Cassazione Civile, Ordinanza n. 20224/2025 del 19/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni 2010 e 2011, disconoscendo alla società la possibilità di portare in diminuzione del reddito imponibile perdite fiscali pregresse maturate nel triennio 2001-2003. Secondo l'Amministrazione, l'operazione societaria che aveva portato il gruppo a detenere la partecipazione nella società contribuente era funzionale ad acquisire un soggetto con i requisiti per fruire indebitamente delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 383 del 2001 e del regime di riporto delle perdite, integrando un abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 212/2000. La CTR aveva respinto gli appelli dell'Ufficio ritenendo, da un lato, che il termine di decadenza ex art. 43 D.P.R. n. 600/1973 decorresse dall'anno di maturazione delle perdite e non da quello del loro utilizzo, e, dall'altro, che non fosse stata provata l'abusività dell'operazione. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 43 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 102 TUIR (vecchia formulazione, poi art. 84) per errata individuazione del dies a quo del potere accertativo; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, per omesso esame dei presupposti di fatto e di diritto dell'abuso del diritto; 3) violazione dell'art. 10-bis L. n. 212/2000 per erronea esclusione dell'abuso. La contribuente resistiva con controricorso e ricorso incidentale condizionato per violazione dell'art. 57 D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo l'inammissibilità degli appelli dell'Ufficio per difetto di specificità.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi del ricorso principale né quello incidentale condizionato, perché ha accolto l'istanza della contribuente di declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022. Ha verificato che le controversie erano definibili, che l'Agenzia era parte, che i ricorsi introduttivi erano stati notificati entro la data utile, che le domande di definizione erano state presentate entro il 30 settembre 2023, che era stato versato integralmente il dovuto (pari al 5% del valore della controversia, essendo l'Ufficio soccombente nei gradi di merito) e che non risultava notificato diniego entro il 30 settembre 2024. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate; esclusa, inoltre, l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Invocato dall'Ufficio per sostenere che il termine per l'accertamento decorresse dall'utilizzo delle perdite e non dalla loro maturazione.
art. 102 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Richiamato nella vecchia formulazione per il regime di riporto delle perdite, poi corrispondente all'attuale art. 84 TUIR.
art. 84 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Indicata come corrispondente all'originario art. 102 nel testo applicabile ratione temporis secondo la ricostruzione dell'Ufficio.
Norma evocata per qualificare la fattispecie come abuso del diritto/elusione fiscale, ma la Corte non ne ha esaminato il merito per l'intervenuta estinzione.
Richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente della sentenza tributaria di appello.
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato per sostenere l'inammissibilità degli appelli dell'Ufficio per difetto di specificità.
art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022
commi 186, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200
Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, prevede i requisiti di accesso, il pagamento dovuto, la sospensione del processo e la declaratoria di estinzione una volta depositata la prova della domanda e del versamento.
art. 1, comma 193, L. n. 197/2022
Individua le controversie escluse dalla definizione agevolata; la Corte ha ritenuto che le cause in esame non vi rientrassero.
art. 1, comma 194, L. n. 197/2022
Stabilisce il perfezionamento della definizione con domanda e pagamento; la Corte ha verificato l'integrale versamento.
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
Prevede che, in caso di deposito della documentazione, il processo sia dichiarato estinto e che le spese restino a carico di chi le ha anticipate.
art. 1, comma 200, L. n. 197/2022
Rileva per il mancato notificato diniego della definizione entro il termine previsto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo perché la definizione del giudizio non rientra nelle ipotesi tipiche di inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale.
Norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio.
art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per la determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria rientra nella disciplina della definizione agevolata e il contribuente deposita la prova della domanda e dell'integrale pagamento dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale di legge.
- La verifica della definibilità della controversia richiede il controllo puntuale dei presupposti normativi: natura tributaria della lite, pendenza del giudizio, inclusione nel perimetro oggettivo della legge, tempestività della domanda, pagamento del dovuto e assenza di diniego nei termini.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata impedisce la pronuncia sui motivi principali e incidentali, anche se attinenti a questioni di decadenza, abuso del diritto o specificità dei motivi di appello.
- Il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto quando il giudizio si chiude per estinzione derivante da definizione agevolata, poiché tale esito non coincide con le ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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