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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26686/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI emesso per il recupero dell'imposta dovuta in relazione all'anno 2011 su terreni del contribuente che il Comune riteneva edificabili. In primo grado l'impugnazione dell'atto era stata accolta; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale ha riformato integralmente la decisione, ritenendo da un lato apparente o non adeguata la motivazione della sentenza di primo grado, fondata per relationem su altra pronuncia relativa a diverso periodo d'imposta, e dall'altro edificabili i terreni perché inseriti in una variante al PRG approvata con delibera consiliare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.l. 223/2006, indipendentemente dall'approvazione regionale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze, sostenendo che la CTR avesse solo censurato la motivazione del primo giudice senza una reale ratio decidendi; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, assumendo che l'edificabilità considerata dalla CTR fosse solo parziale o potenziale, essendo mancato un piano attuativo e una convenzione urbanistica; con il terzo ha dedotto violazione degli artt. 2, 5 e 9 del d.lgs. 504/1992, sostenendo che la base imponibile non dovesse essere determinata sul valore edificatorio ma sul reddito dominicale rivalutato, trattandosi di area condotta ad uso agricolo. Il Comune intimato non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la sentenza d'appello conteneva una autonoma e chiara ratio decidendi, basata sull'accertata edificabilità dei terreni per l'inserimento nella variante al PRG, sicché il contribuente difettava di interesse a censurare il solo profilo motivazionale relativo alla sentenza di primo grado. Ha poi rigettato i secondi due motivi, trattati congiuntamente, affermando che le questioni relative alla natura solo parziale o meramente potenziale dell'edificabilità e alla pretesa applicazione del criterio del reddito dominicale implicavano eccezioni fondate su fatti impeditivi o modificativi della fattispecie impositiva e avrebbero dovuto essere specificamente riproposte in appello; in mancanza di riproposizione, esse dovevano intendersi rinunciate ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 346 c.p.c., applicabile anche se l'appellato è rimasto contumace. La Corte ha inoltre ribadito che, ai fini ICI, il criterio del reddito dominicale per terreni agricoli si applica solo quando sia accertata non solo la destinazione agricola ma anche la conduzione diretta del fondo da parte del contribuente. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con statuizione sull'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che censura la motivazione della sentenza impugnata quando la decisione d'appello contenga una ratio decidendi autonoma, esplicita e sufficiente a sorreggerla; in tal caso manca anche l'interesse a impugnare il solo profilo motivazionale relativo alla sentenza di primo grado.
  • Nel contenzioso tributario i motivi dell'opposizione all'atto impositivo costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento; il giudice non può fondare la decisione su questioni o fatti non dedotti, e le eccezioni fondate su fatti impeditivi o modificativi devono essere specificamente riproposte in appello se non accolte in primo grado.
  • L'art. 346 c.p.c., applicabile al processo tributario tramite l'art. 56 d.lgs. 546/1992, comporta che le domande e le eccezioni non accolte in primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, anche se la parte vittoriosa in primo grado è rimasta contumace in appello.
  • Ai fini ICI, la qualificazione di un terreno come agricolo ai fini del criterio di determinazione della base imponibile richiede non solo la destinazione agricola, ma anche la conduzione diretta del fondo da parte del contribuente; in difetto di tale requisito, non opera il parametro del reddito dominicale rivalutato.
  • L'inserimento di un terreno in una variante del piano regolatore generale è idoneo a fondare l'edificabilità rilevante ai fini ICI secondo il criterio richiamato dalla Corte, indipendentemente dall'approvazione regionale della variante, nei termini valorizzati dalla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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