Cassazione Civile, Ordinanza n. 26689/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta per ottenere l'ammissione di un credito di euro 157.211,00, indicato come saldo debitore di un conto corrente intestato alla società poi fallita presso una banca. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'opposizione. Contro il decreto è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto analitico, perché la Corte si sofferma soprattutto su una sopravvenuta rinuncia e su un accordo transattivo intervenuti nel corso del giudizio di legittimità. In particolare, è stato depositato un atto con cui soggetti succeduti alla posizione della ricorrente e del creditore originario hanno dichiarato di rinunciare al ricorso; la Corte ha però rilevato che tale rinuncia, provenendo da soggetti diversi dalla ricorrente costituita in cassazione, non era idonea da sola a determinare l'estinzione del giudizio. Nondimeno, lo stesso atto dava conto di un accordo transattivo più ampio, con cui le parti avevano rinunciato definitivamente a tutte le rispettive pretese e domande e dichiarato di non aver più nulla a pretendere reciprocamente: ciò è stato ritenuto sufficiente per affermare la cessazione della materia del contendere e quindi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che l'accordo transattivo intervenuto tra le parti aveva estinto la pretesa azionata nell'opposizione allo stato passivo e aveva fatto venire meno l'interesse alla decisione sul merito. Ha altresì disposto l'integrale compensazione delle spese processuali. La Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione del giudizio non è derivata da una ordinaria declaratoria di inammissibilità o dal rigetto nel merito, ma da una sopravvenienza che ha eliminato l'interesse alla decisione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso deve provenire dalla parte costituita o comunque da soggetto legittimato secondo le forme processuali; un atto proveniente da soggetti diversi dalla ricorrente costituita non è di per sé idoneo a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.
La successione a titolo universale nel diritto controverso opera anche nel giudizio di cassazione, ma il successore che intenda proseguire il giudizio deve allegare e documentare la propria qualità con modalità idonee a garantire il contraddittorio.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso ha facoltà di impugnare la sentenza di merito, ma non può costituirsi come interventore nel giudizio di cassazione già pendente in mancanza di espressa previsione normativa.
È consentito il deposito di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso per cassazione, compresa la documentazione inerente alla successione o alla sopravvenuta definizione transattiva della controversia.
Le memorie depositate in vista della decisione hanno funzione meramente illustrativa e non sostituiscono gli atti necessari a costituire validamente il successore nel giudizio.
Anche le memorie previste nel procedimento camerale hanno funzione illustrativa e non valgono, da sole, quale atto costitutivo o di intervento del successore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il meccanismo sanzionatorio del contributo unificato aggiuntivo non si applica quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere determinata da un fatto sopravvenuto che elimina l'interesse alla decisione.
È richiamata solo per descrivere la posizione della società cessionaria/procuratrice del credito controverso nell'ambito dell'operazione di cessione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta definizione transattiva della controversia può determinare la cessazione della materia del contendere quando la rinuncia non riguarda solo la prosecuzione del ricorso, ma investe anche la pretesa sostanziale azionata in giudizio.
- La rinuncia al ricorso proveniente da un soggetto diverso dalla parte costituita non è di per sé sufficiente a estinguere il giudizio se non risulta rispettata la disciplina processuale della successione o della sostituzione nel rapporto processuale.
- Il successore a titolo universale deve documentare la propria qualità e partecipare al contraddittorio con un atto idoneo e notificato alla controparte; il mero deposito in cancelleria non basta.
- Il successore a titolo particolare non ha, nel giudizio di cassazione pendente, una legittimazione generale a intervenire, salvo diversa previsione normativa.
- Quando la causa si chiude per cessazione della materia del contendere, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese e non applicare il contributo unificato aggiuntivo previsto per i casi di rigetto o ordinaria inammissibilità.
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