Cassazione Civile, Ordinanza n. 32899/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
I contribuenti hanno impugnato la notifica dell'iscrizione a ruolo di una sanzione pecuniaria irrogata per il ritardo di 32 giorni nel pagamento della maggiore imposta di successione. Il ritardo era stato giustificato dalla necessità di ricorrere a un finanziamento bancario, in ragione dell'importo rilevante dovuto. In primo grado il ricorso è stato rigettato; in appello, la decisione è stata dichiarata inammissibile per asserito difetto di specificità dei motivi. Nel ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che i motivi di appello fossero specifici e comprensibili, tanto più che la Commissione aveva effettivamente individuato le questioni controverse; 2) violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost., per asserita mancanza di motivazione ove la sentenza d'appello fosse stata letta come decisione di merito sulla insussistenza della forza maggiore; 3) e 4) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla tardiva erogazione del finanziamento bancario, che avrebbe causato il ritardo nel versamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato: ha affermato che, nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado, quando esse esprimano in sé una critica alla sentenza impugnata nel suo complesso. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, l'atto di appello conteneva anche un novum specificamente riferito alla decisione impugnata. Conseguentemente ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese e la verifica della riferibilità dell'istanza di definizione agevolata al presente giudizio, nonché della sua eventuale estensione agli altri coobbligati. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti; la seconda censura è stata ritenuta comunque non decisiva perché la sentenza impugnata non conteneva una vera pronuncia di merito, essendo l'eventuale esame del merito privo di effetti dopo la declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel rito tributario la specificità dei motivi di appello è soddisfatta anche quando l'impugnazione riproduca argomentazioni già svolte, purché esse esprimano una critica comprensibile alla decisione impugnata nel suo complesso.
Richiamato con l'art. 53 d.lgs. 546/1992 per escludere che la specificità dell'appello richieda formule nuove o elaborate se la censura è comunque idonea a investire la sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Dedotto come vizio di violazione di norme processuali relativo alla ritenuta inammissibilità dell'appello e alla pretesa mancanza di motivazione.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per censurare la motivazione della sentenza d'appello.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
Richiamato in tema di motivazione della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Dedotto per l'omesso esame del fatto storico decisivo relativo alla tardiva erogazione del finanziamento bancario.
Richiamato per rilevare la necessità della procura speciale del defunto, con conseguente inefficacia della sua indicazione nel ricorso.
art. 140-bis disp. att. c.p.c.
Richiamato per lo svolgimento dell'adunanza camerale da remoto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la specificità dei motivi di appello non richiede necessariamente la formulazione di censure del tutto nuove rispetto al primo grado: è sufficiente che le ragioni già esposte consentano di comprendere, in modo chiaro e completo, la critica alla decisione impugnata.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità va esclusa quando dall'atto di appello emergano anche elementi nuovi riferiti alla sentenza gravata, tali da evidenziare una contestazione puntuale della ratio decidendi.
- Qualora il giudice dichiari inammissibile un motivo o una domanda, eventuali ulteriori argomentazioni sul merito sono prive di effetti giuridici e non richiedono autonoma impugnazione, perché la vera ragione decisoria resta la declaratoria di inammissibilità.
- Se il ricorso investe più censure e il primo motivo è fondato, gli ulteriori motivi restano assorbiti quando la cassazione della sentenza dipende già dall'accoglimento della prima doglianza.
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