Cassazione Civile, Ordinanza n. 00088/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dirigente responsabile della direzione rischio e gestione crediti, a seguito di una contestazione fondata su un rapporto ispettivo della Banca d’Italia e su verifiche interne. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso e condannato la società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità supplementare prevista dal CCNL dei dirigenti. La Corte d’appello, in riforma parziale, ha escluso l’ingiustificatezza del licenziamento e revocato l’indennità supplementare, ritenendo generici o non provati alcuni addebiti, ma provati due addebiti ritenuti idonei a giustificare il recesso, pur non integrando la giusta causa. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, denunciando: omessa valutazione di fatti decisivi; violazione dell’art. 7 l. n. 300/1970 e del principio di immutabilità della contestazione; violazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 100 c.p.c. per erronea attribuzione di giudicato a un fatto contestato; violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver posto a fondamento della decisione fatti non provati; violazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi di non contestazione; ulteriore omesso esame di fatti decisivi, anche in relazione all’attribuzione delle condotte ad altri soggetti. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione dell’art. 2119 c.c., sostenendo che gli addebiti accertati fossero comunque sufficienti a integrare la giusta causa. La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale: ha ritenuto che le censure del lavoratore mirassero sostanzialmente a una rivalutazione del merito e che la Corte territoriale avesse esaminato i fatti e correttamente applicato i limiti del sindacato di legittimità; quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto ragionevole la valutazione della Corte d’appello sulla distinzione tra giusta causa e giustificatezza nel licenziamento del dirigente, giudicando la motivazione conforme ai parametri di legge. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso principale del dirigente e il ricorso incidentale della società. Ha confermato la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva escluso la giusta causa ma anche l’ingiustificatezza del licenziamento del dirigente, ritenendo sufficiente, sul piano della giustificatezza contrattuale, la gravità delle due condotte accertate in relazione al ruolo apicale e fiduciario rivestito; al contempo ha escluso che i motivi del lavoratore integrassero vizi di omesso esame o violazioni di legge, perché diretti in realtà a sollecitare una diversa lettura delle prove e dei fatti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Il vizio di cui al n. 5 riguarda solo l’omesso esame di fatti storici decisivi, non l’interpretazione delle norme né la rivalutazione del materiale probatorio; le violazioni di legge vanno dedotte ex n. 3.
La contestazione disciplinare deve essere specifica; tuttavia la censura sul suo contenuto non può tradursi in una nuova valutazione di merito dei fatti accertati.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa, che presuppone una contestazione disciplinare sufficientemente specifica.
Il giudicato presuppone un vero accertamento definitivo; la sua invocazione è irrilevante se la questione è comunque assorbita dalla valutazione probatoria compiuta in appello.
Richiamato con riferimento alla formazione del giudicato interno.
Richiamato nella censura sulla decisività della questione e sull’interesse ad agire/impugnare.
Il giudice di merito ha il potere di selezionare e valutare le prove, scegliendo quelle ritenute più persuasive senza dover confutare ogni singola deduzione difensiva.
La doglianza sulla ripartizione dell’onere della prova non può servire a contestare il merito della valutazione probatoria compiuta dal giudice.
Richiamato per il principio di non contestazione nel rito del lavoro.
La giusta causa è clausola elastica: il controllo di legittimità riguarda solo la ragionevolezza della sussunzione del fatto accertato nella norma, non la sostituzione del giudizio di merito.
Richiamato per evidenziare la distinzione tra giustificato motivo e giustificatezza del licenziamento del dirigente.
La disciplina limitativa dei licenziamenti non si applica ai dirigenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o di censurare il convincimento del giudice di merito; è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente non considerato.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. non può essere usata per rimettere in discussione l’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito, che resta sovrano nella selezione delle prove rilevanti e nella valutazione della loro attendibilità.
- Nel licenziamento disciplinare del dirigente occorre distinguere tra giusta causa ex art. 2119 c.c. e giustificatezza del recesso: la prima richiede l’impossibilità della prosecuzione anche provvisoria del rapporto, la seconda può essere integrata anche da condotte che incidano in modo significativo sul vincolo fiduciario in relazione al ruolo apicale e alle mansioni affidate.
- Il controllo di legittimità sulla clausola elastica della giusta causa non può sostituirsi alla valutazione del giudice di merito; esso è limitato alla verifica della ragionevolezza della sussunzione del fatto accertato nella norma generale.
- In materia disciplinare, la genericità della contestazione e il principio di immutabilità non possono essere dedotti in astratto in cassazione se la sentenza impugnata ha comunque esaminato e valutato il fatto storico contestato sulla base del compendio probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00079/2023 del 03/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00082/2023 del 03/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00085/2023 del 03/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00089/2023 del 03/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00090/2023 del 03/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00091/2023 del 03/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →