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Legge

L.R. Lazio 17/2004

Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 17/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 17/2004 disciplina programmazione, autorizzazioni, controlli e sanzioni per ricerca, coltivazione, ampliamento e recupero ambientale delle cave e torbiere. Prevede il PRAE, convenzioni, contributi ambientali, vigilanza e regole transitorie per le attività già avviate. Molte norme transitorie riguardano procedure e scadenze ormai esaurite.

Disciplina delle cave e torbiere nel Lazio

Disciplina organica delle cave e torbiere nel Lazio

La legge regionale del Lazio n. 17 del 2004 definisce il quadro organico per la ricerca, coltivazione, ampliamento, recupero ambientale e vigilanza delle attività estrattive di materiali di cava e torbiera nel territorio regionale. Il provvedimento mira a coniugare sfruttamento delle risorse, tutela ambientale, sicurezza del lavoro e programmazione territoriale.

Finalità, ambito e principi generali

La disciplina si applica alle attività estrattive di materiali di cava e torbiera e alla programmazione del settore per soddisfare il fabbisogno regionale in coerenza con la pianificazione socio-economica, ambientale, paesaggistica e territoriale. La legge privilegia:

  • l’ampliamento delle attività già in corso rispetto all’apertura di nuove cave e torbiere;
  • il recupero ambientale delle aree dismesse;
  • la ricerca e sperimentazione di materiali alternativi e il riutilizzo di materiali da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi. Tra gli obiettivi prioritari figurano tutela e sicurezza del lavoro, sviluppo dell’occupazione, qualificazione e innovazione tecnologica delle imprese e semplificazione amministrativa.

Classificazione dei materiali e nozione di materiali rari

I materiali di cava e torbiera sono classificati, in base alla destinazione d’uso, in materiali da costruzione edile, materiali destinati ad attività industriali e materiali ornamentali. La legge individua inoltre una categoria di materiali rari, caratterizzati da scarsa disponibilità, difficoltà di estrazione e alto valore merceologico, con un elenco specifico che può essere aggiornato dalla Giunta regionale ogni cinque anni o prima per mutate esigenze di mercato, ambientali o vincolistiche.

Programmazione regionale: PRAE e adeguamento degli strumenti territoriali

Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) è lo strumento di programmazione settoriale che stabilisce indirizzi e obiettivi per ricerca, coltivazione e recupero ambientale. Il piano contiene, tra l’altro:

  • quadro tecnico-economico del settore;
  • previsioni produttive e stima del fabbisogno di materiali;
  • quota di fabbisogno sostituibile con il riutilizzo di materiali di risulta, pari almeno al 10% nel primo anno e tendenzialmente orientata al 50% negli anni successivi;
  • censimento di cave e torbiere attive e dismesse;
  • individuazione delle aree vincolate che ostano all’attività estrattiva;
  • criteri per poli estrattivi di rilevante interesse economico, anche distinti in poli di interesse regionale o di area vasta;
  • regole tecniche per progettazione, coltivazione e recupero ambientale;
  • criteri sulle distanze minime di rispetto dai centri abitati. Il PRAE è aggiornabile ogni cinque anni e ha efficacia di piano di settore. Le province devono adeguare il piano territoriale provinciale generale entro un anno dall’approvazione del PRAE o dei suoi aggiornamenti; in caso di inerzia, la Regione esercita il potere sostitutivo previa diffida.

Regolamenti attuativi e conferenza di servizi

La legge prevede un regolamento regionale di attuazione, adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, che disciplina soprattutto:

  • documentazione per autorizzazioni e proroghe;
  • modalità di domanda per coltivazione nei corsi d’acqua e per i finanziamenti al recupero delle cave dismesse;
  • funzionamento della commissione regionale consultiva per le attività estrattive. I comuni disciplinano con propri regolamenti le modalità di presentazione delle domande per le autorizzazioni di ricerca, coltivazione e ampliamento. L’ottenimento delle autorizzazioni richiede, di regola, la convocazione di una conferenza di servizi per acquisire tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso necessari; per comuni piccoli o cave insistenti su più comuni, la conferenza può essere convocata dalla provincia previa intesa.

Autorizzazione alla ricerca di materiali

L’attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è soggetta ad autorizzazione comunale preventiva, per un periodo non superiore a due anni, in coerenza con il PRAE e con le direttive regionali. È vietata la commercializzazione del materiale estratto in fase di ricerca; la violazione comporta la revoca dell’autorizzazione. Il comune trasmette copia dell’atto e del piano di ricerca alla struttura regionale competente.

Autorizzazione alla coltivazione, ampliamento, proroga e rinnovo

La coltivazione di cava e torbiera e il relativo ampliamento sono autorizzati dal comune competente. L’autorizzazione di coltivazione dura al massimo venti anni e deve essere proporzionata al piano di coltivazione e recupero. Sono previste:

  • proroga fino a dieci anni;
  • rinnovo una sola volta, per completare il piano di coltivazione e recupero;
  • ampliamento per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una volta;
  • un secondo ampliamento, fino a cinque anni, in presenza di specifiche esigenze di salvaguardia occupazionale e di preminente interesse socio-economico sovracomunale. In caso di domanda di proroga o rinnovo presentata regolarmente, l’attività può proseguire fino alla definizione del procedimento, ma non oltre 180 giorni. Se la coltivazione è autorizzata per lotti o fasi successive, il recupero ambientale deve essere contestuale alla coltivazione. Le varianti al piano iniziale richiedono anch’esse la conferenza di servizi.

Contenuto dell’autorizzazione e convenzione

L’autorizzazione riguarda il piano di ricerca, coltivazione e recupero ambientale e contiene prescrizioni operative, durata e, per coltivazione e ampliamento, l’obbligo di versare il contributo per il recupero ambientale. I rapporti tra comune e titolare sono regolati da una convenzione che disciplina in particolare:

  • garanzia fideiussoria per il recupero ambientale;
  • contributo ambientale;
  • realizzazione di opere connesse all’attività estrattiva;
  • opere per la salvaguardia del territorio e dei terzi;
  • manutenzione delle infrastrutture interessate. La garanzia fideiussoria è determinata sul prezzario regionale e aggiornata almeno ogni tre anni.

Contributo per il recupero ambientale e riparto delle entrate

Chi esercita coltivazione o coltivazione nei corsi d’acqua deve versare al comune un contributo per il recupero ambientale rapportato a tipologia e quantità estratte. La Giunta regionale stabilisce gli importi unitari entro il limite massimo del 10% del valore medio di mercato della tipologia di materiale, con aggiornamento almeno triennale. Il titolare presenta ogni anno, entro il 30 giugno, una perizia giurata sullo stato di avanzamento e sui quantitativi estratti. Le somme riscosse sono ripartite così:

  • 80% al comune, per opere e interventi di tutela ambientale e per le funzioni derivanti dalla legge;
  • 20% alla Regione, per le funzioni regionali e per il recupero delle cave dismesse.

Verifiche, controlli e garanzie

I lavori di coltivazione e recupero ambientale sono soggetti a verifica:

  • parziale ogni tre anni se l’autorizzazione dura più di sei anni;
  • finale alla scadenza o comunque se la durata è pari o inferiore a sei anni. Le verifiche avvengono con sopralluogo e verbale entro 30 giorni, alla presenza del comune, del titolare, del direttore lavori e di funzionari regionali. In caso di esito negativo, il comune può sospendere l’attività, intimare l’adempimento, provvedere d’ufficio o, nei casi più gravi, revocare l’autorizzazione e incamerare la garanzia fideiussoria, con rivalsa per eventuali maggiori spese.

Coltivazione nei corsi d’acqua

La coltivazione nei corsi d’acqua è autorizzata dalla Regione solo per finalità strettamente connesse alla regimazione delle acque e nel rispetto della normativa di settore e della disciplina paesaggistica. Si applicano regole specifiche anche per la vigilanza regionale e per le sanzioni in caso di irregolarità.

Cessione dell’autorizzazione, revoca per pubblico interesse e ricorsi

Le autorizzazioni sono personali e non cedibili senza assenso dell’amministrazione che le ha rilasciate; la cessione può essere frazionata fino a tre lotti e il cessionario subentra negli obblighi e nelle garanzie. La richiesta di subentro va presentata entro 30 giorni dall’atto di trasferimento o entro 120 giorni dall’apertura della successione, pena decadenza. Comune e Regione possono revocare l’autorizzazione per sopravvenuto pubblico interesse; il titolare che ne faccia richiesta entro 90 giorni ha diritto a un equo indennizzo, determinato dalla Giunta regionale. Contro i provvedimenti comunali di diniego o revoca è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni.

Recupero delle cave dismesse e incentivi ai materiali alternativi

La Regione promuove il recupero ambientale delle cave dismesse finanziando i comuni che non dispongono di cave attive e non percepiscono il contributo ambientale, sulla base di un programma di recupero e del censimento dei siti abbandonati. Gli interventi sono individuati sentita la struttura regionale competente in materia di territorio e urbanistica. È inoltre previsto un avviso pubblico regionale per incentivi a ricerca, sperimentazione, produzione e lavorazione di materiali alternativi e al recupero dei materiali da demolizione, restauro, ristrutturazione, sbancamenti e drenaggi.

Vigilanza, sospensione, cessazione e sanzioni

La vigilanza sull’osservanza della legge, delle autorizzazioni e della convenzione è attribuita ai comuni; la Regione vigila in via specifica sulla coltivazione nei corsi d’acqua e sulle norme di polizia mineraria, cave e acque. Il titolare deve consentire l’accesso ai vigilanti. In caso di inosservanze il comune può disporre la sospensione dell’attività e, nei casi gravi o reiterati o per mancato adeguamento, la revoca dell’autorizzazione. In assenza di autorizzazione, il comune ordina la cessazione dell’attività e il recupero dell’area, con possibile esecuzione d’ufficio e segnalazione all’autorità giudiziaria. Sono previste sanzioni pecuniarie per:

  • ricerca senza autorizzazione o proseguita dopo sospensione/revoca/scadenza: da 10.000 a 100.000 euro;
  • coltivazione senza autorizzazione o proseguita oltre i limiti: da 35.000 a 350.000 euro;
  • violazione dell’obbligo di accesso ai vigilanti: da 3.000 a 30.000 euro;
  • ritardo nel pagamento del contributo ambientale, con maggiorazioni progressive del 10%, 30% o 50% a seconda del ritardo. Decorso inutilmente l’ultimo termine, il comune procede alla riscossione coattiva.

Disposizioni transitorie

La legge contiene una disciplina transitoria molto ampia, oggi in larga parte esaurita, relativa a:

  • piani stralcio del PRAE;
  • apertura di nuove cave e torbiere prima dell’adeguamento dei PTPG;
  • procedimenti istruttori già avviati;
  • attività in aree vincolate;
  • attività regolarmente autorizzate al momento dell’entrata in vigore;
  • proroghe e rinnovi delle autorizzazioni in scadenza;
  • attività estrattive non ricomprese nella l.r. 30/2001;
  • applicazione transitoria del regolamento regionale. Per le attività già esistenti, la legge prevede obblighi di adeguamento documentale, versamento del contributo ambientale, aggiornamento delle garanzie fideiussorie e, in alcuni casi, la prosecuzione dell’attività fino alla scadenza originaria o per il tempo strettamente necessario al completamento del piano.

Regime finanziario e copertura degli oneri

Gli oneri della legge gravano su specifici capitoli di bilancio regionale, distinti tra spese in conto capitale e spese correnti. Il 80% delle entrate da contributo ambientale è destinato al capitolo dedicato alla valorizzazione delle risorse di cava e al recupero ambientale; il restante 20% copre le attività correnti regionali connesse all’attuazione della legge.

Deprecazione pratica della legge

La disciplina conserva rilievo generale sul piano sistematico, ma molte previsioni transitorie e di prima applicazione sono ormai superate. Tuttavia il nucleo regolatorio su autorizzazioni, vigilanza, contributi e recupero ambientale resta ancora utile come quadro di riferimento regionale, salvo gli effetti delle successive modifiche legislative e delle abrogazioni intervenute.

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