Cassazione Civile, Ordinanza n. 08278/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'appalto per la realizzazione di un edificio di edilizia residenziale pubblica: il comune committente aveva affidato la progettazione esecutiva e la direzione lavori a una società di progettazione e al relativo professionista, e l'esecuzione delle opere a un consorzio appaltatore, poi coinvolgendo anche altre imprese esecutrici e l'assicuratore. Dopo il collaudo e un accertamento tecnico preventivo richiesto da alcuni assegnatari, erano emersi vizi e difetti dell'opera. Il tribunale aveva ritenuto responsabili l'appaltatore e il direttore lavori, condannandoli al risarcimento in misura diversa; la corte d'appello aveva riformato in parte la decisione, affermando la responsabilità solidale del direttore lavori ex art. 2055 c.c. anche per una quota inizialmente posta a carico del solo appaltatore, e aveva riconosciuto al comune anche il danno da mancato incasso dei canoni di locazione degli alloggi non fruibili. I ricorrenti principali hanno sostenuto: 1) l'inammissibilità dell'appello del comune per carenza di interesse e per proposizione di domande nuove, perché il comune sarebbe stato già integralmente vittorioso e avrebbe mutato in appello la domanda da concorrente/alternativa a solidale, chiedendo anche una diversa quantificazione del danno; 2) la violazione degli artt. 1669 e 2055 c.c., deducendo che il direttore lavori aveva vigilato e contestato i vizi, che si trattava di obbligazione di mezzi e non di risultato, e che mancava un effettivo concorso causale nella produzione del danno; 3) la violazione degli artt. 1669 e 2055 c.c. e il difetto di motivazione sulla condanna solidale per il danno da mancato percepimento dei canoni di locazione, poiché la corte d'appello avrebbe valorizzato solo l'ATP e non dimostrato la responsabilità del direttore lavori. Il comune, con ricorso incidentale, ha lamentato: a) la quantificazione insufficiente del danno patrimoniale, assumendo che la consulenza e il collaudo dimostrassero ulteriori voci risarcibili; b) il rigetto del danno non patrimoniale, sia per lesione del diritto all'immagine sia per il mancato godimento del bene. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, perché la diversa quantificazione della pretesa, a fatti costitutivi invariati, non integra domanda nuova; ha respinto i motivi centrali sulla responsabilità solidale, affermando che il direttore lavori risponde quando la sua omissione di vigilanza concorre causalmente al danno insieme all'inadempimento dell'appaltatore, e che la solidarietà ex art. 2055 c.c. opera anche se uno degli autori del danno risponde a titolo contrattuale; ha ritenuto utilizzabile nel processo civile l'ATP formato in diverso procedimento, purché liberamente apprezzato e corroborato dalle altre risultanze. Il ricorso incidentale del comune è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società di progettazione e del direttore dei lavori e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del comune. Ha quindi confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva ravvisato la responsabilità solidale dell'appaltatore e del direttore lavori per i gravi difetti dell'opera e per il danno da mancata locazione degli alloggi, nonché nella parte in cui aveva respinto le ulteriori domande risarcitorie del comune non adeguatamente provate. Le spese sono state compensate tra ricorrenti principali e ricorrente incidentale per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
richiamato per escludere la carenza di interesse ad agire/appellare quando la domanda in appello si limita a una diversa quantificazione o specificazione della pretesa già fondata sui medesimi fatti costitutivi
la diversa quantificazione del danno, a fatti costitutivi invariati, non integra domanda nuova inammissibile in appello
il principio sulla non novità della domanda è richiamato anche nel rito del lavoro come criterio generale sulla modificazione della pretesa
base della responsabilità per gravi difetti dell'opera edilizia, richiamata sia per l'appaltatore sia per il direttore dei lavori in concorso causale
la responsabilità solidale opera quando le condotte di più soggetti concorrono efficientemente a produrre il medesimo danno, anche se uno risponde a titolo contrattuale e l'altro a titolo diverso
la Corte richiama il principio della causalità materiale nella responsabilità civile, secondo la teoria della conditio sine qua non
richiamato solo come parametro teorico per la causalità materiale mutuata in sede civile
richiamato solo come parametro teorico per la causalità materiale mutuata in sede civile
l'inammissibilità del ricorso incidentale è affermata per difetto di specificità e mancata indicazione delle norme e dei fatti decisivi dedotti
la disciplina dell'inutilizzabilità penale non si applica al processo civile; l'ATP è utilizzabile come prova atipica se introdotto ritualmente e senza lesione di diritti costituzionalmente garantiti
richiamato per ribadire che il concorso di più condotte colpose che producono un unico evento dannoso giustifica la solidarietà risarcitoria
Massime di principio
- In tema di appello, la mera diversa quantificazione del danno o la sua specificazione, quando restano immutati i fatti costitutivi della domanda, non integra domanda nuova e non è preclusa dall'art. 345 c.p.c.
- Nel contratto di appalto, il direttore dei lavori può rispondere solidalmente con l'appaltatore quando la sua omissione di vigilanza o di controllo abbia concorso in modo efficiente alla produzione del danno da gravi difetti dell'opera.
- La solidarietà risarcitoria ex art. 2055 c.c. opera anche se i concorrenti autori del danno rispondono a titoli diversi, contrattuale uno e extracontrattuale l'altro, purché le loro condotte abbiano concorso causalmente al medesimo evento.
- La valutazione del concorso causale tra più condotte e della loro efficienza nella produzione del danno è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici.
- Nel processo civile sono utilizzabili, in assenza di divieti di legge, prove atipiche e risultati istruttori formati in altro procedimento, compreso l'accertamento tecnico preventivo, purché il giudice dia conto del loro impiego e la parte contro cui sono usati abbia potuto contraddire in giudizio.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare con precisione norme violate, fatti storici decisivi e contenuto delle censure; altrimenti la doglianza è inammissibile.
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