Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08279/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia origina da un appalto pubblico stipulato per lavori di modifiche architettoniche e adeguamento alle norme di sicurezza di un centro polifunzionale. Durante l’esecuzione l’appaltatore aveva iscritto riserve per asseriti maggiori oneri derivanti da un andamento anomalo dei lavori e dalla denunciata indisponibilità del cantiere. Il collaudo finale aveva liquidato un importo limitato e applicato anche la penale da ritardo. In primo grado il tribunale aveva valorizzato la mancata tempestiva impugnazione delle determinazioni sulle riserve ai sensi dell’art. 33 del D.M. 145/2000, ma la corte d’appello, dopo ctu, aveva riconosciuto all’appaltatore un importo molto maggiore, ritenendo fondate in parte le riserve e disapplicando la penale da ritardo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omessa motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per il mancato esame dell’eccezione di decadenza ex art. 33 D.M. 145/2000; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e, subordinatamente, vizio motivazionale sulla disapplicazione della penale da ritardo, ritenuta questione non domandata; 3) violazione della disciplina sulle riserve e sul divieto di integrazioni successive per la quantificazione del danno da rallentamento dei lavori; 4) violazione delle regole sulle spese processuali; 5) contraddittorietà della motivazione e profili relativi al contributo unificato sul rigetto dell’appello incidentale. Il Fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con sette motivi, lamentando a sua volta errori nell’applicazione della disciplina dei lavori pubblici, nella valutazione delle riserve, nell’omesso esame di fatti decisivi e nella mancata rivalutazione delle somme liquidate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale del Comune, ritenendolo assorbente. Ha affermato che la sentenza d’appello era priva di motivazione su un punto decisivo della lite: dopo aver dato atto, in modo incompatibile, della mancata formale impugnazione della determinazione sulle riserve e quindi della cristallizzazione del credito in un importo minore, ha comunque liquidato un importo maggiore senza spiegare perché l’eccezione di decadenza del Comune fosse stata respinta. Ha chiarito che non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei limiti del "minimo costituzionale"; tuttavia, nel caso concreto, il vizio era integrato da assenza assoluta di motivazione su una questione essenziale. Per questa ragione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi del ricorso principale e tutti quelli del ricorso incidentale sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 33 D.M. 145/2000

    l'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni

    nei lavori pubblici il termine di 60 giorni decorre dalla determinazione definitiva dell'amministrazione sulle riserve e la mancata tempestiva impugnazione comporta decadenza dall'azione

  • art. 112 c.p.c.

    viene richiamato per denunciare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, nel controllo della Cassazione, per verificare l'omessa pronuncia o il travalicamento del thema decidendum

  • art. 132 c.p.c.

    è evocato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte richiama il vizio di mancanza o apparenza della motivazione come nullità della sentenza

  • art. 111 Cost.

    la Corte lo utilizza come parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia o difetto radicale di motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 il sindacato sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, restando escluse le censure di insufficienza o contraddittorietà salvo il minimo costituzionale

  • art. 165, D.P.R. 554/99

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle riserve e alla quantificazione definitiva

  • art. 31, co. 4, D.M. 145/2000

    richiamato dal ricorrente per sostenere il limite alla successiva integrazione delle riserve

  • art. 145, co. 7, regolamento 207/2010

    richiamato in relazione alla penale da ritardo applicata dal collaudatore

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di soccombenza e liquidazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione o diversa regolazione delle spese di lite

  • art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione

  • art. 130, co. 6, D.P.R. 554/1999

    La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale

    invocato nel ricorso incidentale sulla consegna frazionata dei lavori pubblici

  • art. 1362 e ss. c.c.

    richiamati dal ricorrente incidentale per l'interpretazione delle clausole e degli atti dell'appalto

  • art. 1224 c.c.

    richiamato in tema di rivalutazione/interessi sulle somme dovute

  • art. 1277 c.c.

    richiamato in tema di debiti di valuta e modalità di pagamento

Massime di principio

  • Nel processo civile di cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del minimo costituzionale: sono censurabili la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, la motivazione perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non sono invece più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà logica della motivazione.
  • Quando una sentenza d'appello afferma, anche implicitamente, di confermare la decadenza o la cristallizzazione di un credito ma poi liquida un importo superiore senza spiegare le ragioni del superamento di quella preclusione, ricorre un vizio radicale di motivazione su un punto decisivo della controversia.
  • In tema di appalto pubblico, la disciplina sulle riserve e sulla loro impugnazione va letta nel senso che l'azione dell'appaltatore deve essere proposta tempestivamente rispetto alla determinazione definitiva dell'amministrazione, poiché solo tale atto costituisce il presupposto per l'azione giudiziale o arbitrale.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alla mancanza di motivazione del giudice su questioni pregiudiziali o processuali decisive, né può di per sé sanare il difetto di esame di un'eccezione che incide sull'ammissibilità o sull'estensione della pretesa.
  • Se il giudice di merito utilizza le risultanze peritali per quantificare il credito ma omette di spiegare perché disattenda una eccezione decisiva della controparte, la decisione è cassabile per difetto di motivazione, con assorbimento delle ulteriori censure dipendenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.