Cassazione Civile, Ordinanza n. 20240/2025 del 19/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da dodici avvisi di accertamento emessi per IRAP e IVA nei confronti della società e per IRPEF nei confronti dei soci, relativi agli anni d'imposta 2007-2010. Gli accertamenti si fondavano sul rinvenimento, presso un'altra società, di una contabilità parallela riferibile alla contribuente e sulle dichiarazioni del legale rappresentante di tale terza società. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo tali elementi sufficienti a sorreggere l'atto impositivo. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente; omessa pronuncia o omesso esame delle domande riproposte in appello; violazione della disciplina sul contraddittorio endoprocedimentale, dei limiti e delle modalità dell'accertamento e delle presunzioni; omesso esame di fatti decisivi; richiesta di decisione nel merito da parte della Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di appello solo apparente e quindi nulla, ha rigettato il quinto motivo che chiedeva la decisione nel merito, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha evidenziato che la CTR si era limitata a richiamare l'esistenza della contabilità parallela e alcune dichiarazioni, senza spiegare in modo percepibile le ragioni logico-giuridiche del rigetto dei plurimi rilievi dei contribuenti; ciò integra un vizio di motivazione rilevante come error in procedendo. Non è stata possibile la decisione nel merito perché permanevano molteplici questioni di fatto non esaminate.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
impone che la sentenza sia sorretta da motivazione effettivamente intellegibile e controllabile; la motivazione solo apparente integra vizio di legittimità rilevante
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nelle sentenze tributarie è necessario che la motivazione renda percepibili le ragioni della decisione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione apparente/omessa determina nullità della sentenza deducibile in cassazione
richiamato quale parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia
richiamato dai ricorrenti in relazione all'omessa pronuncia sulle domande riproposte
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di domande ed eccezioni riproposte in appello nel processo tributario
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro di censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dai ricorrenti in tema di garanzie procedimentali del contribuente
art. 41, § 2, lett. a) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato a sostegno del diritto al contraddittorio nel procedimento
art. 10, comma 4 bis, l. 8 maggio 1998, n. 146
richiamato tra le norme sulla verifica e sull'accertamento fiscale
art. 1, comma 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296
richiamato dai ricorrenti
art. 32, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione ai poteri istruttori e ai limiti dell'accertamento
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dai ricorrenti
art. 41 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dai ricorrenti
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dai ricorrenti
art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato dai ricorrenti
art. 54, secondo e quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dai ricorrenti
richiamato in relazione all'onere della prova e all'utilizzo degli elementi presuntivi
richiamato per le presunzioni semplici
richiamato per i requisiti delle presunzioni semplici
richiamato per la memoria depositata in vista della decisione in camera di consiglio
richiamato per la eventuale partecipazione dell'Agenzia alla discussione orale
Massime di principio
- Si ha motivazione apparente, e quindi nullità della sentenza, quando il giudice espone argomentazioni solo formalmente esistenti ma obiettivamente inidonee a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito e a consentire il controllo sulla decisione.
- Nel processo tributario la CTR deve confrontarsi con i plurimi rilievi in fatto e in diritto dedotti dalle parti; un richiamo generico a pochi elementi probatori non basta se non chiarisce perché tali elementi siano ritenuti sufficienti a sorreggere l'accertamento.
- La presenza di questioni di fatto non esaminate impedisce alla Corte di cassazione di decidere la causa nel merito, rendendo necessario il rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
- La censura per motivazione apparente attiene a un error in procedendo e può essere ravvisata dalla sola lettura della sentenza, senza necessità di confronto con le risultanze di causa.
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