Cassazione Civile, Ordinanza n. 08275/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per lavori di consolidamento e restauro di una chiesa. La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme pretese a titolo di corrispettivo anche per lavori ulteriori rispetto al contratto originario, sostenendo che tali opere extra-contratto erano urgenti, necessarie e indispensabili per la messa in sicurezza dell'immobile e che erano state comunque avallate dall'amministrazione. L'amministrazione proponeva opposizione deducendo l'inesistenza del credito sia contrattuale sia a titolo di indebito arricchimento; il tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto. In appello la società insisteva sulla contraddittorietà della motivazione e sosteneva che il visto apposto dal soprintendente sulla relazione del direttore dei lavori valesse come approvazione, anche implicita e successiva, dei lavori extra-contratto; in subordine chiedeva il pagamento ex art. 2041 c.c. per indebito arricchimento. In cassazione deduceva tre motivi: violazione dell'art. 342 della legge n. 2248/1865 all. F per mancato riconoscimento dell'approvazione dei lavori; violazione degli artt. 116 c.p.c. e 342 cit. per avere negato l'assoluta urgenza delle opere; violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2041 c.c. per avere escluso l'azione di arricchimento nonostante la documentazione contabile delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei lavori pubblici, i lavori addizionali extra-contratto e non previamente autorizzati possono eccezionalmente dare diritto a compenso solo se concorrano cumulativamente tempestiva riserva dell'appaltatore, qualificazione dei lavori come indispensabili in sede di collaudo, riconoscimento anche da parte dell'amministrazione committente e rispetto del limite delle spese approvate. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva escluso un'approvazione dell'amministrazione, non essendo sufficiente il mero visto del funzionario, e non risultava neppure la riserva dell'appaltatore. I secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti, sotto la veste di violazioni di legge, a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie: la censura sull'urgenza dei lavori e quella sull'indebito arricchimento miravano in realtà a sovvertire la valutazione di merito già compiuta, senza evidenziare reali errori di diritto. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che mascheri una richiesta di rivalutazione del merito sotto forma di violazione di legge o di vizio motivazionale. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati, ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 342 l. n. 2248/1865 all. F
nei lavori pubblici, i lavori extra-contratto non previamente autorizzati non danno di regola diritto ad aumento di prezzo; il compenso è eccezionale e richiede cumulativamente riserva tempestiva, indispensabilità riconosciuta in collaudo, approvazione dell'amministrazione e rispetto del limite delle spese approvate
non consente in cassazione di ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa sotto la veste della violazione di legge
l'azione di indebito arricchimento è esclusa quando il preteso arricchimento sia riferibile a un rimedio specifico esperibile per i lavori extra-contratto, difettando il requisito di sussidiarietà
art. 11, comma 2, l. n. 1611 del 1933
la notificazione nei confronti dell'amministrazione doveva essere effettuata all'Avvocatura dello Stato, ufficio domiciliatario ex lege
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nei contratti di appalto di opere pubbliche, i lavori extra-contratto non previamente autorizzati non attribuiscono normalmente alcun diritto a maggior compenso; un pagamento ulteriore è ammissibile solo in presenza congiunta di riserva tempestiva dell'appaltatore, qualificazione delle opere come indispensabili, riconoscimento dell'amministrazione e contenimento della spesa entro il limite approvato.
- Il mero visto o parere di un funzionario non equivale, di per sé, ad approvazione dell'amministrazione competente quando la normativa richiede un atto riconducibile all'organo titolare del potere decisionale.
- L'azione generale di arricchimento senza causa non è proponibile quando esista una specifica tutela azionabile per la medesima pretesa, poiché difetta il requisito della sussidiarietà.
- In cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente dedotta come violazione di legge o vizio motivazionale, persegua in realtà una nuova valutazione dei fatti, delle prove o delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
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