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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00090/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società, della sentenza d'appello che aveva confermato l'illegittimità della sospensione in CIGS e della collocazione a zero ore di un dipendente, con condanna della società al risarcimento del danno pari alla differenza tra la retribuzione dovuta nel periodo di sospensione e il trattamento di integrazione salariale. La società ricorrente ha proposto undici motivi di ricorso, deducendo: omessa pronuncia e nullità della sentenza per asserita mancata considerazione di eccezioni processuali; prescrizione quinquennale delle somme richieste; pretesa rinuncia o perdita del diritto per inerzia del lavoratore; necessità di una costituzione in mora del datore di lavoro; motivazione apparente sulla illegittimità della CIGS; violazione della disciplina della CIGS e, in particolare, dell'art. 1, comma 7, l. n. 223/1991, sostenendo che i criteri adottati fossero stati specificamente discussi e che il giudice avesse confuso criteri di scelta e modalità applicative; violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere probatorio; omesso esame della discussione svolta presso il Ministero del lavoro; omessa pronuncia e motivazione apparente sulla riduzione del risarcimento in base all'art. 1227 c.c. e alla divisione matematica del periodo di CIGS tra tutti i dipendenti. La Corte di cassazione ha ritenuto che il cuore della decisione di merito fosse la genericità e discrezionalità dei criteri di scelta adottati per la sospensione in CIGS, con conseguente illegittimità del provvedimento e responsabilità risarcitoria del datore di lavoro; ha inoltre escluso la fondatezza o l'ammissibilità delle censure su prescrizione breve, inerzia/rinuncia, mora credendi, onere della prova e riduzione del danno, richiamando la giurisprudenza consolidata in tema di CIGS e di credito risarcitorio da inadempimento contrattuale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato illegittima la sospensione in CIGS del lavoratore e aveva condannato la società al risarcimento del danno. In particolare, ha valorizzato il principio per cui, in materia di CIGS, la mancata specificazione di criteri adeguati e non discrezionali per l'individuazione dei lavoratori da sospendere comporta l'illegittimità della sospensione e, sul piano risarcitorio, il lavoratore può agire per il danno da inadempimento soggetto a prescrizione ordinaria decennale. La Corte ha inoltre ribadito che la mera inerzia del lavoratore non integra rinuncia al diritto, che non era necessaria una costituzione in mora del datore di lavoro e che la società non aveva fornito prova idonea per ridurre il compendio risarcitorio. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per le doglianze di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché non configurabile su questioni processuali e perché la sentenza di merito aveva comunque deciso implicitamente le censure.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Usato per censurare la motivazione apparente; la Corte afferma che la motivazione della sentenza impugnata era percepibile e sufficiente ai fini del controllo di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per varie censure di violazione di legge; la Corte respinge le doglianze perché non si confrontano con la ratio decidendi o risultano infondate.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per nullità della sentenza e motivazione apparente; la Corte esclude i vizi denunciati.

  • art. 2948 c.c.

    La Corte esclude l'applicazione della prescrizione breve al credito azionato, qualificandolo come credito da inadempimento contrattuale soggetto a prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato per sostenere che l'inerzia del lavoratore avrebbe determinato perdita del diritto; la Corte esclude che la mera inerzia valga come rinuncia o abdicazione.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato insieme all'art. 1175 c.c.; la Corte ribadisce che il comportamento passivo del creditore non basta a far perdere il diritto senza una chiara volontà abdicativa.

  • art. 1219, primo comma, c.c.

    La Corte afferma che, in caso di illegittima sospensione in CIGS, l'atto di sospensione e il rifiuto di accettare la prestazione determinano già la mora credendi del datore, senza necessità di ulteriore intimazione scritta del lavoratore.

  • art. 1, comma 7, L. n. 223 del 1991

    La Corte conferma che l'illegittimità può derivare dalla genericità dei criteri di scelta adottati per la sospensione, soprattutto se lasciano al datore un potere discrezionale non predeterminato.

  • art. 1, comma 8, L. n. 223 del 1991

    Richiamato nei precedenti citati sulla necessità di criteri di scelta e meccanismi di rotazione; la Corte lo usa nel solco della giurisprudenza che collega la violazione dei criteri all'illegittimità della CIGS.

  • art. 1227 c.c.

    La Corte non accoglie la richiesta di riduzione del risarcimento per fatto del creditore, ribadendo che la mera inerzia non integra concorso colposo e che la questione non risultava utilmente introdotta nei gradi di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che il tema non era di riparto astratto dell'onere probatorio, ma di prova delle condizioni per un eventuale abbattimento del risarcimento, comunque non fornita dalla società.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per rinviare alle motivazioni di precedenti decisioni di legittimità in controversie analoghe.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • In materia di cassa integrazione straordinaria, la legittimità della sospensione del lavoratore richiede criteri di scelta specifici, predeterminati e non meramente discrezionali; la genericità dei criteri adottati può rendere illegittima la sospensione e fondare il risarcimento del danno.
  • Il credito del lavoratore per il danno derivante da illegittima sospensione in CIGS ha natura di credito da inadempimento contrattuale e si prescrive nel termine ordinario decennale, non in quello breve previsto per le retribuzioni periodiche.
  • La mera inerzia del creditore-lavoratore non equivale a rinuncia al diritto né determina di per sé la perdita del credito; occorre un comportamento concludente univoco, idoneo a manifestare una chiara volontà abdicativa.
  • In caso di illegittima sospensione in CIGS, l'atto datoriale di sospensione e il rifiuto della prestazione possono integrare la mora credendi del datore, senza necessità di una formale intimazione scritta del lavoratore.
  • La richiesta di riduzione del risarcimento per concorso colposo del creditore o per ipotetiche conseguenze della sua inerzia non può essere accolta senza prova concreta delle condizioni che giustificherebbero l'abbattimento del danno.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata esponga comunque un percorso argomentativo comprensibile e coerente.
  • Le doglianze processuali e di violazione di legge devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza di merito; se la decisione si fonda sulla genericità dei criteri adottati, non è sufficiente replicare che le modalità applicative fossero state discusse o che il criterio fosse poi concretamente applicato.

Come è indicizzato

MaterieCIGSLicenziamento
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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