Cassazione Civile, Ordinanza n. 00079/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di reclutamento avviata tramite avviso pubblico per la selezione di candidati destinati ad un corso di formazione con esame finale, finalizzato all'assunzione di operatori ecologici. Il candidato sosteneva di avere superato le prove previste, di essersi collocato utilmente in graduatoria e di essere stato poi escluso per effetto di un ulteriore test motivazionale, non contemplato nell'avviso originario. Chiedeva quindi l'accertamento dell'illegittimità di tale prova aggiuntiva, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 2932 c.c., con decorrenza dalla data indicata, nonché il pagamento delle retribuzioni e il risarcimento del danno. La corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo illegittima l'introduzione ex post del test motivazionale e la sua gestione con criteri arbitrari. La società ricorrente principale ha censurato la decisione deducendo: contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 1175, 1375 e 1336 c.c.; erronea qualificazione dell'illegittimità del test e degli effetti sulla graduatoria; violazione della disciplina sui vincoli pubblicistici al reclutamento delle società partecipate; nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio con i controinteressati. Il candidato ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando a sua volta la ricostruzione della lex specialis e, in subordine, deducendo ulteriori vizi della selezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale condizionato del candidato. Ha però corretto la motivazione della sentenza d'appello ex art. 384 c.p.c., precisando che l'avviso pubblico costituiva una vera e propria lex specialis/offerta al pubblico, vincolante per la società ai sensi dell'art. 1336 c.c., e che non era legittimo introdurre dopo l'avvio della selezione una prova ulteriore e criteri di valutazione nuovi. Ha escluso che le norme sul contenimento della spesa potessero impedire la costituzione giudiziale del rapporto, perché l'accertamento ripristinava una situazione che doveva essere legittima ab origine. Ha infine negato la sussistenza del litisconsorzio necessario, poiché la domanda non mirava alla riformulazione della graduatoria nei confronti degli altri partecipanti ma alla tutela del singolo candidato. Le spese sono state compensate per metà e il resto posto a carico della società ricorrente principale.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda di costituzione ope iudicis del rapporto di lavoro richiesto dal candidato.
Utilizzato per qualificare la violazione degli obblighi di correttezza nella gestione della procedura selettiva.
Richiamato insieme alla buona fede per affermare che la società non poteva alterare ex post le regole della selezione.
L'avviso-bando è stato qualificato come offerta al pubblico/lex specialis vincolante, non modificabile dopo l'accettazione dei partecipanti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato nei motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 18, comma 2 bis, d.l. n. 112/2008
Richiamato dalla società per i vincoli di spesa nel reclutamento delle società partecipate.
art. 76, commi 4 e 7, d.l. n. 112/2008
Richiamato dalla società a sostegno delle limitazioni al reclutamento e alla spesa.
Richiamato dalla società per le regole di contenimento della spesa pubblica.
Richiamato dalla società sul medesimo tema del contenimento della spesa.
art. 4, comma 17, d.l. n. 138/2011
Richiamato dalla società per sostenere limiti alle assunzioni delle società partecipate.
Richiamato nel motivo sulla necessità di integrazione del contraddittorio.
Richiamato per eccepire il litisconsorzio necessario con i controinteressati.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata per il difetto di contraddittorio.
Richiamato per il deposito di memoria in camera di consiglio.
Usato per correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo.
Richiamato come modello di avviamento e selezione del personale nella pubblica amministrazione e come parametro comparativo della procedura seguita.
art. 35, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato quale norma che prevede modalità di reclutamento analoghe per specifiche amministrazioni pubbliche.
art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato come parametro di pubblicità, trasparenza e pari opportunità cui si conformano le procedure di reclutamento delle società partecipate.
art. 9 bis, commi 11-12, L. n. 608/1996
Richiamato quale disciplina attuativa delle modalità di avviamento e selezione dei lavoratori.
Richiamato come atto regolamentare attuativo in materia di avviamento e selezione.
Richiamato come testo regolamentare di riferimento per le modalità di selezione.
L. n. 554/1988
Richiamata per l'estensione delle modalità di copertura dei posti vacanti a determinati enti e aziende pubbliche.
art. 4, L. n. 554/1988
Richiamato per l'estensione della disciplina a specifiche aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate.
art. 1, comma 557, L. n. 147/2013
Citata solo come successiva evoluzione normativa in tema di società partecipate, non decisiva per la vicenda.
art. 4, comma 12-bis, d.l. n. 66/2014
Citata come modifica successiva alla disciplina delle società partecipate.
Citato come testo unico sulle società partecipate, sopravvenuto rispetto ai fatti di causa.
Citato come decreto correttivo del testo unico sulle società partecipate.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore.
Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
Massime di principio
- Un avviso pubblico di selezione che contenga gli elementi essenziali della procedura, individui il soggetto che assumerà i candidati selezionati e preveda l'assunzione dei vincitori integra una lex specialis vincolante per il soggetto che lo ha emanato, con effetti assimilabili a un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.
- Una volta iniziata la procedura selettiva e accettate le regole da parte dei partecipanti, non è legittimo introdurre ex post una prova ulteriore o modificare i criteri di valutazione, perché ciò altera la parità di trattamento, la trasparenza e l'affidamento ingenerato nel pubblico.
- Nei reclutamenti di società partecipate che si conformino a procedure pubbliche, la verifica giudiziale della legittimità investe il rispetto delle regole della selezione e dei canoni di correttezza e buona fede, non potendosi poi opporre limitazioni di spesa per neutralizzare gli effetti di irregolarità che avrebbero dovuto essere evitate ab origine.
- Il litisconsorzio necessario nelle controversie su selezioni concorsuali sussiste solo se la domanda richiede la riformulazione della graduatoria o comunque effetti incompatibili con la posizione degli altri partecipanti; non sussiste quando si domanda tutela individuale o risarcitoria compatibile con l'esito della selezione.
- Quando la sentenza d'appello giunge a una conclusione corretta nel dispositivo ma con una motivazione solo in parte erronea, la Cassazione può confermare l'esito correggendo la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00082/2023 del 03/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00085/2023 del 03/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00088/2023 del 03/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00089/2023 del 03/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00090/2023 del 03/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00091/2023 del 03/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →