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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00091/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, della sentenza d’appello che aveva confermato la declaratoria di illegittimità della sospensione in CIGS di alcuni dipendenti e della loro collocazione a zero ore, con condanna della società al risarcimento del danno pari alla differenza tra la retribuzione spettante e il trattamento di integrazione salariale nel periodo dal 16 giugno 2006 al 16 ottobre 2016, oltre accessori. La società ricorrente ha articolato dodici motivi, deducendo: 1) che la prolungata inerzia dei lavoratori avrebbe comportato perdita del diritto per rinuncia tacita o comunque per violazione dei doveri di buona fede e correttezza; 2) che il lavoratore avrebbe dovuto costituire in mora il datore di lavoro; 3) che la Corte d’appello avrebbe motivato solo apparente e avrebbe erroneamente assimilato accordi diversi in tema di criteri di scelta nella CIGS; 4) che la legge n. 223 del 1991 non prevederebbe sanzioni per la mancata specificazione dei criteri nell’accordo e che la genericità riguarderebbe solo la comunicazione; 5) che non si sarebbe considerato che i criteri erano stati discussi e condivisi in sede ministeriale; 6) che sarebbe stata omessa la valutazione dell’incidenza della disciplina del d.lgs. n. 148 del 2015; 7) che non si sarebbe esaminato il testo dell’accordo del 14 ottobre 2015 e la legittimità del trasferimento di attività a Ginosa; 8) che, in caso di cessazione integrale dell’attività presso un’unità produttiva, sarebbe sufficiente il criterio dell’appartenenza all’unità produttiva, senza necessità di ulteriori criteri di rotazione; 9) che il giudice non avrebbe considerato l’applicazione dell’art. 1227 c.c. per ridurre il danno per inerzia dei lavoratori; 10) che la Corte avrebbe errato nel non procedere a una divisione matematica del periodo di CIGS tra tutti i dipendenti e nel ritenere provata la spettanza integrale del risarcimento; 11) che le somme richieste sarebbero soggette a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; 12) che la domanda sarebbe stata illegittimamente mutata da condanna generica a condanna specifica con quantificazione in corso di causa. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato nella parte esaminata nel merito e in larga parte inammissibile per difetto di specificità, per mancato confronto con la ratio decidendi, per questioni nuove o per carenze di autosufficienza; ha confermato che la mera inerzia del lavoratore non integra rinuncia al diritto né riduce automaticamente il danno, che l’illegittima sospensione in CIGS fa sorgere un credito da inadempimento contrattuale soggetto a prescrizione decennale, e che l’illegittimità discende dalla genericità/discrezionalità dei criteri di scelta e dalla mancata prova delle condizioni per ridurre il risarcimento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della società alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che, a sua volta, aveva confermato la sentenza di primo grado dichiarando illegittima la sospensione in CIGS e la collocazione a zero ore dei lavoratori, con conseguente condanna della società al risarcimento del danno corrispondente alla differenza tra retribuzione dovuta e integrazione salariale percepita nel periodo indicato. La Corte ha escluso che la mera inerzia dei dipendenti equivalga a rinuncia del diritto o consenta automaticamente la riduzione del danno, ha ritenuto inammissibili o infondati gli ulteriori motivi e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente, dando atto altresì dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’inerzia del lavoratore violasse buona fede e correttezza, ma la Corte ha escluso che la mera inerzia comporti perdita del diritto senza un comportamento univocamente abdicativo.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente con la stessa finalità dell’art. 1175 c.c.; la Corte ha ribadito che il silenzio o l’inerzia non bastano a fondare una rinuncia tacita.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata per vari motivi; la Corte ha talora ritenuto infondate le censure, talora inammissibili per difetto di specificità o perché nuove.

  • art. 1219, primo comma, c.c.

    invocato per sostenere la necessità di una costituzione in mora del datore di lavoro; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché la questione non risultava dedotta e trattata nei gradi precedenti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare, in motivazione, alle precedenti decisioni della Corte su controversie analoghe.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato sotto il profilo della motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e comprensibile.

  • art. 1, comma 7, legge n. 223 del 1991

    richiamato in tema di criteri di scelta nella CIGS; la Corte ha ritenuto infondate le censure della società sulla genericità dei criteri e sulla loro applicazione discrezionale.

  • art. 5, legge n. 223 del 1991

    richiamato in relazione al rinvio ai criteri della procedura di licenziamento collettivo; la Corte ha confermato la valutazione di genericità dei criteri adottati.

  • art. 1227 c.c.

    invocato per ridurre il risarcimento in ragione dell’inerzia dei lavoratori; la Corte ha ribadito che, in materia, la mera inerzia non integra concausa rilevante e che la questione non risultava utilmente dedotta.

  • art. 2948 c.c.

    invocato per la prescrizione quinquennale; la Corte ha escluso la tesi, qualificando il credito come risarcitorio da inadempimento contrattuale soggetto a prescrizione decennale.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato quanto alla pretesa mutazione della domanda nel rito del lavoro; la Corte ha escluso l’ammissibilità della censura per come proposta e ha ritenuto che la domanda iniziale fosse già diretta a somme determinabili.

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 414 c.p.c. sulla dedotta modifica della domanda; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione decisiva.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma evocata per nullità della sentenza e motivazione apparente; la Corte ha escluso i vizi denunciati quando la decisione risultava comprensibile e coerente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    evocato per omesso esame di fatti; la Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure anche per il limite del doppio conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    ha precluso il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. relativo all’omesso esame di fatti già valutati nei due gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro di commisurazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel passaggio sulla responsabilità da inadempimento del datore di lavoro in caso di CIGS illegittima, con disapplicazione incidentale del provvedimento amministrativo di concessione.

Massime di principio

  • In materia di CIGS, la mera inerzia del lavoratore nel contestare il provvedimento o nel rivendicare le differenze retributive non comporta, di per sé, rinuncia al diritto né perdita della pretesa risarcitoria; occorre un comportamento concludente e univoco che esprima in modo certo la volontà abdicativa.
  • Il diritto del lavoratore al risarcimento per illegittima sospensione in CIGS si configura come credito da inadempimento contrattuale dell’assetto di gestione del rapporto e soggiace alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella breve delle retribuzioni periodiche.
  • Se i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere in CIGS sono generici, non predeterminati o applicati in modo eccessivamente discrezionale, la sospensione è illegittima e il datore di lavoro risponde delle conseguenze retributive e risarcitorie.
  • Quando si deduce in cassazione un vizio di motivazione apparente o un’omessa pronuncia, il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; censure che non si misurano con tale ratio o che introducono questioni nuove sono inammissibili.
  • La riduzione del danno ex art. 1227 c.c. non può essere riconosciuta in via automatica sulla base della sola inerzia del creditore/lavoratore, ma richiede un concreto e specifico nesso causale tra il comportamento omissivo e l’aggravamento del pregiudizio, oltre a una deduzione tempestiva e specifica della questione.

Come è indicizzato

MaterieCassa integrazione e integrazione salarialeImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

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