Cassazione Civile, Ordinanza n. 26778/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in una controversia relativa a un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 riguardante una cava sita in Guidonia Montecelio, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado rideterminando il tributo in misura inferiore. I motivi di ricorso erano nove: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria sulla quantificazione del valore venale unitario; (2) violazione delle norme sull'individuazione delle aree fabbricabili e del principio di capacità contributiva, per avere ritenuto edificabili le aree destinate ad attività estrattiva sulla sola base della pianificazione urbanistica, senza considerare la concessione mineraria; (3) omesso esame della concreta zonizzazione della cava, che non avrebbe consentito di estendere l'edificabilità all'intera area; (4) errata determinazione del valore venale delle aree, asseritamente fondata solo sui criteri della delibera comunale; (5) mancata considerazione di una certificazione comunale attestante la parziale inclusione delle aree in zone urbanistiche prive di vocazione edificatoria; (6) omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno formatosi su altra sentenza relativa ad annualità precedenti e alla intassabilità delle zone F; (7) nullità dell'avviso per difetto di motivazione, perché non indicava la classificazione urbanistica delle aree e applicava un valore unitario indistinto; (8) omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione della sanzione per obiettiva incertezza normativa; (9) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello della concessionaria per difetto di sottoscrizione e di legittimazione ad causam. Prima della decisione la ricorrente ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie ex L. 197/2022, depositando domanda e prova del pagamento dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per intervenuta definizione agevolata della lite tributaria ai sensi della L. 197/2022 e del regolamento comunale adottato per i tributi locali. Ha rilevato che la controversia rientrava tra quelle definibili, che la contribuente aveva depositato nei termini la domanda e la prova del versamento della prima o unica rata, e che non risultava ancora adottato un diniego della definizione. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza, dedotto dalla ricorrente come violato.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente o inesistente.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma di ricorso per cassazione invocata per nullità processuali e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma di ricorso per omesso esame di fatto decisivo.
art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato nella censura sull'individuazione delle aree fabbricabili ai fini ICI.
art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato sulla determinazione del valore imponibile delle aree ai fini ICI.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248
Richiamato nella censura sulla nozione di area fabbricabile.
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248
Richiamato nella censura sulla classificazione urbanistica delle aree.
art. 9 L.R. Lazio 6 dicembre 2004, n. 17
Richiamato nella censura sulla disciplina delle aree destinate ad attività estrattiva.
art. 53 Cost.
Richiamato quale parametro del principio di capacità contributiva.
Richiamato nella censura sul riparto dell'onere probatorio in tema di valore imponibile.
art. 59, comma 1, lett. g, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato nella censura sui criteri comunali di determinazione dei valori venali.
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato sulla motivazione degli atti impositivi.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato sulla motivazione degli atti impositivi.
art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato sulla motivazione e contenuto dell'avviso di accertamento.
Richiamato per la denuncia di omessa pronuncia su eccezioni e domande riproposte.
art. 1, commi 186-205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, applicata dalla Corte per dichiarare l'estinzione del processo.
art. 1, comma 195, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato per la presentazione della domanda di definizione agevolata.
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato per il perfezionamento della definizione con domanda e pagamento dovuto entro i termini.
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato per la sospensione del processo e per le spese del giudizio a carico della parte che le ha anticipate.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato per la declaratoria di estinzione del processo in caso di deposito della domanda e della prova del pagamento.
art. 1, comma 200, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato in relazione al possibile diniego della definizione agevolata e alla sua impugnazione.
art. 1, comma 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato per la revocazione del provvedimento di estinzione in caso di diniego della definizione.
art. 1, comma 205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato sulla facoltà degli enti territoriali di estendere la definizione agevolata ai tributi di propria competenza.
artt. 5 e 7 del regolamento comunale
Richiamati come disciplina locale di attuazione della definizione agevolata delle controversie tributarie comunali.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento integrale dovuto nei termini previsti; in caso di pagamento rateale, è sufficiente il tempestivo versamento della prima rata nei termini di legge.
- Quando il contribuente deposita nei termini la domanda di definizione agevolata e la prova del pagamento richiesto, il processo va dichiarato estinto; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
- La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata resta ferma finché non intervenga un eventuale diniego dell'ente impositore, che potrà essere impugnato nei modi e termini previsti dalla legge.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del processo per definizione agevolata, perché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
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