Cassazione Civile, Ordinanza n. 15782/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti del titolare di un'impresa individuale per l'anno d'imposta 2008, a seguito di PVC che contestava: irregolarità nella contabilizzazione di fatture relative ad acquisti di materiali ferrosi; mancata applicazione corretta del meccanismo del reverse charge; omessa istituzione del registro sezionale; recupero di IVA detratta su operazioni ritenute fittizie con due fornitori individuali; recupero a tassazione di costi e rettifica del reddito d'impresa e del valore della produzione IRAP. La CTR aveva accolto l'appello incidentale del contribuente e rigettato quello dell'Ufficio, annullando l'avviso. L'Agenzia ricorreva per cassazione con sei motivi: 1) nullità per motivazione apparente; 2) ultrapetizione/extrapetizione per aver esteso la decisione oltre i limiti devoluti; 3) violazione delle regole probatorie in tema di operazioni inesistenti e IVA; 4) violazione dell'art. 109 TUIR per avere ritenuto deducibili i costi senza verificare inerenza, certezza e determinatezza; 5) violazione della disciplina IVA sulle operazioni inesistenti, assumendo l'indetraibilità dell'IVA; 6) violazione dell'art. 74 d.P.R. 633/1972 sul reverse charge e sugli obblighi di registrazione. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, inammissibili il terzo, il quinto e il sesto, e fondato il quarto, osservando che la CTR aveva confuso la prova dell'effettività delle operazioni con la diversa verifica della deducibilità dei costi, omettendo di accertare se i costi fossero effettivamente inerenti all'attività d'impresa e corredati dei requisiti di effettività, competenza, certezza e determinabilità richiesti dall'art. 109 TUIR, specie in presenza di contestazioni su operazioni soggettivamente/oggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha accolto soltanto il quarto motivo di ricorso, rigettando gli altri. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al profilo relativo alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette; la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio dovrà riesaminare se i costi contestati siano deducibili alla luce dell'art. 109 TUIR, distinguendo la verifica dell'esistenza delle operazioni dalla verifica dell'inerenza e degli altri requisiti fiscali.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 633 del 1972
disciplina il regime del reverse charge per i rottami e materiali di recupero; la Corte osserva che il motivo sull'errata registrazione era inammissibile perché mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto sulla tenuta delle scritture, non l'interpretazione della norma.
art. 35 d.L. 20/09/2003, n. 269 conv. in L. 24/11/2003, n. 326
viene richiamato solo come norma che ha modificato la disciplina IVA delle cessioni di rottami e materiali di recupero.
richiamato in relazione alla sanzione per l'irregolare applicazione del reverse charge; la Corte non entra nel merito della sanzione perché il relativo motivo è dichiarato inammissibile.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente in tema di detrazione IVA; la Corte dichiara inammissibile la censura perché non specifica correttamente se le operazioni fossero oggettivamente o soggettivamente inesistenti.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente come base della ripresa IVA; la Corte non formula un principio autonomo sulla norma, limitandosi a valutare l'inammissibilità del motivo.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in relazione alla rettifica del reddito d'impresa; la Corte lo menziona nel terzo motivo senza sviluppare una specifica interpretazione autonoma.
la Corte ribadisce che, in tema di operazioni inesistenti, l'Ufficio può assolvere l'onere probatorio con presunzioni gravi, precise e concordanti, mentre grava sul contribuente la prova contraria dei requisiti di deducibilità e detraibilità; tuttavia, per la deducibilità dei costi, occorre verificare specificamente i requisiti dell'art. 109 TUIR.
richiamato tra le norme sulla prova presuntiva, coerentemente con il principio dell'uso di presunzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.
richiamato tra le norme sulla prova presuntiva, coerentemente con il principio dell'uso di presunzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.
la deducibilità dei costi richiede inerenza all'attività d'impresa e, in caso di contestazione, prova da parte del contribuente dell'esistenza e natura del costo, dei fatti giustificativi e della concreta destinazione alla produzione; la CTR ha errato sovrapponendo prova dell'esistenza delle operazioni e prova dell'inerenza.
art. 111 Cost.
richiamato per la dedotta nullità da motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione supera il minimo costituzionale.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ritiene insussistente il vizio di motivazione apparente.
richiamato a supporto della censura di nullità della sentenza; la Corte esclude la violazione.
richiamato per il dedotto vizio di ultrapetizione; la Corte esclude che la CTR sia andata oltre il devoluto.
art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo sull'extrapetizione, senza autonoma elaborazione da parte della Corte.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo sull'extrapetizione, senza autonoma elaborazione da parte della Corte.
art. 24 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel descrivere il sistema di registrazione IVA per il reverse charge.
art. 23 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel descrivere il sistema di registrazione IVA per il reverse charge.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
la Corte distingue tra vizio di violazione di legge, error in procedendo e omesso/travisato esame del fatto; respinge i motivi che in realtà censurano accertamenti in fatto o sono privi di specificità.
la Corte dichiara inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, perché non chiarisce in modo adeguato la tipologia delle operazioni contestate e le relative ricadute probatorie.
richiamato nel primo motivo sulla motivazione apparente.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
richiamato per il principio secondo cui i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti entro i limiti dei requisiti fiscali di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità, mentre sono esclusi quelli delle operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 8, comma 1, d.L. n. 16 del 2012 conv. in L. n. 44 del 2012
richiamato come fonte della formulazione applicabile dell'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993 in tema di deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti.
Massime di principio
- In tema di deducibilità dei costi d'impresa, la prova dell'effettività dell'operazione non coincide con la prova dell'inerenza del costo: il giudice deve verificare separatamente se il costo sia concretamente riferibile all'attività imprenditoriale e rispetti i requisiti di effettività, competenza, certezza e determinabilità richiesti dalla disciplina fiscale.
- Le operazioni soggettivamente inesistenti e quelle oggettivamente inesistenti hanno diverso trattamento probatorio e fiscale: nei primi casi la deducibilità dei costi può essere ammessa solo se restano provati i requisiti dell'art. 109 TUIR; nei secondi casi la deducibilità è esclusa.
- L'Amministrazione finanziaria, quando contesta operazioni inesistenti, può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta fornito tale supporto, grava sul contribuente la prova contraria.
- Ai fini del ricorso per cassazione, il motivo deve essere specifico e localizzato: se si censura una sentenza per violazione del regime probatorio sulle operazioni inesistenti, occorre indicare con precisione se le operazioni contestate siano soggettivamente o oggettivamente inesistenti e quali conseguenze discendano per ciascuna categoria.
- Il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; il semplice dissenso sulla ricostruzione delle prove o sulla loro rilevanza non integra di per sé nullità della sentenza.
- In tema di reverse charge per rottami e materiali di recupero, la censura in cassazione deve riguardare realmente la portata della norma applicata; se la controversia verte invece sul fatto storico della doppia o unica registrazione delle fatture, il motivo è inammissibile perché investe un accertamento fattuale.
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