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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18656/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano gli avvisi di accertamento IMU relativi ad aree edificabili per gli anni 2014-2017. Hanno proposto sette motivi di ricorso in cassazione: mancata trattazione in pubblica udienza davanti alla CTP di Terni; qualificazione dei terreni come pertinenze; insufficiente motivazione degli avvisi di accertamento; mancata prova e difetti nella determinazione del valore dei terreni; esistenza di giudicato esterno che attesterebbe l'inedificabilità delle aree; violazione del contraddittorio procedimentale endoprocedimentale per l'IMU; questioni connesse alla normativa IMU e alla determinazione del valore secondo le disposizioni amministrative e fiscali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: la nullità della sentenza di primo grado per mancata udienza pubblica non determina automaticamente la retrocessione al primo grado e l'appello/impugnazione può decidere nel merito; le questioni relative a pertinenzialità dei terreni e alla determinazione del valore sono valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità; la motivazione degli avvisi di accertamento è risultata sufficientemente chiara e non richiede che l'avviso contenga tutta la prova dell'amministrazione; il precedente sentenza (del 2010) non produceva giudicato tra le parti del presente procedimento; non sussiste un diritto generale al contraddittorio endoprocedimentale per tributi non armonizzati come l'IMU. Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio di legittimità (importo compensi indicato, spese forfettarie 15%, esborsi 200 euro) con ulteriore contributo unificato aumentato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992 art. 33, comma 1

    Regola la richiesta di trattazione in pubblica udienza; la mancata trattazione su istanza configura una nullità processuale che travolge la sentenza ma non implica automaticamente la regressione al primo grado.

  • d.lgs. 546/1992 art. 59

    Elenca le ipotesi tassative in cui l'appello può avere effetti particolari; la Corte ha ritenuto che la nullità per mancata udienza non rientri in queste ipotesi, perciò l'appello/impugnazione resta investito della decisione di merito.

  • cod. proc. civ. art. 360, primo comma, n. 3

    Fondamento formale del ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte evidenzia che molte delle censure dedotte sono in realtà valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede.

  • cod. civ. art. 2697

    Norma sul dislocamento dell'onere della prova; la Corte segnala che le contestazioni relative alla prova del valore dei terreni sono in gran parte valutazioni di fatto affidate ai giudici di merito.

  • legge 27/12/2006 n. 296 art. 1, comma 162

    Normativa richiamata in relazione a disposizioni fiscali/IMU; la Corte ha considerato le doglianze connesse alla normativa IMU come questioni di merito e di interpretazione non rilevanti per cassazione ove fondate su valutazioni fattuali.

  • D.M. 30 ottobre 2012

    Citato nei motivi legati alla determinazione del valore/criteri tecnici per l'IMU; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali criteri e la valutazione comparativa siano questioni di merito.

  • legge n. 147/2013 comma 703

    Richiamata in relazione a disposizioni fiscali; utilizzata nella contestazione sulla base impositiva IMU ma la Corte l'ha trattata nel contesto della valutazione di merito.

  • d.l. n. 201/2011 art. 13, commi rilevanti

    Richiamato in relazione a disposizioni fiscali e determinazione del valore; la Corte ha considerato le contestazioni come valutazioni probatorie e di fatto.

  • d.P.R. 472/1997 art. 16

    Norma citata tra quelle aventi rilievo tecnico/procedurale; la Corte non ha ravvisato violazioni di legge concrete che giustifichino cassazione.

  • legge 27/07/2000 n. 212 art. 7

    Norma in materia di fisco/procedure (statuto del contribuente) richiamata in ordine a motivazione e garanzie; la Corte ha distinto la motivazione formale dell'atto amministrativo dalla prova della pretesa fiscale.

  • legge 7/08/1990 n. 241 art. 3

    Richiamata in relazione a rapporti con procedimento amministrativo; la Corte non ha ritenuto che le violazioni indicate incidessero sulla validità dell'accertamento IMU al punto da giustificare la cassazione.

  • d.lgs. 546/1992 art. 7

    Richiamato tra le norme processuali tributarie; le contestazioni riferite alla prova e all'onere probatorio sono state trattate come valutazioni di merito.

  • d.lgs. n. 23/2011 art. 8, comma 4

    Norma fiscale citata in riferimento ai criteri dell'imposizione municipale; la sua violazione non è stata accertata come tale in termini di diritto applicabile da cassazione.

  • d.lgs. 504/1992 art. 5, comma 5

    Richiamata con riferimento a questioni di imposizione e valutazione; la Corte ha inteso che le questioni sollevate sono di fatto e non di diritto.

  • Costituzione art. 3

    Richiamata in argomentazioni generali sui principi costituzionali; non è stata ritenuta violata in modo da giustificare cassazione.

  • Costituzione art. 53

    Richiamata in relazione al principio di capacità contributiva; la Corte non ha ritenuto che la pretesa comunale violasse il principio in modo tale da giustificare l'annullamento in cassazione.

  • cod. civ. art. 2909

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa

    La Corte ha ricordato che il giudicato ha efficacia solo tra le stesse parti: la sentenza del 2010 non poteva costituire giudicato esterno opponibile al Comune di Terni se emessa tra parti diverse.

  • cod. proc. civ. art. 324

    Norma procedurale richiamata nel contesto delle conseguenze processuali; la Corte ha confermato che il ricorso per cassazione non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di fatto.

  • legge 212/2000 art. 10, comma 1

    Norma sul diritto alla difesa e informazioni del contribuente; la Corte ha distinto gli obblighi di informazione/contraddittorio endoprocedimentale per tributi armonizzati da quelli non armonizzati come l'IMU.

  • d.lgs. 218/1997 art. 6

    Richiamata nelle doglianze procedurali; la Corte ha ritenuto insussistente un diritto generale al contraddittorio endoprocedimentale per l'IMU e che le violazioni prospettate non giustificavano la cassazione.

  • legge 212/2000 art. 12, comma 7

    Citata in relazione alle garanzie procedimentali; la Corte ha ribadito la differenza fra obblighi di motivazione e produzione probatoria e che la mancata produzione immediata non annulla l'avviso se la motivazione è sufficiente.

Massime di principio

  • La mancata trattazione in pubblica udienza, se rilevata in appello, può comportare la nullità della sentenza di primo grado ma non necessariamente la retrocessione del processo al primo grado: il giudice dell'impugnazione può pronunciarsi nel merito salvo che la nullità rientri nelle ipotesi tassative previste dalla norma applicabile.
  • Questioni relative alla qualificazione di un bene come pertinenza o alla determinazione del valore di mercato sono valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito e non sono sindacabili in cassazione se fondate su congrua motivazione e valutazione probatoria.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento deve indicare chiaramente le ragioni dell'accertamento; non è necessario che l'avviso contenga tutte le prove dell'amministrazione: va distinto il piano della motivazione da quello della prova della pretesa tributaria.
  • Un precedente giudicato vincola solo le stesse parti: una sentenza passata in giudicato fra soggetti diversi non produce giudicato esterno opponibile a terzi.
  • Per tributi non armonizzati (es. IMU) non esiste un diritto generale al contraddittorio endoprocedimentale; eventuali obblighi di confronto preventivo devono essere espressamente previsti dalla normativa.
  • In cassazione non è ammessa la mera riproposizione delle tesi di merito: i motivi devono fondarsi su questioni di diritto chiaramente individuate e non su una rivalutazione dei fatti e delle prove.
  • L'onere della prova relativo al valore dei beni e alla fondatezza della pretesa spetta all'Amministrazione, ma la valutazione dell'adeguatezza delle prove e della comparazione dei valori è di competenza del giudice di merito.

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