Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20207/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica a un soggetto di una cartella di pagamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2009, emessa nei suoi confronti quale coobbligato in solido della società fallita di cui era socio di maggioranza, amministratore unico e liquidatore. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la CTR aveva accolto le impugnazioni dell'Agenzia delle entrate e dell'agente della riscossione. Il contribuente ha quindi proposto due ricorsi per cassazione contro due sentenze di appello sostanzialmente identiche, deducendo: 1) la violazione delle norme processuali sul litisconsorzio/riunione dei giudizi di appello, perché la CTR non aveva riunito i due appelli separatamente proposti avverso la medesima sentenza di primo grado; 2) la nullità del giudizio per mancata comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza, assumendo di non aver ricevuto tale avviso per un'erronea affermazione della CTR circa la sua mancata costituzione; 3) la violazione dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 19 d.lgs. 46/1999, sostenendo che non gli fosse stato notificato un atto motivato di responsabilità e che comunque quella disciplina non fosse applicabile all'IVA. I due ricorsi sono stati riuniti in cassazione.

La decisione

La Corte ha preliminarmente riunito i due procedimenti per connessione soggettiva e oggettiva. Ha poi rigettato i motivi relativi alla mancata riunione degli appelli, rilevando che i due gravami avevano comunque avuto uno svolgimento sostanzialmente unitario, decisi dallo stesso collegio e con contenuto sostanzialmente analogo, senza pregiudizio per il contribuente e senza concreto rischio di giudicati contrastanti, anche perché i provvedimenti erano stati tempestivamente impugnati. Ha rigettato anche la censura sull'omesso avviso di fissazione dell'udienza, perché il contribuente non si era costituito nel procedimento definito con una delle due sentenze e quindi non aveva diritto alla comunicazione dell'udienza. Quanto ai motivi relativi alla responsabilità del socio-amministratore-liquidatore, la Corte li ha dichiarati inammissibili per difetto di specificità/autosufficienza: il ricorrente non aveva trascritto la cartella di pagamento né chiarito, con gli atti rilevanti, a quale titolo gli fosse stata richiesta la somma. In conclusione, i ricorsi riuniti sono stati rigettati, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 29, 49 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le norme processuali del contenzioso tributario invocate non imponevano, nel caso concreto, una sanzione per la mancata riunione formale dei due appelli, ove gli stessi avessero comunque avuto uno svolgimento unitario.

  • artt. 331 e 335 c.p.c.

    La mancata riunione di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza non determina, di per sé, improcedibilità o nullità, in assenza di una specifica previsione sanzionatoria e in mancanza di giudicato o pregiudizio concreto.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa non risultava leso, perché il soggetto non costituito in quel grado non aveva diritto alla comunicazione dell'avviso di trattazione.

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché non adeguatamente specificata; la Corte non ha affermato in modo definitivo, nel dispositivo motivato, l'applicabilità o meno della norma all'IVA, rilevando soltanto la genericità delle doglianze e l'assenza di autosufficienza.

  • art. 19 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla riscossione, ma senza adeguato supporto specifico nei ricorsi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale era dedotto come nullità della sentenza e del procedimento, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili in base ai rispettivi profili.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poiché il ricorso è stato rigettato ed è successivo al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato solo in via indiretta nella regola sull'onere di allegazione/prova, ma il punto decisivo è l'insufficienza e non specificità delle censure del ricorrente.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    Il ricorrente sosteneva che fosse applicabile solo alle imposte dirette e non all'IVA; la Corte non ha deciso il merito di tale questione, fermandosi all'inammissibilità per difetto di specificità.

Massime di principio

  • La mancata riunione formale di appelli separatamente proposti contro la stessa sentenza non determina automaticamente nullità o improcedibilità se le impugnazioni hanno in concreto seguito un iter unitario, sono state discusse e decise contestualmente e non emerge un pregiudizio concreto per la parte.
  • La censura relativa alla mancata comunicazione dell'udienza è infondata quando la parte non risulta costituita nel relativo grado di giudizio, poiché il diritto all'avviso presuppone la rituale costituzione in quel procedimento.
  • Nel ricorso per cassazione le doglianze che richiamano atti del giudizio di merito devono rispettare il principio di autosufficienza: occorre indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • Quando il ricorrente contesta la fonte o il titolo della propria responsabilità patrimoniale in materia tributaria, deve trascrivere o quantomeno rappresentare compiutamente l'atto impositivo o di riscossione e gli elementi essenziali da cui la responsabilità deriverebbe.
  • In assenza di una sanzione processuale espressa, la violazione di regole di riunione delle impugnazioni va valutata alla luce del concreto pregiudizio e dell'effettiva tutela del diritto di difesa, non della sola irregolarità formale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.