Cassazione Civile, Ordinanza n. 08379/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, per l'anno 2005, maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA in relazione a cessioni di unità immobiliari, valorizzando anche lo scostamento tra i prezzi dichiarati e le quotazioni OMI. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, ma in appello la Commissione tributaria regionale ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia ritenendo legittimo l'accertamento anche solo sulla base della presunzione desunta dallo scostamento OMI, non superata dalle deduzioni difensive della contribuente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione della disciplina sull'accertamento induttivo e delle norme sul riparto dell'onere probatorio, sostenendo che mancassero i presupposti per il metodo induttivo puro; 2) violazione del divieto di nuove domande e del principio di corrispondenza tra atto impositivo e processo, assumendo che in appello l'Ufficio avesse mutato il fondamento della pretesa da contabilità inattendibile a presunzioni semplici basate sui valori OMI; 3) vizio di motivazione apparente, per avere la CTR affermato in modo apodittico la valenza probatoria dello scostamento OMI e il mancato superamento della presunzione, senza confrontarsi con le specifiche contestazioni della società; 4) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello e sulle censure relative al valore presuntivo degli OMI.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo, ha dichiarato inammissibile il primo, ha rigettato il secondo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il nucleo decisivo della decisione è che, per gli accertamenti relativi a cessioni immobiliari, lo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI non basta da solo a sorreggere l'accertamento di maggior reddito: servono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, e la sentenza di merito deve dar conto in modo effettivo del ragionamento seguito e delle ragioni per cui le contestazioni del contribuente non sono state accolte. La motivazione della CTR è stata ritenuta solo apparente, quindi nulla per violazione del "minimo costituzionale" di motivazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali e procedurali in tema di accertamento tributario
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per il vizio di omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
menzionato impropriamente nel motivo, che in sostanza deduceva motivazione apparente
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
norma evocata per contestare i presupposti dell'accertamento induttivo; la Corte ribadisce che, per le cessioni immobiliari, il solo scostamento dai valori OMI non basta senza ulteriori indizi
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base dell'accertamento riportato nell'avviso
richiamato nel primo motivo, ma non decisivo nella soluzione
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel primo motivo; la Corte ricostruisce la disciplina IVA sugli accertamenti delle cessioni immobiliari
art. 54, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972
nel testo è ricordata la disciplina successiva che consentiva la rettifica anche sulla base del valore normale, poi superata dalla successiva riforma
richiamato nel motivo sul divieto di nuove domande in appello
richiamato per il divieto di nuove domande o eccezioni in appello
art. 111 Cost., comma 6
richiamato come parametro del dovere di motivazione; la motivazione apparente viola il "minimo costituzionale"
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
richiamato quale norma che impone la motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma che impone al giudice tributario una motivazione effettiva
art. 52, commi 4 e 5, d.P.R. n. 131/1986
richiamato nella ricostruzione storica della disciplina dei valori dichiarati negli atti immobiliari
art. 43, comma 1, d.P.R. n. 131/1986
richiamato per la determinazione della base imponibile nel testo storico-normativo
richiamato per la determinazione del valore del bene ai fini dell'imposta di registro
richiamato nella ricostruzione della disciplina previgente sulle cessioni immobiliari soggette a IVA
richiamato nella ricostruzione dell'intervento normativo che aveva introdotto il riferimento al valore normale/OMI
art. 1, comma 307, l. n. 296/2006
richiamato per la determinazione del valore normale secondo i criteri OMI
art. 24, commi 4, lett. f), e 5, l. n. 88/2009
richiamato come norma che ha ripristinato, per i rapporti non esauriti, il requisito delle presunzioni gravi, precise e concordanti
richiamato nella definizione del valore normale dei beni immobili
richiamato nella determinazione del valore normale ai fini IVA
art. 73 direttiva 2006/112/CE
richiamato nel passaggio sulla incompatibilità europea della presunzione legale basata sul valore normale
Massime di principio
- Nelle cessioni di immobili, ai fini della rettifica del reddito d'impresa, lo scostamento tra corrispettivo dichiarato e valori OMI non è da solo sufficiente a fondare l'accertamento, essendo necessari ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quando trovi applicazione il regime delle presunzioni semplici.
- L'atto impositivo delimita l'oggetto del giudizio tributario: l'Ufficio non può introdurre in giudizio una causa petendi diversa o modificare il fondamento sostanziale della pretesa rispetto a quanto esposto nell'avviso di accertamento.
- Il giudice tributario può qualificare giuridicamente i fatti posti a base della pretesa fiscale, ma non può alterarne la sostanza fattuale o sostituire gli elementi posti dall'Ufficio a fondamento dell'accertamento.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando si limita ad affermazioni apodittiche o circolari senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e senza confrontarsi con le specifiche difese delle parti.
- La validità della decisione richiede che il giudice espliciti le ragioni per cui ritiene provata la pretesa fiscale e per cui reputa non superate le contestazioni del contribuente; altrimenti non è possibile verificare se il giudizio sia stato svolto iuxta alligata et probata.
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