Cassazione Civile, Ordinanza n. 15647/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguarda un contratto di compravendita immobiliare con riserva della proprietà, stipulato per un fondo agricolo e pagabile in rate semestrali. Il venditore ha agito per far dichiarare la risoluzione di diritto del contratto per effetto di una clausola risolutiva espressa, deducendo il mancato pagamento di più rate del prezzo e chiedendo la restituzione del bene; in subordine, ha chiesto la risoluzione per grave inadempimento. L’acquirente si è difeso sostenendo che la clausola risolutiva fosse nulla o comunque generica nella parte invocata e, in appello e poi in cassazione, ha anche dedotto che il venditore avesse tacitamente rinunciato ad avvalersene per il lungo tempo trascorso prima dell’azione giudiziale. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: il primo per violazione dell’art. 342 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto aspecifico il motivo di appello sulla validità della clausola; il secondo per violazione dell’art. 1456 c.c., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la clausola non potesse operare per intervenuta rinuncia implicita del venditore, desunta dall’inerzia e dal tempo trascorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo, ha confermato che la doglianza di appello non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza di primo grado, perché il tribunale aveva distinto tra una parte della clausola asseritamente indeterminata e la parte, invece, specifica e determinata, riferita al mancato pagamento di due rate del prezzo; poiché la domanda di risoluzione riguardava proprio tale ipotesi, la censura era priva di decisività. Sul secondo, la Corte ha escluso la rinuncia tacita alla clausola risolutiva espressa: la mera tolleranza del creditore non elimina la clausola, né integra di per sé una rinuncia, quando il creditore manifesti, anche per fatti concludenti, la volontà di avvalersene in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento. Nel caso concreto, la diffida inviata alcuni anni prima dell’azione giudiziale escludeva che il decorso del tempo fosse indice di abdicazione. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e al versamento in favore della cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.; art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo per la definizione accelerata del giudizio e per la facoltà di chiedere la decisione dopo la proposta
consente al consigliere che ha formulato la proposta di far parte del collegio
artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 c.p.c.
richiamato per escludere una causa di incompatibilità del consigliere relatore
artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 c.p.c.
richiamato per escludere una causa di incompatibilità del consigliere relatore
il motivo di appello deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata
menzionato nel contesto della specificità delle censure in appello
la clausola risolutiva espressa opera per l’inadempimento specificamente previsto e non viene meno per mera tolleranza, se il creditore manifesta la volontà di avvalersene
richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza impugnata
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna ulteriore a favore della controparte e della cassa delle ammende dopo la definizione conforme alla proposta accelerata
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- In appello, la censura è inammissibile o comunque infondata se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza di primo grado, specie quando la decisione abbia distinto tra parti diverse della clausola o dell’assetto negoziale.
- La clausola risolutiva espressa resta valida ed efficace se la parte determinata della clausola individua con sufficiente precisione l’inadempimento rilevante; l’eventuale indeterminatezza di altre previsioni non travolge automaticamente l’intera clausola quando il fatto dedotto in giudizio rientra nella previsione determinata.
- La tolleranza del creditore verso l’inadempimento non equivale, di per sé, a rinuncia tacita alla clausola risolutiva espressa; la rinuncia richiede una manifestazione di volontà incompatibile con la volontà di avvalersene.
- La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa può essere manifestata anche per fatti concludenti, come l’invio di una diffida o di un richiamo all’adempimento, senza necessità di forme solenni.
- Ai fini della rinuncia tacita alla clausola risolutiva espressa, il mero decorso del tempo prima dell’azione giudiziale non è sufficiente se il creditore abbia già manifestato l’intenzione di far valere la clausola e se l’inerzia sia comunque spiegabile con circostanze concrete del rapporto.
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