Cassazione Civile, Sentenza n. 18594/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva annullato l'avviso di liquidazione relativo a imposta di registro, ipotecaria e catastale su trasferimenti effettuati con decreto di trasferimento in esito a concordato fallimentare; l'Agenzia deduceva violazione di legge in relazione all'applicazione dell'IVA (art. 40 d.P.R. 131/1986 e art. 10, nn. 8, 8-bis e 8-ter d.P.R. 633/1972), sostenendo che le operazioni non dovevano essere trattate in misura fissa ma secondo la disciplina propria delle esenzioni/parzialità IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte, ritenendo che il principio applicativo richiede distinzione tra le cessioni contemplate dall'art. 10, n. 8-bis e quelle dal n. 8-ter del d.P.R. 633/1972: le prime devono scontare l'imposta in misura proporzionale (se esenti ai sensi dell'art. 10 non rileva il regime di misura fissa previsto dall'art. 40 per alcune operazioni), mentre la misura fissa si applica solo alle operazioni di cui al n. 8-ter. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, per le valutazioni di merito e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La questione relativa all'eventuale difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione non è stata decisa in Cassazione e la Corte evidenzia che la contribuente avrebbe dovuto proporre un ricorso incidentale condizionato per valorizzare tale vizio.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986, art. 40
Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, numeri 8, 8 bis e 27-quinquies dello stesso articolo
La Corte interpreta la norma nel senso che la misura fissa prevista dall'art. 40 si applica solo ad alcune operazioni specifiche; non può essere estesa automaticamente a tutte le cessioni esentate ai sensi dell'art. 10, dovendosi distinguere in particolare tra le fattispecie di cui ai nn. 8-bis e 8-ter
d.P.R. 633/1972, art. 10, n. 8-bis
Esenti dall'imposta le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui al numero 8-ter
Le cessioni ricomprese nel n. 8-bis sono considerate esenti ai fini IVA, ma la Cassazione rileva che per tali operazioni l'imposta (quando rilevante per la registrazione) deve applicarsi in misura proporzionale e non in misura fissa come per le fattispecie del n. 8-ter
d.P.R. 633/1972, art. 10, n. 8-ter
Il n. 8-ter riguarda i fabbricati strumentali e rientra nella categoria delle operazioni per le quali l'art. 40 può prevedere l'applicazione dell'imposta in misura fissa; la Corte distingue quindi la disciplina del n. 8-ter da quella del n. 8-bis
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Fondamento del motivo di legittimità: censura per violazione di legge e applicazione errata delle norme tributarie rilevabili in sede di cassazione
Massime di principio
- Occorre distinguere tra le esenzioni previste dall'art. 10 del d.P.R. 633/1972: le cessioni ricomprese nel n. 8-bis non sono assoggettate alla misura fissa prevista dall'art. 40 d.P.R. 131/1986, che riguarda specificamente altre fattispecie (come il n. 8-ter). In pratica non tutte le esenzioni comportano l'applicazione della misura fissa per la registrazione.
- Nei ricorsi tributari è fondamentale individuare e documentare con precisione quali trasferimenti rientrano sotto ciascun comma/numero normativo (8, 8-bis, 8-ter), perché la corretta qualificazione giuridica incide direttamente sulla misura dell'imposta applicabile.
- Se una parte deduce vizi di motivazione dell'atto impositivo, in sede di impugnazione è opportuno proporre anche ricorso incidentale condizionato per preservare la possibilità di ottenere una pronuncia su tale vizio in caso di soccombenza dell'avversario.
- In Cassazione la valutazione di questioni di fatto o l'individuazione concreta delle singole cessioni (se rientrano nell'8-bis o nell'8-ter) può rendere necessario il rinvio per nuovo giudizio: quando la decisione richiede valutazioni di merito non ricostruibili in sede di legittimità, il rimedio sarà la cassazione con rinvio.
- Chi impugna in Cassazione deve fornire documentazione autosufficiente rispetto ai profili di diritto dedotti (es. fatture rilevanti): l'assenza di documenti essenziali può rendere il ricorso inammissibile o infondato.
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