Cassazione Civile, Sentenza n. 18656/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano gli avvisi di accertamento IMU relativi ad aree edificabili per gli anni 2014-2017. Hanno proposto sette motivi di ricorso in cassazione: mancata trattazione in pubblica udienza davanti alla CTP di Terni; qualificazione dei terreni come pertinenze; insufficiente motivazione degli avvisi di accertamento; mancata prova e difetti nella determinazione del valore dei terreni; esistenza di giudicato esterno che attesterebbe l'inedificabilità delle aree; violazione del contraddittorio procedimentale endoprocedimentale per l'IMU; questioni connesse alla normativa IMU e alla determinazione del valore secondo le disposizioni amministrative e fiscali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: la nullità della sentenza di primo grado per mancata udienza pubblica non determina automaticamente la retrocessione al primo grado e l'appello/impugnazione può decidere nel merito; le questioni relative a pertinenzialità dei terreni e alla determinazione del valore sono valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità; la motivazione degli avvisi di accertamento è risultata sufficientemente chiara e non richiede che l'avviso contenga tutta la prova dell'amministrazione; il precedente sentenza (del 2010) non produceva giudicato tra le parti del presente procedimento; non sussiste un diritto generale al contraddittorio endoprocedimentale per tributi non armonizzati come l'IMU. Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio di legittimità (importo compensi indicato, spese forfettarie 15%, esborsi 200 euro) con ulteriore contributo unificato aumentato.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992 art. 33, comma 1
Regola la richiesta di trattazione in pubblica udienza; la mancata trattazione su istanza configura una nullità processuale che travolge la sentenza ma non implica automaticamente la regressione al primo grado.
Elenca le ipotesi tassative in cui l'appello può avere effetti particolari; la Corte ha ritenuto che la nullità per mancata udienza non rientri in queste ipotesi, perciò l'appello/impugnazione resta investito della decisione di merito.
cod. proc. civ. art. 360, primo comma, n. 3
Fondamento formale del ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte evidenzia che molte delle censure dedotte sono in realtà valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede.
Norma sul dislocamento dell'onere della prova; la Corte segnala che le contestazioni relative alla prova del valore dei terreni sono in gran parte valutazioni di fatto affidate ai giudici di merito.
legge 27/12/2006 n. 296 art. 1, comma 162
Normativa richiamata in relazione a disposizioni fiscali/IMU; la Corte ha considerato le doglianze connesse alla normativa IMU come questioni di merito e di interpretazione non rilevanti per cassazione ove fondate su valutazioni fattuali.
D.M. 30 ottobre 2012
Citato nei motivi legati alla determinazione del valore/criteri tecnici per l'IMU; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali criteri e la valutazione comparativa siano questioni di merito.
Richiamata in relazione a disposizioni fiscali; utilizzata nella contestazione sulla base impositiva IMU ma la Corte l'ha trattata nel contesto della valutazione di merito.
d.l. n. 201/2011 art. 13, commi rilevanti
Richiamato in relazione a disposizioni fiscali e determinazione del valore; la Corte ha considerato le contestazioni come valutazioni probatorie e di fatto.
d.P.R. 472/1997 art. 16
Norma citata tra quelle aventi rilievo tecnico/procedurale; la Corte non ha ravvisato violazioni di legge concrete che giustifichino cassazione.
legge 27/07/2000 n. 212 art. 7
Norma in materia di fisco/procedure (statuto del contribuente) richiamata in ordine a motivazione e garanzie; la Corte ha distinto la motivazione formale dell'atto amministrativo dalla prova della pretesa fiscale.
Richiamata in relazione a rapporti con procedimento amministrativo; la Corte non ha ritenuto che le violazioni indicate incidessero sulla validità dell'accertamento IMU al punto da giustificare la cassazione.
Richiamato tra le norme processuali tributarie; le contestazioni riferite alla prova e all'onere probatorio sono state trattate come valutazioni di merito.
d.lgs. n. 23/2011 art. 8, comma 4
Norma fiscale citata in riferimento ai criteri dell'imposizione municipale; la sua violazione non è stata accertata come tale in termini di diritto applicabile da cassazione.
d.lgs. 504/1992 art. 5, comma 5
Richiamata con riferimento a questioni di imposizione e valutazione; la Corte ha inteso che le questioni sollevate sono di fatto e non di diritto.
Costituzione art. 3
Richiamata in argomentazioni generali sui principi costituzionali; non è stata ritenuta violata in modo da giustificare cassazione.
Costituzione art. 53
Richiamata in relazione al principio di capacità contributiva; la Corte non ha ritenuto che la pretesa comunale violasse il principio in modo tale da giustificare l'annullamento in cassazione.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa
La Corte ha ricordato che il giudicato ha efficacia solo tra le stesse parti: la sentenza del 2010 non poteva costituire giudicato esterno opponibile al Comune di Terni se emessa tra parti diverse.
Norma procedurale richiamata nel contesto delle conseguenze processuali; la Corte ha confermato che il ricorso per cassazione non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di fatto.
legge 212/2000 art. 10, comma 1
Norma sul diritto alla difesa e informazioni del contribuente; la Corte ha distinto gli obblighi di informazione/contraddittorio endoprocedimentale per tributi armonizzati da quelli non armonizzati come l'IMU.
Richiamata nelle doglianze procedurali; la Corte ha ritenuto insussistente un diritto generale al contraddittorio endoprocedimentale per l'IMU e che le violazioni prospettate non giustificavano la cassazione.
legge 212/2000 art. 12, comma 7
Citata in relazione alle garanzie procedimentali; la Corte ha ribadito la differenza fra obblighi di motivazione e produzione probatoria e che la mancata produzione immediata non annulla l'avviso se la motivazione è sufficiente.
Massime di principio
- La mancata trattazione in pubblica udienza, se rilevata in appello, può comportare la nullità della sentenza di primo grado ma non necessariamente la retrocessione del processo al primo grado: il giudice dell'impugnazione può pronunciarsi nel merito salvo che la nullità rientri nelle ipotesi tassative previste dalla norma applicabile.
- Questioni relative alla qualificazione di un bene come pertinenza o alla determinazione del valore di mercato sono valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito e non sono sindacabili in cassazione se fondate su congrua motivazione e valutazione probatoria.
- La motivazione dell'avviso di accertamento deve indicare chiaramente le ragioni dell'accertamento; non è necessario che l'avviso contenga tutte le prove dell'amministrazione: va distinto il piano della motivazione da quello della prova della pretesa tributaria.
- Un precedente giudicato vincola solo le stesse parti: una sentenza passata in giudicato fra soggetti diversi non produce giudicato esterno opponibile a terzi.
- Per tributi non armonizzati (es. IMU) non esiste un diritto generale al contraddittorio endoprocedimentale; eventuali obblighi di confronto preventivo devono essere espressamente previsti dalla normativa.
- In cassazione non è ammessa la mera riproposizione delle tesi di merito: i motivi devono fondarsi su questioni di diritto chiaramente individuate e non su una rivalutazione dei fatti e delle prove.
- L'onere della prova relativo al valore dei beni e alla fondatezza della pretesa spetta all'Amministrazione, ma la valutazione dell'adeguatezza delle prove e della comparazione dei valori è di competenza del giudice di merito.
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