Cassazione Civile, Ordinanza n. 08281/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Una società appaltatrice conveniva la committente davanti al Tribunale di Roma deducendo di avere stipulato un contratto di appalto per lavori di manutenzione edile di centrali elettriche e chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della committente, con condanna al risarcimento dei danni, del maggior danno per mancato utilizzo dei capitali e del rimborso della rata premio di una polizza assicurativa. La committente si costituiva chiedendo il rigetto e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inadempimento dell'appaltatrice. Il Tribunale accoglieva parzialmente entrambe le domande, compensando i crediti e condannando la committente al pagamento di una somma. La Corte d'appello rigettava poi l'appello dell'appaltatrice, ritenendo legittime le decurtazioni contabili operate in sede di collaudo, inammissibili o generiche le contestazioni dell'impresa e necessario il regime delle riserve anche per le pretese risarcitorie. Con il ricorso per cassazione l'appaltatrice deduceva: 1) violazione degli artt. 1453, 1455, 1175 e 1375 c.c., per non avere la Corte d'appello effettuato una valutazione comparativa dell'inadempimento di entrambe le parti e per avere trascurato la prevalente gravità dell'inadempimento della committente; 2) violazione della normativa sugli appalti pubblici e dei principi di contraddittorio e buona fede, per non avere considerato la mancata partecipazione dell'impresa alla verifica delle variazioni contabili e il conseguente squilibrio contrattuale; 3) violazione degli artt. 2 Cost., 1374, 1375, 1453, 1455, 2697 e 2700 c.c. e falsa applicazione della disciplina delle riserve, sostenendo che per far valere la risoluzione e i danni conseguenti all'illegittima decurtazione non occorresse la riserva e che il libretto delle misure avesse efficacia fidefaciente; 4) violazione degli artt. 99, 112 e 345 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., per il mancato riconoscimento degli interessi sulle somme liquidate e per l'erronea qualificazione come nuova della relativa domanda. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, assorbiti gli altri, affermando che in presenza di inadempienze reciproche il giudice deve valutare unitariamente il comportamento complessivo delle parti e stabilire quale abbia reso prevalente l'inadempimento determinante la rottura del sinallagma; inoltre, ha ribadito che nel contratto di appalto pubblico l'istituto della riserva riguarda pretese economiche compatibili con un contratto valido e non si applica, invece, alle domande fondate sull'invalidità o sulla risoluzione del contratto e sui relativi effetti restitutori e risarcitori. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il criterio della comparazione degli inadempimenti e senza subordinare alla disciplina delle riserve le domande connesse alla risoluzione del contratto per inadempimento e ai suoi effetti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
nei contratti a prestazioni corrispettive, in presenza di inadempienze reciproche, la risoluzione richiede una valutazione comparativa del comportamento complessivo delle parti per individuare la violazione causalmente prevalente
l'inadempimento deve essere valutato anche in termini di gravità, ma tale valutazione va compiuta nel quadro unitario del comportamento di entrambe le parti
il rapporto contrattuale deve essere valutato alla luce dei doveri di correttezza
la buona fede nell'esecuzione del contratto impone una valutazione globale del comportamento dei contraenti
richiamato dalla Corte quale ulteriore conferma del principio per cui la valutazione dell'inadempimento ha carattere unitario
le pretese connesse alla risoluzione del contratto seguono gli effetti propri della risoluzione, non il regime delle riserve tipico dell'esecuzione di un contratto ancora valido
artt. 53, 54 e 64 R.D. n. 350/1895
norme richiamate dalla corte territoriale sulla disciplina delle riserve negli appalti pubblici, ma ritenute non applicabili alle domande fondate sulla risoluzione per inadempimento
art. 88 R.D. n. 350/1895
norma richiamata dalla ricorrente in tema di contabilizzazione e contraddittorio negli appalti pubblici
d.P.R. n. 554/1999
richiamato dalla ricorrente quale disciplina regolamentare degli appalti pubblici
richiamato dalla ricorrente quale disciplina regolamentare degli appalti pubblici
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dalla ricorrente in relazione al principio del contraddittorio
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva
art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dalla ricorrente in relazione ai diritti di difesa
art. 1 L. n. 109/1994
richiamato dalla ricorrente
d.lgs. n. 163/2006
richiamato dalla ricorrente in tema di contratti pubblici
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro di imparzialità e buon andamento
artt. 7, 8, 9 e 10 L. n. 241/1990
richiamati dalla ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione ai diritti inviolabili e alla correttezza nei rapporti
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova
richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico
art. 54 R.D. n. 350/1895
richiamato dalla ricorrente per sostenere che non vi fosse onere di riserva per i danni conseguenti alla risoluzione
Massime di principio
- Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando entrambe le parti denunciano inadempimenti reciproci, il giudice deve svolgere una valutazione comparativa unitaria del comportamento complessivo dei contraenti, per individuare quale condotta abbia inciso in modo prevalente sul sinallagma e sia causalmente determinante della risoluzione.
- La pronuncia di risoluzione per inadempimento non può essere adottata prescindendo dall'esame congiunto degli apporti causali e della gravità degli inadempimenti di entrambe le parti, non essendo sufficiente isolare singole condotte senza un bilanciamento complessivo.
- Nell'appalto di opere pubbliche, l'istituto della riserva riguarda pretese economiche formulate nell'ambito di un contratto ancora valido e non si estende automaticamente alle domande che trovano fondamento nell'allegata invalidità o risoluzione del contratto e nei relativi effetti restitutori e risarcitori.
- Quando la domanda attorea è costruita sulla dedotta illegittimità di decurtazioni contabili e sulla conseguente risoluzione per inadempimento della stazione appaltante, il giudice non può respingerla solo perché non sarebbero state tempestivamente apposte le riserve, dovendo verificare prima la natura della pretesa e il regime giuridico applicabile.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. va compiuta nel quadro della condotta complessiva delle parti e non può ridursi alla mera mancanza di specificazione di riserve, se la controversia attiene alla risoluzione del contratto.
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