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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08379/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, per l'anno 2005, maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA in relazione a cessioni di unità immobiliari, valorizzando anche lo scostamento tra i prezzi dichiarati e le quotazioni OMI. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, ma in appello la Commissione tributaria regionale ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia ritenendo legittimo l'accertamento anche solo sulla base della presunzione desunta dallo scostamento OMI, non superata dalle deduzioni difensive della contribuente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione della disciplina sull'accertamento induttivo e delle norme sul riparto dell'onere probatorio, sostenendo che mancassero i presupposti per il metodo induttivo puro; 2) violazione del divieto di nuove domande e del principio di corrispondenza tra atto impositivo e processo, assumendo che in appello l'Ufficio avesse mutato il fondamento della pretesa da contabilità inattendibile a presunzioni semplici basate sui valori OMI; 3) vizio di motivazione apparente, per avere la CTR affermato in modo apodittico la valenza probatoria dello scostamento OMI e il mancato superamento della presunzione, senza confrontarsi con le specifiche contestazioni della società; 4) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello e sulle censure relative al valore presuntivo degli OMI.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo, ha dichiarato inammissibile il primo, ha rigettato il secondo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il nucleo decisivo della decisione è che, per gli accertamenti relativi a cessioni immobiliari, lo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI non basta da solo a sorreggere l'accertamento di maggior reddito: servono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, e la sentenza di merito deve dar conto in modo effettivo del ragionamento seguito e delle ragioni per cui le contestazioni del contribuente non sono state accolte. La motivazione della CTR è stata ritenuta solo apparente, quindi nulla per violazione del "minimo costituzionale" di motivazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle cessioni di immobili, ai fini della rettifica del reddito d'impresa, lo scostamento tra corrispettivo dichiarato e valori OMI non è da solo sufficiente a fondare l'accertamento, essendo necessari ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quando trovi applicazione il regime delle presunzioni semplici.
  • L'atto impositivo delimita l'oggetto del giudizio tributario: l'Ufficio non può introdurre in giudizio una causa petendi diversa o modificare il fondamento sostanziale della pretesa rispetto a quanto esposto nell'avviso di accertamento.
  • Il giudice tributario può qualificare giuridicamente i fatti posti a base della pretesa fiscale, ma non può alterarne la sostanza fattuale o sostituire gli elementi posti dall'Ufficio a fondamento dell'accertamento.
  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando si limita ad affermazioni apodittiche o circolari senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e senza confrontarsi con le specifiche difese delle parti.
  • La validità della decisione richiede che il giudice espliciti le ragioni per cui ritiene provata la pretesa fiscale e per cui reputa non superate le contestazioni del contribuente; altrimenti non è possibile verificare se il giudizio sia stato svolto iuxta alligata et probata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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