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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20215/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso due avvisi di accertamento, per gli anni d'imposta 2007 e 2008, rideterminando in via sintetica il reddito della contribuente ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva: possesso di due autovetture, proprietà al 50% dell'abitazione principale, pagamento di rate di mutuo e, soprattutto, spese per incrementi patrimoniali sostenute nel 2010 per 227.000 euro (acquisto di un terreno edificabile e della nuda proprietà di un immobile). La CTP aveva accolto solo le censure relative alle autovetture; la CTR, invece, aveva annullato integralmente gli avvisi, ritenendo che la contribuente avesse provato disponibilità finanziarie per 190.000 euro e che, detratta tale somma, il reddito accertato si discostasse di meno del 25% da quello dichiarato. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che: residuavano comunque 37.000 euro di spesa da giustificare, da ripartire sui quattro anni precedenti; dovevano essere considerati anche gli altri indici di capacità contributiva; il reddito complessivamente accertabile restava comunque superiore di un quarto a quello dichiarato. La controricorrente eccepiva l'inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza e perché volto in realtà a contestare un apprezzamento di fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Ha osservato che la CTR aveva circoscritto la controversia alle sole spese per incrementi patrimoniali, poiché l'Ufficio aveva prestato acquiescenza al capo della sentenza di primo grado relativo ai beni-indice (autovetture e immobile). Ha inoltre rilevato che il giudice regionale, una volta accertata la prova di disponibilità finanziarie per 190.000 euro a fronte di una spesa di 227.000 euro, aveva affermato che il reddito accertato, al netto di tale disponibilità, non si discostava di oltre il 25% da quello dichiarato, con motivazione che non si poneva in contrasto con l'art. 38, comma 4 e 5, citato. La censura dell'Agenzia, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità; ove intesa come errore di calcolo, sarebbe stata comunque deducibile solo tramite correzione ex artt. 287 ss. c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e l'Agenzia condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600 del 1973

    comma 5: "qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti"

    L'accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali richiede la presunzione di sostenimento della spesa con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno dell'investimento e nei quattro precedenti; se il contribuente prova disponibilità finanziarie proprie, la spesa va ridotta di quanto giustificato e va verificato se residui comunque uno scostamento superiore al quarto rispetto al reddito dichiarato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.

  • artt. 287 e seguenti c.p.c.

    Un preteso errore di calcolo del giudice di merito non è deducibile con ricorso per cassazione, ma va fatto valere con il procedimento di correzione degli errori materiali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione pubblica esentata tramite prenotazione a debito.

  • art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012

    Richiamato come base della prenotazione a debito per le amministrazioni pubbliche.

  • art. 158, comma 1, lettera a, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento delle imposte e tasse processuali mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la veste formale del vizio di diritto, si mira a contestare la valutazione delle prove o l'accertamento di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • In tema di accertamento sintetico del reddito, quando l'Ufficio fonda la rettifica su spese per incrementi patrimoniali, il contribuente può vincere la presunzione dimostrando la disponibilità di risorse finanziarie idonee a giustificare, in tutto o in parte, l'investimento; il giudice deve poi verificare se, residuando una parte non giustificata, il reddito accertabile superi o meno la soglia di legge.
  • L'eventuale errore di calcolo contenuto nella sentenza di merito non integra di regola un motivo di ricorso per cassazione, ma va corretto attraverso il rimedio della correzione degli errori materiali.
  • Se la questione non è stata devoluta al giudice di appello o è stata definita con acquiescenza, non può essere riesaminata in sede di legittimità in assenza di specifica censura sulla relativa statuizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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