Cassazione Civile, Ordinanza n. 08276/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché il curatore intimato non ha svolto difese, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per difetto dei relativi presupposti processuali.
Esito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia di legittimità era stata proposta avverso un decreto del Tribunale di Trento, ma il testo della decisione di Cassazione non riporta l'oggetto sostanziale della lite né i motivi del ricorso originario. Risulta soltanto che, prima della decisione, la società ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la rinuncia rituale comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
È la base processuale per la declaratoria di estinzione conseguente alla rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando mancano i presupposti processuali indicati dalla norma.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per il contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di esame del merito.
- In caso di estinzione per rinuncia, se la parte intimata non ha svolto difese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 presuppone specifiche condizioni processuali; se queste non sussistono, non può esserne disposto il versamento.
Come è indicizzato
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