Cassazione Civile, Ordinanza n. 00085/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente che svolgeva le funzioni di direttore dei lavori di ristrutturazione di un canale. Secondo il datore di lavoro, il dipendente avrebbe richiesto con notevole ritardo l’emissione della nota di addebito verso la Regione Emilia-Romagna e trasmesso solo dopo molti anni la documentazione contabile necessaria per ottenere un finanziamento regionale a fondo perduto di euro 180.000. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento sostenendone l’illegittimità; in primo grado aveva ottenuto esito favorevole, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione e ha respinto la sua domanda. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali sulla notificazione nel rito Fornero, sostenendo che la notifica del ricorso in opposizione fosse inesistente e non solo nulla per mancato rispetto del termine minimo; 2) violazione del principio di immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare, assumendo che il datore conoscesse già nel dicembre 2014 i fatti contestati e avesse quindi agito con ritardo ingiustificato; 3) erronea applicazione della tutela contro il licenziamento per insussistenza del fatto, sostenendo che l’omissione non fosse a lui imputabile ma dipendesse dalla mancata vigilanza del responsabile del procedimento; 4) violazione delle norme sul potere disciplinare e della disciplina collettiva, perché il fatto non sarebbe stato compreso tra quelli punibili con sanzione espulsiva e comunque difetterebbe la recidiva richiesta dal contratto collettivo.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i quattro motivi, perché ha rilevato che il ricorso era stato notificato il 14 ottobre 2019 contro una sentenza d’appello pubblicata e comunicata via PEC il 15 aprile 2019. Nel rito ex lege n. 92/2012 il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento; poiché tale termine era ampiamente decorso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma evocata dal ricorrente come base dei motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma evocata per censurare il vizio motivazionale sulla conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro
art. 156 c.p.c.
invocato per sostenere la nullità della notificazione
art. 291 c.p.c.
invocato per sostenere la nullità della notificazione e i relativi effetti
art. 7 St. Lav.
richiamato come parametro del principio di immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare
art. 18, comma 4, legge 300/1970
richiamato quale norma sulla tutela in caso di insussistenza del fatto contestato
art. 2106 c.c.
richiamato in tema di sanzioni disciplinari proporzionate all’infrazione
art. 2119 c.c.
richiamato con riguardo alla giusta causa di licenziamento
art. 60 c.c.n.l. di settore
richiamato dal ricorrente per sostenere che la condotta non rientrasse tra quelle punibili con sanzione espulsiva
art. 1, comma 62, legge n. 92 del 2012
Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore
il termine breve per il ricorso per cassazione nel rito Fornero decorre dalla comunicazione del provvedimento
art. 133, comma 2, c.p.c.
richiamato per escludere che la disciplina generale della comunicazione incida sulla previsione speciale del rito Fornero
art. 375 c.p.c.
base della declaratoria di inammissibilità del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di soccombenza processuale
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel rito speciale previsto dalla legge n. 92 del 2012 per le controversie in materia di licenziamento, il ricorso per cassazione va proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, salvo che la notificazione intervenga prima: la comunicazione della cancelleria è dunque evento idoneo a far decorrere il termine breve in via speciale e derogatoria.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve previsto dalla disciplina speciale applicabile, il giudizio di legittimità è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- La qualificazione di una notificazione come nulla o inesistente resta irrilevante quando il ricorso sia comunque tardivo rispetto al termine decadenziale per impugnare, poiché la tardività preclude l’accesso al giudizio di legittimità.
- In presenza di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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