Cassazione Civile, Ordinanza n. 26688/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto al giudice la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta in favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio. Il giudice di merito aveva accolto la domanda sostanziale e liquidato la somma richiesta, ma aveva omesso di provvedere sulle spese del procedimento di opposizione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, il vizio di omessa pronuncia ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., lamentando che il giudice non avesse regolato le spese di lite nonostante la soccombenza del Ministero. In via preliminare aveva anche chiesto la rimessione in termini per un problema di deposito telematico del ricorso, poi ritenuto non ostativo perché la ricevuta di consegna risultava generata dal sistema.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo sul regime delle spese: la loro mancata regolazione integra omessa pronuncia, poiché il giudice deve provvedere sulle spese anche in assenza di apposita domanda quando definisce il procedimento. Accogliendo il ricorso, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Ha quindi condannato il Ministero a pagare al ricorrente le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità, con liquidazione distinta per ciascuna fase, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
consente di censurare il vizio processuale derivante da omessa pronuncia sulla regolamentazione delle spese.
impone al giudice di provvedere alla liquidazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza nel provvedimento che definisce il giudizio.
la statuizione sulle spese, conseguenza del riconoscimento del diritto della parte vittoriosa, deve essere resa dal giudice anche senza domanda espressa.
consente alla Corte di decidere nel merito sulla regolamentazione delle spese quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
consente la difesa personale del professionista senza che ciò elimini la natura professionale dell'attività svolta.
art. 1, comma 3, D.P.R. 115/2002
richiamato per evidenziare la possibilità per il professionista di esercitare personalmente la difesa nel procedimento di liquidazione del compenso.
Massime di principio
- La mancata pronuncia sulle spese di lite in un procedimento contenzioso integra un vizio di omessa pronuncia quando il giudice non vi provveda né nel dispositivo né nella motivazione del provvedimento definitorio.
- La statuizione sulle spese è dovuta in applicazione del principio di soccombenza anche se la parte vittoriosa non abbia formulato una domanda espressa sul punto.
- La difesa personale del professionista nel procedimento di liquidazione del proprio compenso non fa venire meno la natura professionale dell'attività prestata e non esclude il diritto alla liquidazione secondo le regole tariffarie e della soccombenza.
- Quando la questione riguarda esclusivamente la regolazione delle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.
Come è indicizzato
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