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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20240/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da dodici avvisi di accertamento emessi per IRAP e IVA nei confronti della società e per IRPEF nei confronti dei soci, relativi agli anni d'imposta 2007-2010. Gli accertamenti si fondavano sul rinvenimento, presso un'altra società, di una contabilità parallela riferibile alla contribuente e sulle dichiarazioni del legale rappresentante di tale terza società. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo tali elementi sufficienti a sorreggere l'atto impositivo. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente; omessa pronuncia o omesso esame delle domande riproposte in appello; violazione della disciplina sul contraddittorio endoprocedimentale, dei limiti e delle modalità dell'accertamento e delle presunzioni; omesso esame di fatti decisivi; richiesta di decisione nel merito da parte della Cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di appello solo apparente e quindi nulla, ha rigettato il quinto motivo che chiedeva la decisione nel merito, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha evidenziato che la CTR si era limitata a richiamare l'esistenza della contabilità parallela e alcune dichiarazioni, senza spiegare in modo percepibile le ragioni logico-giuridiche del rigetto dei plurimi rilievi dei contribuenti; ciò integra un vizio di motivazione rilevante come error in procedendo. Non è stata possibile la decisione nel merito perché permanevano molteplici questioni di fatto non esaminate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Si ha motivazione apparente, e quindi nullità della sentenza, quando il giudice espone argomentazioni solo formalmente esistenti ma obiettivamente inidonee a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito e a consentire il controllo sulla decisione.
  • Nel processo tributario la CTR deve confrontarsi con i plurimi rilievi in fatto e in diritto dedotti dalle parti; un richiamo generico a pochi elementi probatori non basta se non chiarisce perché tali elementi siano ritenuti sufficienti a sorreggere l'accertamento.
  • La presenza di questioni di fatto non esaminate impedisce alla Corte di cassazione di decidere la causa nel merito, rendendo necessario il rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
  • La censura per motivazione apparente attiene a un error in procedendo e può essere ravvisata dalla sola lettura della sentenza, senza necessità di confronto con le risultanze di causa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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