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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15646/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società operante nel settore odontotecnico per il pagamento di euro 82.589,02, asseritamente dovuti per dispositivi odontoiatrici su misura prescritti in un arco temporale compreso tra marzo 2011 e gennaio 2016. Il destinatario del decreto proponeva opposizione sostenendo, in sintesi, che i fogli di prescrizione prodotti dalla creditrice erano stati disconosciuti perché i relativi timbri e sottoscrizioni sarebbero stati creati artificiosamente; che non era stata provata né la consegna né l’accettazione della merce; che aveva già corrisposto assegni per complessivi euro 62.482,29 per i lavori effettivamente ricevuti nel periodo in contestazione; e che aveva anche formulato una proposta conciliativa poi ritirata. La società opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione e la verificazione delle scritture disconosciute, sostenendo che gli assegni prodotti si riferivano ad altre fatture, emesse per lavori anteriori o diversi, e che il disconoscimento era pretestuoso. In appello l’opponente lamentava: la tardività della contestazione sulla mancata realizzazione dei dispositivi; l’insufficienza della prova del credito per mancata produzione di etichette e fascicoli tecnici; l’asserita non contraddittorietà della propria difesa; l’erronea esclusione delle prove orali sulla falsità delle sottoscrizioni; e il mancato rilievo dei pagamenti effettuati mediante assegni. In Cassazione proponeva due motivi: violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento del contenuto dell’atto di opposizione e per aver ritenuto tardiva la contestazione del fatto costitutivo; e violazione di legge oltre a omesso esame di fatti decisivi, per aver considerato irrilevanti la mancata produzione di etichette, istruzioni e fascicolo tecnico e le prove orali sull’autenticità delle prescrizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, anche se la Corte d’appello aveva impropriamente qualificato come assente la contestazione del fatto costitutivo, ciò non incideva sull’esito perché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve comunque provare il fatto costitutivo del proprio diritto; tuttavia, nel caso concreto, la consegna risultava attestata dalle prescrizioni e dalle dichiarazioni di conformità sottoscritte e timbrate dal debitore, mentre il disconoscimento era stato generico e privo di riscontri fattuali. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché incentrato su un vizio di omesso esame non deducibile in presenza di doppia conforme; inoltre ha condiviso la valutazione di irrilevanza probatoria dei documenti tecnici del produttore, non idonei a dimostrare l’attribuibilità delle ordinazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte, di una somma alla cassa delle ammende e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è stata ritenuta infondata perché la decisione di merito, pur con una motivazione non perfettamente corretta sul punto, non aveva alterato il criterio decisivo di riparto dell’onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del primo e del secondo motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta non decisiva o inammissibile nei limiti di deduzione effettivamente prospettati.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è stato reputato non scrutinabile per la presenza di doppia conforme.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    È stato evocato per escludere la proponibilità della censura di omesso esame in presenza di doppia conforme.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione interviene all’esito del procedimento accelerato e della relativa proposta di definizione, poi disattesa dal ricorrente con richiesta di decisione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stato precisato che il consigliere delegato alla proposta può far parte del collegio e svolgere le funzioni di relatore.

  • art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per escludere una causa di incompatibilità del consigliere relatore.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato anch’esso per escludere incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta accelerata, con condanna ulteriore del ricorrente soccombente a somma equitativa in favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, il creditore opposto conserva l’onere di provare il fatto costitutivo del credito; fatture ed estratti contabili, da soli, non bastano come prova piena del diritto azionato.
  • Perché un fatto possa considerarsi pacifico, non è sufficiente il mero silenzio della controparte: occorre una esplicita ammissione oppure una difesa incompatibile con il disconoscimento; anche condotte extraprocessuali sono valorizzabili solo se obiettive, concludenti e non equivoche.
  • Il disconoscimento di scritture o documenti prodotto in modo generico e privo di riscontri fattuali può essere ritenuto privo di efficacia probatoria, specie quando le altre risultanze processuali ne confermino l’imputabilità alla parte che li ha formalmente disconosciuti.
  • Ai fini della prova dell’avvenuta ordinazione o consegna, documenti tecnici del produttore o etichette che non siano idonei a dimostrare l’attribuzione dell’ordine alla parte debitrice possono essere considerati irrilevanti, se non incidono sul fatto costitutivo controverso.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione nei limiti ordinari previsti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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