Cassazione Civile, Ordinanza n. 20214/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 nei confronti di un contribuente operante nel settore dell'allevamento, contestando ricavi non contabilizzati e non dichiarati e procedendo a rideterminazione induttiva del reddito d'impresa, del valore della produzione netta e del volume d'affari, con irrogazione delle sanzioni. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento degli atti in primo grado. L'Amministrazione aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo tardiva la notifica rispetto al termine lungo di impugnazione. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 327 c.p.c. e dell'art. 39, comma 12, D.L. 98/2011, perché la CTR non aveva applicato la sospensione dei termini processuali fino al 30 giugno 2012 per le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro; 2) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia sul merito dell'appello erariale; 3) violazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992 sulla condanna alle spese, fondata sull'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha stabilito che, per entrambe le liti fiscali autonome relative ai due avvisi di accertamento, ricorrevano i presupposti della sospensione dei termini prevista dall'art. 39, comma 12, D.L. 98/2011, poiché le controversie erano pendenti al 1° maggio 2011 e di valore non superiore a 20.000 euro. Ne consegue che l'appello dell'Agenzia, notificato prima del 30 giugno 2012, era tempestivo. Il rigetto dell'eccezione di tardività comporta l'assorbimento degli altri motivi. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché esamini il merito dell'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale norma sul vizio processuale dedotto in cassazione per violazione di norme sul procedimento e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È menzionato in via subordinata per la denunciata violazione/falsa applicazione di legge.
Il termine lungo di impugnazione va computato tenendo conto della sospensione processuale prevista per le liti fiscali interessate dalla disciplina speciale.
art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011
"le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio"
La disposizione si applica alle liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011 e di valore non superiore a 20.000 euro; in tal caso sospende fino al 30 giugno 2012 anche il termine per proporre appello.
È richiamato per la nozione di lite pendente e di lite autonoma cui rinvia l'art. 39, comma 12, D.L. 98/2011.
art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973
È indicato come base del metodo induttivo puro adottato dall'Ufficio nella rideterminazione del reddito.
art. 55 D.P.R. n. 633 del 1972
È indicato come base del metodo induttivo puro adottato dall'Ufficio nella rideterminazione del volume d'affari e dell'imposta.
È invocato per l'asserita omessa pronuncia sul merito dell'appello.
È invocato insieme all'art. 112 c.p.c. per il vizio di omessa pronuncia/motivazione della sentenza impugnata.
art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992
È invocato per contestare la condanna alle spese fondata sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
È richiamato per la cassazione con rinvio.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
È richiamato per la cassazione con rinvio al giudice di merito.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
È richiamato quale norma di coordinamento del processo tributario con il rinvio.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
È richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità nel rinvio.
art. 1, comma 1, L. n. 742 del 1969
È richiamato per la sospensione feriale dei termini nel calcolo della tempestività dell'impugnazione.
È richiamato per la proroga di diritto del termine quando la scadenza cade di sabato.
art. 23-quater, comma 1, D.L. n. 95 del 2012, convertito in L. n. 135 del 2012
È menzionato solo per indicare l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Nelle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro pendenti al 1° maggio 2011, la sospensione prevista dall'art. 39, comma 12, D.L. 98/2011 si estende ai termini per proporre appello, con conseguente tempestività dell'impugnazione proposta entro il 30 giugno 2012.
- Ai fini dell'applicazione della sospensione speciale dei termini processuali occorre verificare congiuntamente la pendenza della lite alla data richiesta dalla legge e il rispetto della soglia di valore; tali presupposti vanno accertati anche con esame diretto degli atti quando la questione è processuale.
- Quando il giudice di merito dichiara tardivo un appello senza considerare una disciplina speciale di sospensione dei termini, la declaratoria di inammissibilità è erronea e va cassata con rinvio per l'esame del merito.
- Se viene accolto il motivo che investe la tempestività dell'appello e ciò rende l'impugnazione ammissibile, restano assorbite le ulteriori censure relative a omessa pronuncia sul merito e alla regolazione delle spese.
- Per "lite autonoma" ai fini della definizione agevolata e della sospensione prevista dalla normativa speciale rileva ciascun singolo atto impositivo, sicché più avvisi di accertamento originano più liti distinte, ciascuna da valutare in concreto rispetto ai presupposti normativi.
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