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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26691/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da una struttura sanitaria privata accreditata per ottenere il pagamento di una differenza di corrispettivi relativi a prestazioni sanitarie rese nell’anno 2007. L’azienda sanitaria ha proposto opposizione deducendo che la struttura aveva superato il budget annuale assegnato e che, per effetto del meccanismo di regressione tariffaria previsto da disposizioni regionali e da un accordo con le strutture private accreditate, la remunerazione delle prestazioni doveva essere ridotta. Il Tribunale ha accolto l’opposizione e la Corte d’appello ha confermato. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 8-ter e 8-quater del d.lgs. 502/1992, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare la controversia come relativa alla legittimità della regressione tariffaria anziché al mancato superamento del tetto di spesa, con conseguente errata allocazione dell’onere della prova; inoltre ha invocato la violazione di norme costituzionali, delle disposizioni sul sistema di regressione tariffaria e del contratto tra le parti, contestando che l’amministrazione potesse fissare unilateralmente la regressione senza provarne i presupposti e senza tempestivo monitoraggio e comunicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello non aveva invertito l’onere della prova ma aveva rilevato che la contestazione della ricorrente riguardava solo la tardività/legittimità degli atti di regressione tariffaria, profilo reputato non idoneo a smentire l’efficacia della deliberazione e il superamento del budget. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché non scalfiva la ratio principale, sia perché la dedotta violazione di legge era formulata in modo generico, senza specifiche argomentazioni dimostrative del contrasto tra la sentenza impugnata e le norme richiamate. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova va distribuito in base alla natura costitutiva, impeditiva o condizionante dei fatti dedotti; nel caso affrontato, la Corte richiama il principio per cui la parte che fa valere il credito deve provare i fatti costitutivi, mentre la prova del fatto impeditivo o delle condizioni che fanno sorgere il diritto oltre il budget segue la regola generale dell’onere probatorio.

  • artt. 8-ter e 8-quater d.lgs. n. 502/1992

    Richiamati come base normativa del sistema di accreditamento e della regolazione dei rapporti con le strutture sanitarie private, in relazione ai budget e ai meccanismi di remunerazione/regressione tariffaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge in cassazione deve essere dedotta con specifiche argomentazioni che dimostrino il contrasto della decisione con la norma o con la sua interpretazione consolidata; una censura generica è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è scrutinabile solo nei limiti del vizio di motivazione denunciabile, ma non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito non adeguatamente censurata.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato come strumento di acquisizione di documenti da terzi, a conferma che gli elementi relativi ai budget regionali erano, in ipotesi, acquisibili anche tramite ordine di esibizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • Cass. Sez. U. n. 23535/2019

    Richiamata per il principio sull’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

  • Cass. n. 3403/2018

    Richiamata dalla sentenza impugnata come precedente in tema di onere probatorio nella materia dei budget sanitari.

  • Sez. L, ord. n. 17570/2020

    Richiamata per affermare che la violazione di legge va dedotta in modo specifico e argomentato.

  • Sez. U, sent. n. 23745/2020

    Richiamata per il medesimo principio di specificità del motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tra struttura sanitaria accreditata e azienda sanitaria sulla remunerazione delle prestazioni, occorre distinguere tra contestazione del mancato superamento del budget e contestazione della legittimità dei provvedimenti di regressione tariffaria: la diversa qualificazione della lite incide sulla distribuzione dell’onere probatorio.
  • La censura per violazione di legge in cassazione è inammissibile se si limita a richiamare formalmente le norme senza spiegare, in modo specifico, quale affermazione in diritto della sentenza sarebbe incompatibile con esse.
  • La doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può risolversi in una diversa lettura delle risultanze di merito, ma deve colpire effettivamente il percorso argomentativo decisivo posto a fondamento della sentenza.
  • La tardività o illegittimità di atti amministrativi di regressione tariffaria non determina, di per sé, la perdita del potere dell’amministrazione di verificare il superamento dei tetti di spesa né comporta automaticamente il diritto alla remunerazione di prestazioni eccedenti le risorse disponibili.
  • Quando il thema probandum concerne dati di programmazione sanitaria di livello regionale, la prova può essere acquisita anche tramite gli ordinari strumenti di istruzione, inclusa l’esibizione a terzi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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