultabili da chiunque lo richieda.

I creditori e i legatari non separatisti che agiscono sugli immobili separati possono annotare la domanda in margine all’iscrizione in separazione; una volta eseguita l’annotazione, il vincolo di separazione non cessa senza il loro consenso, salvo rigetto giudiziale della pretesa.

Adozione, cittadinanza e annotazioni di stato civile

La domanda di adozione e di revoca dell’adozione di minore è di competenza del tribunale per i minorenni. La rinuncia alla cittadinanza deve essere resa davanti all’ufficiale di stato civile del luogo di residenza o, se il rinunciante risiede all’estero, davanti all’autorità diplomatica o consolare; l’atto è trascritto nei registri di cittadinanza.

Il notaio rogante deve richiedere entro trenta giorni l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della convenzione matrimoniale e delle sue modifiche, nonché delle annotazioni previste dal codice civile.

Competenze del tribunale per i minorenni e del tribunale ordinario

La norma disciplina la ripartizione di competenza fra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario in vari procedimenti relativi ai minori e alla responsabilità genitoriale, con regole specifiche quando sono pendenti giudizi di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, oppure altri procedimenti familiari indicati dalla disposizione. In tali ipotesi il giudice che riceve per primo il procedimento adotta entro quindici giorni i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti all’altro giudice, presso il quale il procedimento prosegue previa riunione. I provvedimenti urgenti restano efficaci fino a conferma, modifica o revoca.

Per gli altri casi di procedimenti relativi ai minori non attribuiti espressamente ad altra autorità giudiziaria, la competenza è del tribunale ordinario. Quando il tribunale per i minorenni procede in camera di consiglio, il reclamo si propone alla sezione di corte d’appello per i minorenni.

Sono inoltre previsti limiti soggettivi per l’assunzione di incarichi di tutela, curatela, consulenza tecnica o assistenza sociale nei procedimenti su affidamento e responsabilità genitoriale: non possono assumere tali incarichi coloro che abbiano rapporti di gestione, rappresentanza, attività professionale o appartenenza agli organi sociali delle strutture in cui sono inseriti i minori, né i loro coniugi, uniti civilmente, conviventi o parenti entro il quarto grado, se coinvolti nelle medesime funzioni.

Interdizione, inabilitazione e uffici del giudice tutelare

La domanda di interdizione del minore emancipato e quella di interdizione o inabilitazione del minore nell’ultimo anno di età devono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni. I provvedimenti e le sentenze in materia di tutela e interdizione sono oggetto di annotazione nei registri competenti.

Condominio

In materia condominiale, se un edificio o gruppo di edifici può essere diviso in parti autonome, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituire un condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prevista dal codice civile, oppure disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari della parte interessata.

La disciplina si applica anche se restano in comune alcune cose condominiali; se la divisione richiede opere di sistemazione dei locali o delle dipendenze, lo scioglimento deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza rafforzata prevista dal codice.

Per la riscossione dei contributi, l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo senza autorizzazione dell’assemblea. Deve inoltre comunicare ai creditori non soddisfatti i dati dei condomini morosi. Il creditore non può agire contro i condomini in regola prima dell’escussione degli altri. Se la mora nei pagamenti dura sei mesi, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dai servizi comuni separatamente godibili. Chi subentra nei diritti del condomino risponde solidalmente con lui per i contributi dell’anno in corso e di quello precedente; chi cede i diritti resta obbligato solidalmente fino alla trasmissione all’amministratore di copia autentica del titolo di trasferimento.

Le revoche dell’amministratore nei casi previsti dal codice civile sono decise dal giudice di pace in camera di consiglio con decreto motivato, sentito l’amministratore; contro il provvedimento è ammesso reclamo al tribunale entro dieci giorni.

Espropriazione, enfiteusi e altre competenze

L’espropriazione per pubblica utilità nei casi richiamati è disposta con decreto motivato del ministro competente, notificato all’interessato, che può impugnarlo davanti al Consiglio di Stato; si applicano, per quanto compatibili, le norme generali sull’espropriazione per pubblica utilità.

Le modalità e gli effetti dell’affrancazione del fondo enfiteutico sono regolati dalla legge del 1925 e dal regio decreto del 1926 richiamati dalla norma; il prezzo di affrancazione può essere corrisposto anche in titoli del debito pubblico consolidato. La disciplina si estende anche alla riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei censi e di altre prestazioni perpetue in natura.

Le domande per la nomina dell’amministratore o per la designazione dell’istituto di credito nei casi previsti dal codice civile si propongono con ricorso al presidente del tribunale, che provvede con decreto sentita l’altra parte; contro il decreto è ammesso reclamo al presidente della corte d’appello entro dieci giorni.

Gli uffici tecnici da sentire nei casi previsti dal codice sono l’ufficio locale del genio civile e l’ispettorato locale dell’agricoltura.

Depenalizzazione/obsolescenza normativa

Numerosi articoli risultano espressamente abrogati, in tutto o in parte, da riforme successive, in particolare dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 e dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Le norme ancora formalmente presenti sono spesso di coordinamento con istituti oggi profondamente riformati e, in alcuni casi, legate a regimi transitori o a decorrenze successive già superate.

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