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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26692/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguardava tre ingiunzioni di pagamento emesse per il contributo consortile irriguo fisso (codice 750), destinato a coprire spese fisse di manutenzione e gestione degli impianti irrigui, richiesto a una società proprietaria di terreni ubicati nel distretto irriguo. I giudici di merito avevano annullato la pretesa ritenendo che il Consorzio non potesse riscuotere i ruoli in mancanza di un piano di classifica vigente ed efficace e, inoltre, che non fosse stato provato un beneficio fondiario concreto, anche per la mancata distribuzione di acqua negli anni considerati. Nel ricorso per cassazione il Consorzio deduceva violazione degli artt. 860 e 2697 c.c., dell’art. 10 r.d. n. 215/1933 e dell’art. 2 l.r. Puglia n. 8/2005, sostenendo che la normativa regionale aveva sospeso solo la riscossione dei contributi relativi alle spese variabili (codice 630), non già di quelli fissi (codice 750), e che il piano di classifica era comunque valido per tali contributi. Il ricorrente affermava inoltre che i fondi della società traevano un vantaggio economico diretto dall’inclusione nel distretto irriguo, sicché il beneficio fondiario doveva ritenersi sussistente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che la l.r. Puglia n. 8/2005 avesse sospeso soltanto la riscossione dei contributi di cui al codice tributo 630, lasciando ferma quella dei contributi fissi codice 750, che trovano fondamento negli artt. 860 c.c. e 19 r.d. n. 215/1933. Ha inoltre richiamato i principi consolidati sulla presunzione di debenza dei contributi di bonifica in presenza di piano di classifica e perimetro di contribuenza, con conseguente onere del consorziato di provare la non debenza o l’inesattezza della pretesa, rilevando che il giudice di merito non aveva correttamente applicato tali regole né aveva adeguatamente considerato le allegazioni del Consorzio circa l’inclusione delle particelle nelle opere irrigue.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di norme sostanziali e tributarie.

  • art. 860 c.c.

    Costituisce il fondamento normativo dell’obbligo di contribuzione consortile in presenza del beneficio derivante dalle opere di bonifica.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il criterio di riparto dell’onere della prova: in presenza di piano di classifica e perimetro di contribuenza, il contribuente deve provare la non debenza o l’inesattezza della pretesa.

  • art. 10 r.d. n. 215 del 1933

    È richiamato quale base normativa del contributo di bonifica e della presunzione di vantaggio per gli immobili inclusi nel comprensorio.

  • art. 19 r.d. n. 215 del 1933

    È richiamato, insieme all’art. 860 c.c., come fondamento del contributo per spese fisse di irrigazione.

  • art. 11 r.d. n. 215 del 1933

    È richiamato per il presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio valutato nel piano di classifica.

  • art. 2 l.r. Puglia n. 8 del 2005

    La Corte interpreta la norma nel senso che la sospensione riguarda solo la riscossione dei contributi di cui al codice tributo 630, non anche quelli fissi codice 750.

Massime di principio

  • Nei contributi di bonifica, l’approvazione del piano di classifica e l’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza fanno presumere la sussistenza del beneficio fondiario e la legittimità della pretesa contributiva.
  • Quando il piano di classifica e il perimetro di contribuenza sono efficaci, l’onere di provare la non debenza del contributo, l’inesattezza della pretesa o l’assenza del beneficio grava sul consorziato.
  • Se una legge speciale sospende espressamente solo una specifica categoria di contributi, non può estendersi per interpretazione alla diversa categoria non menzionata, specie quando quest’ultima trova autonoma base legale.
  • In sede di legittimità è censurabile la decisione di merito che, negando la debenza del contributo consortile, ometta di applicare correttamente le regole sul riparto dell’onere probatorio e non valuti le allegazioni specifiche del Consorzio sulla ricaduta del fondo nelle opere irrigue.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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