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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00079/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di reclutamento avviata tramite avviso pubblico per la selezione di candidati destinati ad un corso di formazione con esame finale, finalizzato all'assunzione di operatori ecologici. Il candidato sosteneva di avere superato le prove previste, di essersi collocato utilmente in graduatoria e di essere stato poi escluso per effetto di un ulteriore test motivazionale, non contemplato nell'avviso originario. Chiedeva quindi l'accertamento dell'illegittimità di tale prova aggiuntiva, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 2932 c.c., con decorrenza dalla data indicata, nonché il pagamento delle retribuzioni e il risarcimento del danno. La corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo illegittima l'introduzione ex post del test motivazionale e la sua gestione con criteri arbitrari. La società ricorrente principale ha censurato la decisione deducendo: contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 1175, 1375 e 1336 c.c.; erronea qualificazione dell'illegittimità del test e degli effetti sulla graduatoria; violazione della disciplina sui vincoli pubblicistici al reclutamento delle società partecipate; nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio con i controinteressati. Il candidato ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando a sua volta la ricostruzione della lex specialis e, in subordine, deducendo ulteriori vizi della selezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale condizionato del candidato. Ha però corretto la motivazione della sentenza d'appello ex art. 384 c.p.c., precisando che l'avviso pubblico costituiva una vera e propria lex specialis/offerta al pubblico, vincolante per la società ai sensi dell'art. 1336 c.c., e che non era legittimo introdurre dopo l'avvio della selezione una prova ulteriore e criteri di valutazione nuovi. Ha escluso che le norme sul contenimento della spesa potessero impedire la costituzione giudiziale del rapporto, perché l'accertamento ripristinava una situazione che doveva essere legittima ab origine. Ha infine negato la sussistenza del litisconsorzio necessario, poiché la domanda non mirava alla riformulazione della graduatoria nei confronti degli altri partecipanti ma alla tutela del singolo candidato. Le spese sono state compensate per metà e il resto posto a carico della società ricorrente principale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Un avviso pubblico di selezione che contenga gli elementi essenziali della procedura, individui il soggetto che assumerà i candidati selezionati e preveda l'assunzione dei vincitori integra una lex specialis vincolante per il soggetto che lo ha emanato, con effetti assimilabili a un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.
  • Una volta iniziata la procedura selettiva e accettate le regole da parte dei partecipanti, non è legittimo introdurre ex post una prova ulteriore o modificare i criteri di valutazione, perché ciò altera la parità di trattamento, la trasparenza e l'affidamento ingenerato nel pubblico.
  • Nei reclutamenti di società partecipate che si conformino a procedure pubbliche, la verifica giudiziale della legittimità investe il rispetto delle regole della selezione e dei canoni di correttezza e buona fede, non potendosi poi opporre limitazioni di spesa per neutralizzare gli effetti di irregolarità che avrebbero dovuto essere evitate ab origine.
  • Il litisconsorzio necessario nelle controversie su selezioni concorsuali sussiste solo se la domanda richiede la riformulazione della graduatoria o comunque effetti incompatibili con la posizione degli altri partecipanti; non sussiste quando si domanda tutela individuale o risarcitoria compatibile con l'esito della selezione.
  • Quando la sentenza d'appello giunge a una conclusione corretta nel dispositivo ma con una motivazione solo in parte erronea, la Cassazione può confermare l'esito correggendo la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaLicenziamentoAppello
RamiContrattiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaLitisconsorzio necessarioNullità

Testo integrale

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