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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08280/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva ottenuto un contributo pubblico ex art. 21 l. n. 219/1981 per la ricostruzione del proprio stabilimento danneggiato dal terremoto del 23 novembre 1980. Il contributo era poi stato revocato dall’amministrazione con provvedimenti che imponevano la restituzione delle somme erogate, comprensive di anticipazioni, oneri di collaudo e interessi. La società aveva impugnato la revoca sostenendone l’illegittimità e, dopo alterne vicende di giurisdizione e merito, aveva ottenuto in primo grado la declaratoria di nullità del provvedimento di revoca. In appello, però, la decisione era stata riformata e la domanda della società respinta, sul rilievo che vi fosse stato inadempimento agli obblighi assunti nel disciplinare di concessione, in particolare per la mancata realizzazione delle opere nei termini e per la conseguente legittimità della revoca e della richiesta di restituzione con interessi. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1341, 1453, 1176 e 1218 c.c., dell’art. 9, comma 2, d.l. n. 57/1982, dell’art. 84 l. n. 219/1981 e dei criteri sulla gerarchia delle fonti, sostenendo che le clausole del disciplinare fossero vessatorie e prive di specifica approvazione, che il rapporto fosse paritetico e che la mancata realizzazione dell’opera dipendesse da cause non imputabili alla società e imposte dal Comune, sicché al più si sarebbe dovuta configurare impossibilità sopravvenuta e non inadempimento; (2) violazione degli artt. 1341 e 1284 c.c., degli artt. 1453 e 2033 c.c., degli artt. 1176 e 1218 c.c. e dell’art. 84 l. n. 219/1981, contestando la debenza degli interessi e la loro quantificazione, assumendo l’inefficacia della clausola e la non idoneità dell’ordinanza richiamata a derogare alla disciplina codicistica. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, affermando che la disciplina della concessione e dei relativi obblighi non è sussumibile nello schema dell’art. 1341 c.c., perché non si tratta di condizioni generali di contratto predisposte per una pluralità indifferenziata di rapporti, ma di condizioni e obblighi connessi a una singola provvidenza pubblica; ha inoltre ritenuto che la revoca fosse fondata non su un potere autoritativo generico, bensì sulla violazione di un obbligo di ultimazione delle opere entro il termine fissato, quindi su un inadempimento rilevante ai fini della conservazione del beneficio. Quanto agli interessi, ha ritenuto sufficiente che la previsione discendesse da una disciplina speciale del finanziamento, richiamata dalla Corte territoriale, non essendo decisiva la questione della forza normativa dell’atto richiamato, ma la sua funzione di condizione del contributo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva respinto la domanda della società beneficiaria. Ha ritenuto che la revoca del contributo fosse legittima perché fondata sulla mancata realizzazione delle opere sovvenzionate nei termini e quindi su un inadempimento agli obblighi assunti nel disciplinare di concessione, nonché che la clausola sugli interessi non fosse invalida per asserita vessatorietà ex art. 1341 c.c. La Corte ha anche ribadito che la disciplina della concessione di un finanziamento pubblico e del relativo disciplinare non è riconducibile alle condizioni generali di contratto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1341 c.c.

    Non si applica alle condizioni e agli obblighi predisposti in relazione a una singola provvidenza pubblica; non si è in presenza di condizioni generali di contratto o di contratto per adesione in senso tecnico.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che la fattispecie dovesse essere letta come risoluzione contrattuale nel senso prospettato dalla parte, trattandosi di revoca del contributo per inadempimento agli obblighi connessi alla concessione.

  • art. 1176 c.c.

    Invocato per escludere imputabilità, ma la Corte ha ritenuto irrilevante l’assenza di colpa ai fini della sussistenza dell’inadempimento rispetto agli obiettivi e termini del finanziamento.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha valorizzato l’inadempimento dell’obbligo di completare le opere sovvenzionate quale fatto ostativo alla conservazione dell’agevolazione.

  • art. 9, comma 2, d.l. n. 57/1982

    Costituisce il riferimento normativo della disciplina speciale richiamata per la previsione degli interessi e delle condizioni del finanziamento.

  • art. 84 l. n. 219/1981

    Norma richiamata dalle parti in relazione alla disciplina dei contributi per la ricostruzione e agli obblighi connessi alla concessione.

  • art. 3 preleggi

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla gerarchia delle fonti, ma la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato in tema di quantificazione degli interessi, ma la Corte ha ritenuto legittima la previsione speciale degli interessi prevista nella disciplina del contributo.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di ripetizione dell’indebito, ma la Corte ha ritenuto la restituzione conseguenza della revoca legittima del contributo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella concessione di contributi o finanziamenti pubblici, occorre distinguere tra la fase dell’individuazione dei presupposti per l’erogazione, che può avere natura autoritativa, e la fase successiva di attuazione degli obblighi del beneficiario, nella quale assume rilievo la posizione di diritto soggettivo e la verifica dell’adempimento agli obblighi assunti.
  • Le condizioni e gli obblighi collegati a una specifica provvidenza pubblica non costituiscono, di regola, condizioni generali di contratto ai sensi dell’art. 1341 c.c., perché non sono predisposti per una pluralità indifferenziata di rapporti ma per una singola vicenda concessoria.
  • La revoca del contributo è legittima quando il beneficiario non realizzi l’intervento finanziato nei termini o non rispetti gli obblighi fissati nel disciplinare di concessione, poiché tale condotta integra inadempimento rilevante ai fini della conservazione dell’agevolazione, anche se l’assenza di colpa non fosse dimostrata in modo espresso.
  • Ai fini della debenza degli interessi sulla restituzione del contributo, rileva la disciplina speciale che regola la provvidenza pubblica e che può prevedere un tasso determinato in via specifica; la contestazione non può fondarsi solo sull’astratta invocazione delle regole codicistiche sulle condizioni vessatorie.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile o comunque infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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