Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00089/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto intrattenuto con una società interamente partecipata e controllata da enti pubblici, nella quale il ricorrente aveva svolto dapprima un incarico di consulenza come direttore tecnico e poi, dal 1/1/2011, un contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato con scadenza al 31/12/2015. La società aveva risolto anticipatamente il rapporto con nota del 12/11/2012, assumendo la nullità del contratto per violazione di norme imperative sul reclutamento/conferimento degli incarichi nelle società partecipate. Il ricorrente aveva chiesto: l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1/1/2010; la declaratoria di illegittimità del recesso; somme per mancato preavviso e indennità supplementare previste dal CCNL dirigenza; in subordine il risarcimento del danno per recesso ante tempus; in via autonoma compensi aggiuntivi per attività professionali svolte (progettazione, direzione lavori, collaudi, RUP) e fatturate separatamente. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo la nullità del contratto dirigenziale per mancato rispetto delle procedure selettive imposte dall’art. 18 d.l. 112/2008 e, per il capo sui compensi professionali, sia la genericità della domanda sia l’infondatezza perché diretta a dare esecuzione a un contratto nullo. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione delle norme interpretative e delle disposizioni sul reclutamento, sostenendo che l’art. 18 d.l. 112/2008 non fosse immediatamente precettivo e non imponesse direttamente l’art. 35 d.lgs. 165/2001 in assenza dei provvedimenti attuativi; 2) violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 11, comma 2, d.l. 195/2009, deducendo che tale norma speciale avesse consentito il ricorso alla disciplina privatistica nella fase di passaggio dalla gestione emergenziale dei rifiuti a quella ordinaria; 3) violazione dell’art. 414 c.p.c. per asserita erronea ritenuta genericità della domanda di compensi professionali; 4) violazione degli artt. 112, 113, 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente e mancato confronto con i motivi di appello; 5) omesso esame del fatto decisivo relativo allo svolgimento delle attività di RUP; 6) violazione dell’art. 2126 c.c. e dell’art. 19, comma 4, d.lgs. 175/2016 per il mancato riconoscimento del trattamento economico previsto dal contratto dichiarato nullo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non ammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità, che considera immediatamente precettivo l’art. 18 d.l. 112/2008 per le società in house, con obbligo di procedure concorsuali o selettive anche per il conferimento di incarichi dirigenziali. Ha respinto il secondo motivo osservando che l’art. 11, comma 2, d.l. 195/2009 riguarda i rapporti negoziali con gli operatori del settore rifiuti e non i rapporti di lavoro della società pubblica. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal terzo al sesto perché non si confrontavano con una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, fondata non solo sulla genericità della domanda ma anche sull’infondatezza della pretesa, essendo la stessa collegata a un contratto nullo. Ha inoltre rilevato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era preclusa dalla doppia conforme e che l’art. 2126 c.c. copre solo il trattamento retributivo per il periodo di esecuzione, non emolumenti ulteriori di fonte contrattuale riferiti a un contratto nullo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. n. 112/2008

    per le società partecipate/in house è norma immediatamente precettiva e impone procedure concorsuali o selettive nel reclutamento e nel conferimento degli incarichi, con effetti di nullità per gli atti stipulati in violazione

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come parametro dei principi di reclutamento cui devono conformarsi le società partecipate

  • art. 19 d.lgs. n. 175/2016

    la nullità dei contratti stipulati in violazione delle regole sul reclutamento è coerente con principi già desumibili in via virtuale e non introduce un regime innovativo

  • art. 11, comma 2, d.l. n. 195/2009

    si riferisce ai rapporti negoziali con gli operatori del settore rifiuti, non ai rapporti di lavoro della società pubblica

  • art. 2126 c.c.

    salva solo il trattamento retributivo dovuto per il periodo di effettiva esecuzione della prestazione, non copre emolumenti ulteriori o indennizzi fondati su clausole di un contratto nullo

  • art. 414 c.p.c.

    la domanda di pagamento deve essere specifica e sufficientemente allegata

  • artt. 112, 113, 132 c.p.c.

    richiamati a sostegno di doglianze su omessa pronuncia e motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficiente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato in relazione alla motivazione della sentenza di appello

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    usato per le censure di violazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il sindacato è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; in presenza di doppia conforme la censura è preclusa nei limiti indicati dalla giurisprudenza

  • art. 348-ter c.p.c.

    la doppia conforme preclude la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi salvo specifica divergenza tra le rationes di fatto delle due decisioni

  • art. 111 Cost.

    la censura motivazionale è circoscritta alla violazione del minimo costituzionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nelle società in house o a partecipazione pubblica, l’art. 18 del d.l. 112/2008 è norma immediatamente precettiva e impone l’adozione di procedure selettive o concorsuali secondo i principi dell’art. 35 d.lgs. 165/2001; la loro omissione può determinare la nullità del contratto di lavoro o dell’incarico conferito.
  • La nullità del contratto per violazione delle regole pubblicistiche di reclutamento si estende anche agli incarichi dirigenziali, nonostante la natura fiduciaria dell’atto, quando manchi una procedura idonea a rendere trasparenti i criteri di scelta.
  • Una domanda di pagamento di compensi accessori o professionali fondata su un contratto nullo è infondata se pretende l’esecuzione di clausole non valide; l’art. 2126 c.c. consente solo il trattamento retributivo per la prestazione effettivamente resa, non ulteriori emolumenti di fonte contrattuale.
  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve censurare tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata; se una di esse resta specificamente non attaccata, il ricorso è inammissibile.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e indichi un vero fatto storico decisivo omesso.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale e non consente una nuova valutazione del merito o della semplice ingiustizia della decisione.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.