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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18567/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

impugnazione del diniego di rimborso relativo a quanto versato per la vendita immobiliare del 14/11/2006 per la mancata applicazione del regime fiscale di favore di cui all'art. 36, comma 15, d.l. n. 223/2006; nodo principale: se fosse necessaria la stipula della convenzione di lottizzazione prima del rogito e se i terreni fossero inseriti nei piani urbanistici particolareggiati con edilizia realizzata entro il termine quinquennale

La decisione

la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia in diversa composizione. La Corte ha ritenuto erronea la decisione che richiedeva la stipula della convenzione prima del rogito, affermando che il beneficio può spettare anche se la convenzione è successiva, purché l'edificazione avvenga entro cinque anni; le questioni di fatto relative all'inserimento dei terreni nei piani particolareggiati e alla prova della costruzione entro i cinque anni devono essere valutate dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 15, d.l. n. 223 del 2006

    art. 36, comma 15, d. l. n. 223 del 2006

    disciplina dell'agevolazione fiscale per trasferimenti di aree comprese in piani urbanistici particolareggiati finalizzati all'edilizia residenziale convenzionata; secondo la Corte l'agevolazione non richiede la stipula della convenzione prima del rogito purché l'edificazione avvenga entro cinque anni

  • art. 1, commi 25-28, l. n. 244 del 2007

    art. 1, commi 25-28, della l. n. 244 del 2007

    norma che ha abrogato l'art. 36, comma 15, e modificato le tariffe prevedendo una nuova regolamentazione; la Corte richiama questa modifica per spiegare che la disciplina successiva ha ridotto certe agevolazioni e ha mutato la misura delle imposte, ma non ripristina la disciplina anteriore

  • l. n. 248 del 2006 e l. n. 388 del 2000

    riferimenti normativi indicati nella motivazione (l. n. 248/2006; l. n. 388/2000)

    richiamate a corredo della evoluzione normativa delle agevolazioni e delle tariffe, utili a ricostruire la ratio delle norme agevolative

  • d.P.R. n. 131 del 1986 e d.lgs. n. 347 del 1990

    d.P.R. n. 131 del 1986 e d.lgs. n. 347 del 1990

    richiamati per il regime tariffario e per evidenziare come le modifiche legislative abbiano inciso sulle modalità di calcolo delle imposte

  • art. 2697 cod. civ.

    norma sul onere della prova; nella vicenda impone al contribuente l'onere di provare i presupposti che legittimano l'agevolazione (es. inserimento nei piani e costruzione nei termini)

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    motivazione del ricorso in Cassazione per violazione di legge, rilevata dalla Corte che ha censurato l'erronea interpretazione giuridica della Corte territoriale

Massime di principio

  • La stipula della convenzione di lottizzazione non è necessariamente richiesta prima del rogito per ottenere le agevolazioni previste dall'art. 36, comma 15, d.l. 223/2006, purché l'edificazione sia realizzata entro cinque anni dall'acquisto
  • Per ottenere il beneficio il contribuente deve dimostrare che i terreni risultavano inseriti in piani urbanistici particolareggiati e che l'edificazione è avvenuta entro il termine quinquennale; tali elementi vanno provati con documenti (certificato di destinazione urbanistica, atti di compravendita, relazioni tecniche, documentazione catastale, ecc.)
  • Le valutazioni probatorie circa l'esistenza dei presupposti (inserimento nei piani e realizzazione entro 5 anni) sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se vi è errore di diritto
  • Se la normativa successiva ha modificato tariffe o modalità di applicazione delle agevolazioni, occorre valutare attentamente quale disciplina sia applicabile ratione temporis al caso concreto
  • In sede di contenzioso tributario, un errato inquadramento giuridico della norma da parte del giudice di merito (ad es. richiesta formale della convenzione prima del rogito quando non prevista) può essere motivo di cassazione con rinvio per nuovo esame dei fatti

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