Cassazione Civile, Sentenza n. 18639/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva presentato un atto di aggiornamento della rendita catastale per un immobile in Prato ai sensi dell'art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015, chiedendo la rideterminazione della rendita da €12.124,00 a €7.738,00. L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento fissando la rendita in €12.831,28. La società ha impugnato l'avviso sostenendo che i commi 21-22 consentono una più ampia rideterminazione della rendita (non limitata allo scorporo di impianti), mentre i giudici di merito hanno ritenuto che l'atto di aggiornamento previsto serva solo ad adeguare la rendita ai nuovi criteri di stima escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti produttivi non più soggetti a stima.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'atto di aggiornamento ai sensi dell'art. 1, commi 21-22, legge n. 208/2015 è finalizzato esclusivamente all'adeguamento della rendita alla nuova disciplina che esclude dalla stima catastale i componenti impiantistici funzionali al processo produttivo; non consente una revisione generalizzata della rendita. La Corte ha precisato che grava sul contribuente l'onere di indicare quali componenti produttivi debbano essere scorporati se ritiene fossero stati originariamente inclusi nella rendita. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 2.600 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito), con annotazione relativa al contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 11 dicembre 2016, n. 208 (art. 1, commi 21 e 22)
Il comma 21 stabilisce che la rendita degli immobili dei gruppi catastali D ed E si determina con stima diretta escludendo dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo; il comma 22 consente agli intestatari di presentare atti di aggiornamento esclusivamente per adeguare la rendita ai criteri del comma 21 (quindi finalità di scorporo degli impianti), non una revisione generalizzata della rendita.
Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 (art. 4)
Regolamenta la procedura di aggiornamento catastale (Docfa/atti di aggiornamento); l'articolato normativo disciplina le modalità tecniche e procedurali per la presentazione degli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione della rendita.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (art. 17 e art. 10)
Art. 17 richiamato come principio di adeguamento e riferimento storico al criterio estimativo; art. 10 prevedeva già la stima diretta per opifici e fabbricati costruiti per speciali esigenze produttive, confermando la disciplina speciale per tali immobili e la possibilità di stima diretta.
Legge 22 dicembre 1936, n. 1231 (art. 28)
Richiamata indirettamente come riferimento storico nella regolazione del classamento e della determinazione per fabbricati con esigenze speciali (menzionata nella motivazione come parte della cornice normativa storica).
Circolare Ministero delle Finanze 2/E del 1 febbraio 2016
Chiarisce che la procedura di aggiornamento introdotta dalla legge 208/2015 è finalizzata a realizzare uniformità tra unità già iscritte e quelle oggetto di nuova costruzione o variazione, pertanto l'aggiornamento ha natura 'tecnica' di adeguamento ai nuovi criteri (in particolare lo scorporo degli impianti).
Circolare 6T del 2012
Riferita come criterio previgente che includeva, in determinate situazioni, impianti produttivi nella valutazione della rendita; la Corte ne ricava che l'aggiornamento serve a scorporare elementi che la nuova norma esclude.
Cass., Sez. 5, 20 giugno 2024, n. 17045 (giurisprudenza di riferimento)
Precedente della Corte che afferma che, in materia di classamento, quando il contribuente presenta una nuova dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 22, legge n. 208/2015 e l'Amministrazione rettifica la rendita, incombe sul contribuente l'onere di indicare i componenti produttivi da non ricomprendere nella nuova rideterminazione se erano originariamente ricompresi.
Massime di principio
- L'atto di aggiornamento ai sensi dell'art. 1, commi 21-22, legge n. 208/2015 è finalizzato esclusivamente ad adeguare la rendita ai nuovi criteri e, in particolare, allo scorporo di macchinari e impianti non più soggetti a stima; non costituisce uno strumento per una revisione generalizzata della rendita.
- Grava sul contribuente l'onere di indicare e dimostrare quali componenti produttivi debbano essere scorporati se ritiene che siano stati originariamente inclusi nella rendita; senza tale indicazione/prova l'atto di aggiornamento non può ottenere la rideterminazione richiesta.
- Non è sufficiente una generica richiesta di rideterminazione: la documentazione e la dichiarazione devono individuare specificamente gli elementi impiantistici da escludere.
- Se il contribuente non eccepisce l'illegittimità del procedimento amministrativo in sede introduttiva del giudizio, non può ottenere l'annullamento dell'avviso soltanto perché il procedimento fosse stato in qualche modo viziato, salvo che tale illegittimità sia stata tempestivamente dedotta.
- La finalità pratica dell'aggiornamento catastale ex lege 208/2015 è l'uniformità estimativa tra unità già censite e quelle oggetto di nuova dichiarazione o variazione; ogni contestazione va valutata alla luce di questo scopo.
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