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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00082/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di reclutamento avviata tramite avviso pubblico per la selezione di candidati destinati all'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in qualità di operatori ecologici. Il candidato, dopo aver superato le prove previste nell'avviso e aver conseguito una posizione utile in graduatoria, fu poi sottoposto dalla società a una ulteriore prova attitudinale, il cosiddetto "test motivazionale" o colloquio psicologico, non contemplato nel bando originario, con esito di non idoneità. Egli agì in giudizio per ottenere l'accertamento dell'illegittimità di tale ulteriore prova, la declaratoria del proprio diritto all'assunzione e la costituzione del rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c., con condanna della società alle retribuzioni e al risarcimento del danno. Il tribunale accolse la domanda e la corte d'appello confermò. In cassazione la società dedusse: 1) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, trattandosi a suo dire di procedura concorsuale; 2) violazione della disciplina sui vincoli di finanza pubblica e sul reclutamento delle società partecipate, sostenendo che tali limiti impedissero la costituzione giudiziale del rapporto; 3) violazione degli artt. 1175, 1375, 1336 e 2932 c.c., contestando che l'avviso costituisse un'offerta al pubblico vincolante e sostenendo che la lex specialis non derivasse solo dal bando ma anche da atti successivi o integrativi. Il lavoratore, con ricorso incidentale, lamentò in via condizionata l'omessa pronuncia sull'illegittimità del colloquio psicologico e, con ricorso incidentale autonomo, contestò la liquidazione del danno, chiedendo il riconoscimento delle retribuzioni anche per il periodo anteriore alla messa in mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha ritenuto infondato il motivo sul litisconsorzio necessario perché la domanda non mirava alla riformulazione della graduatoria né incideva sulle posizioni degli altri partecipanti, e la società non aveva neppure indicato nominativamente i controinteressati da integrare. Ha respinto il motivo sui vincoli di spesa, affermando che non possono essere opposti per paralizzare gli effetti di irregolarità commesse nella procedura selettiva e per negare un obbligo di assunzione che, in caso di corretto svolgimento del bando, sarebbe sorto. Ha respinto anche il motivo sulla natura dell'avviso, qualificandolo come avviso-bando contenente tutti gli elementi essenziali di una lex specialis vincolante e di un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.; una volta iniziata la procedura e accettate le condizioni dai partecipanti, la società non poteva introdurre ex post una ulteriore prova non prevista, affidata peraltro a soggetto diverso da quello indicato nel bando. È stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato; quello non condizionato è stato ritenuto infondato perché la corte territoriale aveva già correttamente limitato il risarcimento alle retribuzioni maturate dal momento della costituzione in mora mediante offerta della prestazione. Le spese di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base della richiesta di costituzione giudiziale del rapporto di lavoro; la Corte non nega in astratto l'ammissibilità della tutela, ma la collega alla vincolatività dell'avviso-bando e all'accertamento dell'obbligo di assunzione.

  • art. 1175 c.c.

    utilizzato per qualificare come violazione dei doveri di correttezza l'introduzione ex post di una prova non prevista.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per affermare che la procedura selettiva doveva svolgersi secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto procedimentale creato dal bando.

  • art. 1336 c.c.

    le prescrizioni dell'avviso-bando sono state qualificate come offerta al pubblico, dunque intangibili dopo l'accettazione dei partecipanti.

  • art. 102 c.p.c.

    invocato per il preteso litisconsorzio necessario nei confronti degli altri partecipanti alla selezione, escluso dalla Corte.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla nullità per mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    usato come parametro di ricorso per nullità processuali.

  • art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008

    evocato dalla società per sostenere vincoli e limiti al reclutamento delle partecipate; la Corte ha ritenuto irrilevanti tali limiti nel caso concreto.

  • art. 76, comma 4, d.l. n. 112/2008

    richiamato insieme alle altre norme sul contenimento della spesa pubblica.

  • art. 9 d.l. n. 78/2010

    evocato quale norma di contenimento della spesa per il personale.

  • art. 14 d.l. n. 78/2010

    richiamato dalla società nel medesimo contesto dei limiti assunzionali.

  • art. 4, comma 17, d.l. n. 138/2011

    citato dalla società a sostegno dei limiti di spesa e assunzione.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come modello di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità cui le società a partecipazione pubblica devono conformare il reclutamento.

  • art. 16 L. n. 56/1987

    utilizzato per inquadrare la procedura di avviamento a selezione tramite centri per l'impiego e per chiarire il contesto normativo della procedura seguita.

  • art. 35, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per il raffronto con il sistema di reclutamento mediante selezione.

  • art. 9-bis, commi 11-12, L. n. 608/1996

    citato per le modalità di espletamento dell'avviamento e selezione.

  • d.P.R. n. 693/1996

    richiamato come fonte regolamentare attuativa delle modalità di selezione.

  • d.P.R. n. 487/1994

    citato nel quadro della disciplina dell'avviamento e selezione dei lavoratori.

  • L. n. 554/1988

    richiamata per l'estensione della modalità di copertura dei posti tramite art. 16 L. 56/1987 ad alcune amministrazioni e aziende pubbliche.

  • art. 4 L. n. 554/1988

    richiamato per l'estensione alle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate.

  • L. n. 103/1903

    citata per descrivere il modello storico delle municipalizzate superato dall'evoluzione normativa.

  • d.lgs. n. 217/2000

    richiamato come esempio dell'evoluzione verso la gestione imprenditoriale dei servizi pubblici.

  • art. 4 d.lgs. n. 276/2003

    menzionato solo per escludere che rilevasse la questione dell'autorizzazione del Consorzio incaricato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato quale norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio.

  • art. 1223 c.c.

    base del diritto al risarcimento del danno da mancata assunzione/ritardo nell'esecuzione del rapporto, limitato al periodo successivo alla mora credendi.

  • art. 1227 c.c.

    evocato dal ricorrente incidentale nella censura sul quantum risarcitorio.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per la censura sul quantum.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato sia per omessa pronuncia sia per il tema del quantum risarcitorio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale a supporto della censura sulla valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione o omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    parametro della doglianza sull'omesso esame del fatto decisivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla Corte per motivazione semplificata in adesione a precedenti conformi.

Massime di principio

  • Nelle selezioni per l'assunzione, quando l'avviso pubblico contenga in modo completo gli elementi essenziali della procedura, i criteri di selezione, il numero dei posti e l'impegno ad assumere i candidati utilmente collocati, esso può integrare una lex specialis vincolante e una offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.; una volta accettata dai partecipanti, non è modificabile unilateralmente in corso di svolgimento.
  • È illegittima l'introduzione, dopo l'avvio della procedura e dopo lo svolgimento delle prove già previste, di ulteriori test o criteri selettivi non contemplati originariamente dal bando, perché ciò altera la disciplina della selezione e viola i doveri di buona fede e correttezza.
  • Il litisconsorzio necessario nei giudizi relativi a procedure selettive sussiste solo quando la domanda implichi la riformulazione della graduatoria o incida direttamente sulle posizioni degli altri partecipanti; non ricorre quando si chiede soltanto la tutela del proprio diritto all'assunzione o il risarcimento del danno.
  • I limiti normativi al reclutamento e al contenimento della spesa delle società partecipate non possono essere invocati per giustificare l'inadempimento di un obbligo di assunzione sorto da una procedura selettiva regolarmente bandita e illegittimamente alterata.
  • Nel rapporto di lavoro, il risarcimento del danno da mancata assunzione o mancata esecuzione del rapporto per il periodo non lavorato decorre dalla costituzione in mora del datore di lavoro mediante offerta della prestazione lavorativa; prima di tale momento non maturano le retribuzioni come danno risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaLitisconsorzio necessario

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